N. 323 ORDINANZA 10 - 17 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oltraggio a pubblico ufficiale o autorita' - Pena - Manifesta infondatezza. (Cod. pen., art. 341). (Cost., artt. 2, 3 e 27, XII disp. fin.)(GU n.13 del 30-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal Pretore di Sampierdarena, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287- bis dell'anno 1985; Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice Relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 cod. pen. per contrasto con gli artt. 2, 3, 27 e XII disp. trans. Costituzione; che, nella diffusa e perspicua motivazione, tutta ispirata ad un profondo sentimento di dedizione ai valori della Costituzione democratica della Repubblica, sostiene il Pretore, in buona sostanza, che la fattispecie impugnata tutela un bene giuridico tipicamente fascista, quale l'obbedienza cieca e assoluta, la sottomissione, la prona ossequiosita' del suddito a fronte di colui che incarna il potere, in guisa da ledere diritti fondamentali del cittadino (art. 2), e la stessa norma XII delle disp. transitorie; che - sempre ad avviso dal Pretore - non vi sarebbe alcuna razionalita' nel tutelare cosi' duramente il dipendente dello Stato o di altri enti pubblici rispetto agli altri lavoratori, compresi i dipendenti privati, perche' in tal modo verrebbe violato il principio di uguaglianza (art. 3); che, infine, dovendosi escludere che colui che offende il pubblico ufficiale intenda ledere altresi' il prestigio dello Stato, la sanzione comminata risulta assolutamente sproporzionata al disvalore del fatto, e percio' del tutto inadeguata a raggiungere le finalita' di risocializzazione che l'art. 27 Cost. prevede; che nessuno si e' costituito nel giudizio innanzi a questa Corte, ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che questa Corte, con sent. 19 luglio 1968 n. 109, aveva gia' dichiarata infondata, sotto il profilo degli art.li 1 e 3 Cost., la questione ora risollevata; che gia' in allora la Corte aveva riconosciuto che la disciplina legislativa dell'oltraggio, cosi' come delineata dal codice Rocco, "troppo risente dell'ideologia del regime dal quale ebbe origine", particolarmente quanto all'entita' della pena: la quale, pero', non e' tale da non riuscire sorretta da qualche giustificazione, in guisa da incrinare i poteri discrezionali del legislatore nella valutazione della congruenza fra reato e pena affidata a criteri di politica legislativa; che, infatti, non ha inteso il legislatore di tutelare una categoria di lavoratori ritenuti superiori perche' dipendenti dello Stato, ma soltanto di proteggere quello speciale status che viene conferito in considerazione delle attribuzioni e dei poteri ad essi affidati: status che, peraltro, e' poi anche fonte di aggravamento di responsabilita' ogniqualvolta la qualita' in parola viene assunta ad elemento costitutivo (reati propri) o a circostanza aggravante di talune fattispecie; che, pertanto, abbia o non il cittadino l'intento di offendere il prestigio della pubblica amministrazione, e' alla obbiettiva lesione del prestigio che e' nell'esercizio della pubblica funzione che il legislatore ha riguardo, o alla causa dell'offesa, che proprio in quella funzione ha trovato origine: e cio' al fine di evitare che, nel diffondersi del dileggio o della irrisione, la funzione stessa venga svilita al punto da favorire la generale inosservanza; che, proprio per questo, e' stata pero' ripristinata la scriminante conosciuta dalla democrazia liberale prefascista, per la quale la tutela vien meno ogniqualvolta il pubblico ufficiale stesso, con il suo comportamento, tradisce le finalita' che la pubblica amministrazione intendeva perseguire attraverso la pubblica funzione, talche' oggi non puo' piu' affermarsi che la disciplina normativa sia ancora completamente ispirata al principio autoritario del travolto regime, al punto da contrastare con la XII Disposizione della Costituzione, peraltro da definirsi "finale" e non "transitoria"; che, tuttavia, come bene ha rilevato il Pretore, rimane sicuramente, specie in talune ipotesi di fatto, una effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tanto che lo stesso legislatore ha tentato di darsene carico, attraverso le due successive commissioni ministeriali del 1945 e del 1956, fino a proporre una lieve pena pecuniaria quando il fatto oltraggioso risulti di lieve entita'; che, pero', tutto cio' conferma che si tratta di prerogativa del legislatore, anche se non puo' non osservarsi che, per rendere piu' congrue le pene, non e' necessario attendere la riforma generale del codice penale, in ritardo di quarantatre' anni;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 cod. pen., sollevata dal Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e XII Disp. finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0432