N. 327 ORDINANZA 10 - 17 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Canone - Determinazione - Riferimento alla categoria
 catastale dell'immobile - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16).
 
 (Cost., artt. 3 e 53)
(GU n.13 del 30-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge
 27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
 urbani),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  16  marzo  1982 dalla
 Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al  n.  361
 del  registro  ordinanze  1984  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  la  Societa'  Entomologica  Italiana,  con  sede in
 Genova, proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo  grado
 della stessa citta' avverso la registrazione di variazione negli atti
 del N.C.E.U. emessa dall'Ufficio tecnico  erariale,  il  quale  aveva
 rilevato  il  frazionamento  di  una unita' immobiliare di proprieta'
 della ricorrente - classificata in categoria A/1, classe 2a - in  due
 distinte  unita'  ed  aveva a queste attribuito la categoria A/2 e la
 classe 3a;
      che  la  ricorrente  deduceva  che, da un lato, il declassamento
 della categoria catastale da  A/1  a  A/2  determinava,  per  effetto
 dell'applicazione  dell'art.  16  della  legge 27 luglio 1978, n. 392
 ("Disciplina delle locazioni  di  immobili  urbani"),  una  rilevante
 diminuzione  del  reddito  reale  (pari  alla  somma  dei  canoni  di
 locazione delle due unita' immobiliari frazionate,  che  risulterebbe
 inferiore  al  canone  dell'unica unita' originaria); dall'altro, per
 converso,  l'attribuzione  della  classe  3a  ai   due   appartamenti
 comportava  un  notevole  aumento  del  reddito imponibile (pari alla
 somma delle rendite catastali, che risulterebbe  superiore  a  quella
 dell'appartamento originario);
      che  la adita Commissione tributaria, con ordinanza del 16 marzo
 1982 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1984), ha sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale  del  citato  art. 16 della legge 27
 luglio 1978, n. 392, deducendo che la norma (peraltro inderogabile ai
 sensi dell'art. 79 della stessa legge) violerebbe:
       a) l'art. 3 Cost., per disparita' di trattamento tributario tra
 chi utilizza l'immobile direttamente quale  titolare  di  un  diritto
 reale  di  godimento su di esso e chi lo utilizza mediante locazione,
 in quanto nel primo caso il reddito imponibile e'  ritenuto  ex  lege
 coincidente  con  quello  reale  quantificato nella rendita catastale
 rivalutata, mentre, nel secondo, il reddito imponibile  coincide  con
 il canone locatizio in concreto percepito, ove superiore alla rendita
 catastale;
       b)   l'art.  53  Cost.,  per  violazione  del  principio  della
 capacita' contributiva, in quanto  puo'  verificarsi,  come  avvenuto
 nella  fattispecie, che alla diminuzione del reddito reale (canone di
 locazione) corrisponda un aumento del reddito imponibile;
      che,  in  conclusione, il giudice a quo censura l'art. 16 citato
 "in quanto, in relazione alla tipologia,  fa  riferimento  alla  sola
 categoria  catastale  e non anche alla classe nell'ambito di ciascuna
 categoria, o piuttosto alla rendita catastale  dell'immobile",  cosi'
 adottando, a suo avviso, un criterio lacunoso, ambiguo e determinante
 risultati contraddittori;
      che  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, intervenuto in
 giudizio, chiede che la questione sia  dichiarata  inammissibile  per
 irrilevanza o, comunque, infondata;
   Considerato  che  questa  Corte  ha  costantemente affermato che il
 nesso di pregiudizialita' necessario per la rilevanza della questione
 di  legittimita'  costituzionale  deve  consistere  in un rapporto di
 rigorosa strumentalita' tra la risoluzione della questione  stessa  e
 la  decisione  del  giudizio  a  quo  e  che il dubbio deve, percio',
 investire una norma dalla  cui  applicazione  il  giudice  remittente
 dimostri  di  non  poter  prescindere  (da  ult.,  ordd. nn. 595/87 e
 167/88);
      che nella fattispecie, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura
 dello Stato, il  giudice  a  quo  non  potra'  ne'  dovra'  mai  fare
 applicazione  della norma censurata, in quanto il giudizio sottoposto
 al  suo   esame   concerne   esclusivamente   la   legittimita'   del
 provvedimento  dell'u.t.e.  in  ordine  alla  "qualificazione" e alla
 "classificazione" delle unita' immobiliari in questione e non certo i
 riflessi  che  detto  provvedimento  potra'  comportare, in base alla
 norma impugnata, sulla determinazione del canone di locazione;
      che,  peraltro, non puo' non rilevarsi che la censura investe la
 scelta effettuata dal legislatore  nell'ambito  della  sua  sfera  di
 discrezionalita'  tecnica,  e che tale scelta, secondo la consolidata
 giurisprudenza di questa Corte (da ult., ordd.  nn.  386  e  573  del
 1987),  non  e'  sindacabile  in  questa  sede,  salvo che non ne sia
 evidente l'arbitrarieta' e  irrazionalita',  il  che  certamente  non
 accade nel caso di specie;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio  1978,
 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria  di
 primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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