N. 324 ORDINANZA 10 - 17 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Abitualita' e professionalita' nel reato, tendenza a delinquere -
 Dichiarazione relativa - Durata illimitata nel tempo degli  effetti
 conseguenti - Pronuncia in ogni tempo - Restituzione  degli atti al
 giudice rimettente.
 
 (Cod. pen., art. 109, primo cpv.).
 
 (Cost., artt. 3 e 27)
(GU n.13 del 30-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della disciplina relativa
 alla dichiarazione di delinquenza abituale  e  dell'art.  109,  primo
 capoverso,  del  codice  penale,  promosso con ordinanza emessa il 30
 settembre 1985 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale  di
 Firenze,  iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie  speciale
 dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto   che  il  magistrato  di  sorveglianza  di  Firenze  con
 l'ordinanza  in  epigrafe  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale   della  disciplina  relativa  alla  dichiarazione  di
 "delinquenza abituale" nonche' dell'art. 109, primo  cpv.,  c.p.,  in
 relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che:
       a)  la  "disciplina  relativa alla dichiarazione di delinquenza
 abituale" sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte  in  cui
 prevede   la   ultrattivita'   nel   tempo  della  qualificazione  di
 pericolosita' che si  esprime  nella  dichiarazione  stessa,  nonche'
 nella  parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari
 e gravi effetti che ad essa conseguono;
       b)  l'art.  109,  primo  cpv.,  c.p. sarebbe costituzionalmente
 illegittimo nella parte in cui stabilisce  che  la  dichiarazione  di
 abitualita'  puo'  essere  pronunciata  in  ogni  tempo,  anche  dopo
 l'esecuzione della pena;
    Considerato   che  a  seguito  dell'emanazione  dell'ordinanza  e'
 entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la  quale  e'
 stata  introdotta  una nuova disciplina in tema di accertamento della
 pericolosita' ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza che
 occorre  quindi che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione
 della rilevanza della questione proposta;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti al magistrato di sorveglianza
 presso il tribunale di Firenze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 17 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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