N. 319 ORDINANZA 10 - 17 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pena - Sanzioni sostitutive - Applicabilita' - Esclusione per reati di competenza non pretorile commessi a mezzo stampa Manifesta inammissibilita'. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54 e 77). (Cost., art. 3)(GU n.13 del 30-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1985 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 maggio 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non consentono "all'imputato di un reato che non rientra nella competenza pretorile per il solo fatto che e' commesso a mezzo stampa, il ricorso allo speciale procedimento di cui all'art. 77 della Legge n. 689/81"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che la questione e' stata sollevata in seguito ad un'istanza proposta dalla difesa quando gia' era stato dichiarato aperto il dibattimento, senza che alcuno degli imputati avesse in precedenza richiesto l'applicazione dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e che, potendo l'applicazione di tale articolo essere richiesta soltanto "fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento" (artt.77, primo comma, e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689), resterebbe comunque preclusa nella specie l'irrogazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, con conseguente impossibilita' per il giudice a quo di dar luogo allo "speciale procedimento di cui all'art. 77 della legge n. 689/81"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 24 maggio 1985. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0428