N. 319 ORDINANZA 10 - 17 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena - Sanzioni sostitutive - Applicabilita' - Esclusione per  reati
 di competenza non pretorile commessi a mezzo stampa  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54 e 77).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.13 del 30-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 77 della
 legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  24 maggio 1985 dal Tribunale di
 Milano, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1985  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
 dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 maggio
 1985, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione di legittimita' degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre
 1981, n. 689, in quanto non consentono "all'imputato di un reato  che
 non  rientra  nella  competenza  pretorile  per  il solo fatto che e'
 commesso a mezzo stampa, il ricorso allo speciale procedimento di cui
 all'art. 77 della Legge n. 689/81";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  la  questione  e'  stata sollevata in seguito ad
 un'istanza proposta dalla difesa quando  gia'  era  stato  dichiarato
 aperto  il  dibattimento,  senza  che alcuno degli imputati avesse in
 precedenza richiesto  l'applicazione  dell'art.  77  della  legge  24
 novembre 1981, n. 689;
      e  che, potendo l'applicazione di tale articolo essere richiesta
 soltanto "fino a quando non sono  compiute  per  la  prima  volta  le
 formalita'  di apertura del dibattimento" (artt.77, primo comma, e 79
 della legge 24 novembre 1981, n. 689), resterebbe  comunque  preclusa
 nella  specie  l'irrogazione di una sanzione sostitutiva su richiesta
 dell'imputato, con conseguente impossibilita' per il giudice a quo di
 dar  luogo allo "speciale procedimento di cui all'art. 77 della legge
 n. 689/81";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  54  e  77  della  legge  24
 novembre  1981,  n.  689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Tribunale  di  Milano
 con ordinanza del 24 maggio 1985.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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