Proroga dell'autorizzazione alle imprese operanti in provincia di Sondrio ad effettuare in loco il rifornimento carburanti ai mezzi impiegati nei lavori di somma urgenza per il risanamento idrogeologico del territorio e alla ricostruzione delle infrastrutture dissestate dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1386/FPC).(GU n.68 del 22-3-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista la propria ordinanza n. 1160/FPC del 14 settembre 1987 recante autorizzazione alle imprese operanti nella provincia di Sondrio ad effettuare in loco il rifornimento carburanti ai mezzi impiegati nei lavori di somma urgenza per il risanamento idrogeologico del territorio e alla ricostruzione delle infrastrutture dissestate dagli eventi alluvionali del luglio 1987; Vista la nota n. 1129 del 9 marzo 1988 dell'Unione industriali della provincia di Sondrio che richiede una proroga della suddetta ordinanza; Considerato che permangono a tutt'oggi le esigenze che determinarono l'emanazione della suddetta autorizzazione; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico Il termine di validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza 14 settembre 1987, n. 1160, e' prorogato al 31 luglio 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI