N. 327 ORDINANZA 10 - 17 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Canone - Determinazione - Riferimento alla categoria catastale dell'immobile - Manifesta inammissibilita'. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16). (Cost., artt. 3 e 53)(GU n.13 del 30-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che la Societa' Entomologica Italiana, con sede in Genova, proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado della stessa citta' avverso la registrazione di variazione negli atti del N.C.E.U. emessa dall'Ufficio tecnico erariale, il quale aveva rilevato il frazionamento di una unita' immobiliare di proprieta' della ricorrente - classificata in categoria A/1, classe 2a - in due distinte unita' ed aveva a queste attribuito la categoria A/2 e la classe 3a; che la ricorrente deduceva che, da un lato, il declassamento della categoria catastale da A/1 a A/2 determinava, per effetto dell'applicazione dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), una rilevante diminuzione del reddito reale (pari alla somma dei canoni di locazione delle due unita' immobiliari frazionate, che risulterebbe inferiore al canone dell'unica unita' originaria); dall'altro, per converso, l'attribuzione della classe 3a ai due appartamenti comportava un notevole aumento del reddito imponibile (pari alla somma delle rendite catastali, che risulterebbe superiore a quella dell'appartamento originario); che la adita Commissione tributaria, con ordinanza del 16 marzo 1982 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1984), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del citato art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, deducendo che la norma (peraltro inderogabile ai sensi dell'art. 79 della stessa legge) violerebbe: a) l'art. 3 Cost., per disparita' di trattamento tributario tra chi utilizza l'immobile direttamente quale titolare di un diritto reale di godimento su di esso e chi lo utilizza mediante locazione, in quanto nel primo caso il reddito imponibile e' ritenuto ex lege coincidente con quello reale quantificato nella rendita catastale rivalutata, mentre, nel secondo, il reddito imponibile coincide con il canone locatizio in concreto percepito, ove superiore alla rendita catastale; b) l'art. 53 Cost., per violazione del principio della capacita' contributiva, in quanto puo' verificarsi, come avvenuto nella fattispecie, che alla diminuzione del reddito reale (canone di locazione) corrisponda un aumento del reddito imponibile; che, in conclusione, il giudice a quo censura l'art. 16 citato "in quanto, in relazione alla tipologia, fa riferimento alla sola categoria catastale e non anche alla classe nell'ambito di ciascuna categoria, o piuttosto alla rendita catastale dell'immobile", cosi' adottando, a suo avviso, un criterio lacunoso, ambiguo e determinante risultati contraddittori; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, chiede che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o, comunque, infondata; Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che il nesso di pregiudizialita' necessario per la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa strumentalita' tra la risoluzione della questione stessa e la decisione del giudizio a quo e che il dubbio deve, percio', investire una norma dalla cui applicazione il giudice remittente dimostri di non poter prescindere (da ult., ordd. nn. 595/87 e 167/88); che nella fattispecie, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura dello Stato, il giudice a quo non potra' ne' dovra' mai fare applicazione della norma censurata, in quanto il giudizio sottoposto al suo esame concerne esclusivamente la legittimita' del provvedimento dell'u.t.e. in ordine alla "qualificazione" e alla "classificazione" delle unita' immobiliari in questione e non certo i riflessi che detto provvedimento potra' comportare, in base alla norma impugnata, sulla determinazione del canone di locazione; che, peraltro, non puo' non rilevarsi che la censura investe la scelta effettuata dal legislatore nell'ambito della sua sfera di discrezionalita' tecnica, e che tale scelta, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ult., ordd. nn. 386 e 573 del 1987), non e' sindacabile in questa sede, salvo che non ne sia evidente l'arbitrarieta' e irrazionalita', il che certamente non accade nel caso di specie; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0436