MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1988 

  Emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro al portatore a
novantadue giorni.
(GU n.70 del 24-3-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1988, con il  quale  sono  state
prorogate  al  31  marzo  1988  le  modalita'  di emissione dei buoni
ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale  del  29  dicembre
1987;
                               Decreta:
  Per il 30 marzo 1988 e' disposta l'emissione dei buoni ordinari del
Tesoro al portatore a novantadue giorni con  scadenza  il  30  giugno
1988  fino  al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire 6.500
miliardi.
  Per  detti  buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in L.
97,46 per cento lire di valore  nominale  e  la  relativa  spesa  per
interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto  29  dicembre  1987  citato  nelle  premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  risultante  dalle  richieste  di  cui
all'art. 17 - rimaste aggiudicatarie - maggiorato nella misura  di  5
centesimi,  sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del
tesoro.
  Il  collocamento  dei  B.O.T. verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria e degli istituti di credito speciale.
  I buoni verrano emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo),
R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi);  le
altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato
nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori
al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1988
con  l'osservanza  delle  modalita' stabilite nell'art. 8 del decreto
ministeriale 29 dicembre 1987.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 21 marzo 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1988
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 380