Modalita' applicative relative al pagamento dell'acconto sull'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1986-87.(GU n.73 del 28-3-1988)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 12 del regolamento n. 2261/84 che stabilisce la possibilita' di erogare un acconto sull'importo degli aiuti richiesti dai produttori associati; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1987, con il quale l'A.I.M.A. e' stata autorizzata a corrispondere acconti sull'aiuto alla produzione dell'olio di oliva della campagna di commercializzazione 1986-87; Considerato che, al fine di evitare dubbi interpretativi della disposizione recata dal decreto ministeriale sopra specificato, appare utile chiarire la portata della disposizione medesima; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di precisare i limiti dell'importo dell'acconto da corrispondere; Decreta: La quota di aiuto alla produzione dell'olio di oliva che l'A.I.M.A. e' autorizzata a corrispondere a titolo di acconto ai produttori associati per la campagna di commercializzazione 1986-87, secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1987, non puo' superare il 90% o il 60% dell'importo minore tra quello dell'aiuto richiesto e l'importo che si ottiene applicando le rese in olive e in olio al numero delle piante desumibili dai dati in possesso dell'A.I.M.A. (schedari computerizzati). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 24 marzo 1988 Il Ministro: PANDOLFI