Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.72 del 26-3-1988)
Con decreto 12 febbraio 1988 in favore di centodieci operai e venti impiegati dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, occupati presso lo stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali per gli operai ed a 37,5 ore settimanali per gli impiegati e' disposta la corresponsione del trattameto straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 marzo 1987 al 31 dicembre 1987. Con decreto 12 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni - classificazione ISTAT 316.7; limitatamente alla voce produzioni di parti in legno per armi da fuoco codice ISTAT 465.2; limitatamente alla produzione di pallini di piombo per uso caccia codice ISTAT 224.1; limitatamente alla produzione della polvere per uso caccia codice ISTAT 256.5, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1 luglio 1987 al 2 gennaio 1988. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale datato 23 novembre 1987. Con decreto 15 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Ge.Co.M. - Generale costruzioni macchine, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli): periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988; causale: fallimento in data 22 maggio 1987 - CIPI 20 dicembre 1984; primo decreto ministeriale 2 aprile 1986: dal 26 agosto 1984; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 2) S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, con sede in Roma, stabilimenti di Battipaglia (Salerno), Pontecagnano (Salerno), e S. Maria Capua Verere (Caserta): periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987; primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1 luglio 1985; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, stabilimenti, uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia: periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987; primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1 agosto 1986; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Alfa Romeo veicoli comm. e lavor. meccaniche, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli): periodo: dal 28 dicembre 1987 al 31 dicembre 1987; causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987; primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 30 dicembre 1981; pagamento diretto: si. 5) S.r.l. Ultrasport, con sede in Portici (Napoli), stabilimento di Portici (Napoli): periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988; causale: fallimento in data 24 settembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987; primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1 giugno 1983; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 6) S.p.a. Cosud, con sede in Casavatore (Napoli), stabilimento di Casavatore (Napoli): periodo: dal 15 novembre 1987 al 15 maggio 1988; causale: fallimento in data 13 novembre 1985 - CIPI 3 luglio 1986; primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 13 novembre 1985; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 7) S.p.a. I.N.M.N. - Umberto Carrino, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli: periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988 (ultima proroga); causale: fallimento in data 30 maggio 1985 - CIPI 2 maggio 1985; primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 8) S.r.l. B.B. Sud, con sede in Baiano (Avellino), stabilimento di Baiano (Avellino): periodo: dal 28 dicembre 1987 al 30 aprile 1988 (ultima proroga); causale: fallimento in data 29 aprile 1985 - CIPI 19 dicembre 1985; primo decreto ministeriale 21 gennaio 1985: dal 29 aprile 1985; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 9) S.r.l. Cial, con sede in Casavatore (Napoli), stabilimento di Casavatore (Napoli): periodo: dal 9 marzo 1987 al 9 settembre 1987; causale: fallimento in data 10 settembre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986; primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 9 settembre 1985; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 10) S.r.l. Cial, con sede in Casavatore (Napoli), stabilimento di Casavatore (Napoli): periodo: dal 10 settembre 1987 al 12 marzo 1988; causale: fallimento in data 10 settembre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986; primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 9 settembre 1985; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 11) S.a.s. Co.Re.Me, con sede in Napoli, stabilimenti di Montoro Inferiore (Avellino), uffici di Montoro Inferiore (Avellino): periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988; causale: fallimento in data 29 dicembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987; prima concessione: dal 29 dicembre 1986; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 12) S.r.l. Marmifera del Matese, con sede in Napoli, stabilimento di Teano (Caserta): periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988; causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987; primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986; pagamento diretto: si. 13) S.p.a. Laterizi Pasquale Mazzarella, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno), stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno): periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988; causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987; primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 6 giugno 1987; pagamento diretto: si. 14) S.p.a. De Risi sud, con sede in Napoli, stabilimento di Saviano (Napoli): periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988; causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987; primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987; pagamento diretto: si. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto 15 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Navicolor, con sede legale in Mestre (Venezia), unita' produttiva presso Fincantieri S.p.a. di Portomarghera (Venezia): periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988; causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987; primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 febbraio 1987; pagamento diretto: si. 2) S.r.l. M. di A. di M. Arcolin & C., con sede e stabilimento in Albignasego (Padova): periodo: dal 3 novembre 1986 al 2 maggio 1987; causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987; primo decreto ministeriale 1 giugno 1987: dal 1 maggio 1986; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. C.M.M.T.L., con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia), fallita il 25 luglio 1986: periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988; causale: crisi - CIPI 6 agosto 1987; primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 26 luglio 1986; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79 e successive modificazioni. 4) S.p.a. Morwen Italiana, con sede e stabilimento in Pian di Follo (La Spezia), fallita il 21 marzo 1986: periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988; causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986; primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 marzo 1986; pagamento diretto: si; legge n. 301/79. 5) S.p.a. Societa' del Predil, con sede legale in Roma e stabilimento in Roma: periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988; causale: crisi - CIPI 23 aprile 1987 - 24 novembre 1987; primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 5 gennaio 1987; pagamento diretto: si. 6) S.r.l. Sapin, cantieri presso Fincantieri, con sede in Genova e stabilimento in Sestri Ponente (Genova): periodo: dal 21 maggio 1987 al 21 novembre 1987; causale: crisi - CIPI 2 dicembre 1987; primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984; pagamento diretto: si. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto 15 febbraio 1988 in favore di ottanta dipendenti di cui settantasei operai e quattro intermedi dipendenti dalla S.p.a. Mariella, con sede in Meldola (Forli'), occupati presso lo stabilimento di Meldola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 7 dicembre 1987 al 4 dicembre 1988. Con decreto 15 febbraio 1988 in favore di dodici lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G. Barberis & C. mensa aziendale, occupati presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino) della societa' Carrozzeria Bertone per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32,30 ore settimanali, sino al 31 ottobre 1986 e da 40 a 35 ore setttimanali dal 1 novembre 1986 al 28 febbraio1987, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 giugno 1986 al 28 febbraio 1987.