N. 316 ORDINANZA 10 - 17 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Esecuzione penale - Coimputato di reato che non abbia proposto
 impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata
 inammissibile - Sentenze divenute irrevocabili nei suoi  confronti -
 Eseguibilita' - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Cod. proc. pen., art. 576, secondo comma, in relazione agli  artt.
 207 e 203).
 
 (Cost., art. 27)
(GU n.13 del 30-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
 prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 576, secondo
 comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207  e
 203 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 20 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel
 procedimento per incidente di esecuzione proposto da  Pacitto  Carlo,
 iscritta  al  n.  205  del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;
      2)  ordinanza emessa il 24 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel
 procedimento per incidente di esecuzione proposto da Miranda Antonio,
 iscritta  al  n.  280  del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Pretore di Alatri, con due ordinanze del 20 giugno
 1983 e del 24 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento  all'art.  27
 della  Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 576, secondo
 comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207  e
 203  dello stesso codice, nella parte in cui prevede "l'eseguibilita'
 di sentenze divenute irrevocabili nei  confronti  del  coimputato  di
 reato  che  non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia
 stata dichiarata inammissibile con ordinanza divenuta definitiva, pur
 in  pendenza  dell'impugnazione  da  parte di coimputati del medesimo
 reato";
      e che nel primo dei due giudizi e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
 fondata;
    Considerato  che  i  giudizi  riguardano  un'identica  questione e
 vanno, pertanto, riuniti;
      che  il  giudice a quo si limita ad affermare apoditticamente la
 rilevanza della questione, senza precisare ne'  quale  gravame  fosse
 stato  effettivamente  proposto, ne' quale conseguenza favorevole per
 il   coimputato   non   impugnante    avrebbe    potuto    discendere
 dall'accoglimento del gravame stesso;
      e  che, omettendo ogni motivazione in punto di rilevanza ed ogni
 riferimento al caso di specie, le  ordinanze  di  rimessione  non  si
 adeguano  al  precetto  dell'art.  23,  secondo comma, della legge 11
 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a  quo  di  esporre
 nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da
 ultimo, ordinanze nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso
 codice, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal
 Pretore di Alatri con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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