N. 329 SENTENZA 11 - 24 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regioni a statuto ordinario - Veneto - Norme per la sicurezza  delle
 installazioni di impianti tecnici - Illegittimita'  costituzionale.
 
 (Legge reg. Veneto riapprovata il 30 ottobre 1980).
 
 (Cost., art. 117, in riferimento all'art. 6, lett.é n), della legge
 23 dicembre 1978, n. 833)
(GU n.13 del 30-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Veneto 23 aprile 1980, riapprovata il 30  ottobre  1980,  avente  per
 oggetto:  "Norme  per  la  sicurezza  delle installazioni di impianti
 tecnici", promosso con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  notificato  il 19 novembre 1980, depositato in cancelleria
 il 29 successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1980;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
 e l'Avv. Feliciano Benvenuti per la Regione;
                           RITENUTO IN FATTO
    1. - Con ricorso notificato il 19 novembre 1980, il Presidente del
 Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge  della  Regione  Veneto,
 riapprovata  a  seguito  di  rinvio  il  30  ottobre  1980, che detta
 disposizioni  per  la  sicurezza  delle  installazioni  di   impianti
 tecnici,   chiedendo   che  ne  venga  dichiarata  la  illegittimita'
 costituzionale per  violazione  degli  artt.  117  e  118  Cost.,  in
 relazione  agli artt. 6, lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre
 1978, n. 833.
    Secondo  il ricorrente, la legge impugnata sarebbe illegittima per
 tre distinte ragioni.
    Innanzitutto,   la   legge   impugnata,   dettando   norme   sulla
 installazione di impianti tecnici relativi alle attivita' produttive,
 al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza degli utenti, porrebbe una
 disciplina legislativa, generale e astratta, per la prevenzione degli
 infortuni  sul lavoro e delle malattie professionali (materia questa,
 riservata allo Stato dall'art. 6, lett. m), della legge  n.  833  del
 1978).
    In  secondo  luogo,  la  stessa  legge,  prevedendo a carico delle
 imprese che eseguono lavori di installazione degli impianti  tecnici,
 l'obbligo  di  redigere  un  documento  in  cui  venga dichiarato che
 l'impianto e' stato eseguito in conformita' alle specifiche  norme  e
 alle  vigenti  regole  dell'arte,  non  distinguerebbe questo tipo di
 dichiarazione (e soprattutto la sua natura  e  i  suoi  effetti)  dal
 controllo   di   veridicita'  effettuato  dall'autorita'  competente,
 venendo cosi' ad interferire con le competenze statali in materia  di
 omologazione,  di  cui  all'art.  6, lett. n), della legge n. 833 del
 1978.
    In terzo luogo, la legge impugnata, imponendo nuovi obblighi tanto
 a carico dei privati quanto a carico delle autorita'  cui  spetta  di
 provvedere  al  controllo  degli  impianti  tecnici, ivi compresi gli
 organi statali (ad esempio, vigili del fuoco),  violerebbe  i  limiti
 della competenza regionale in materia.
    2.  - Si e' costituita la Regione Veneto, eccependo in primo luogo
 l'inammissibilita' dell'ultimo dei rilievi sollevati dal Governo,  in
 quanto  dello stesso non vi era menzione nel provvedimento di rinvio.
    In ordine agli altri due profili di illegittimita' prospettati dal
 ricorrente, la Regione Veneto rileva che la legge impugnata si limita
 a prevedere l'obbligo della redazione di un documento diretto al fine
 di rendere possibile a coloro che realizzano gli impianti tecnici una
 piu'  rapida  e  corretta  verifica  del  rispetto della legislazione
 vigente in materia di sicurezza degli impianti.
    Su  questa  premessa,  la  regione  asserisce  che  con  la  legge
 impugnata non e' stata violata alcuna competenza statale.  L'art.  24
 della  legge  n.  833  del  1978, infatti, detta unicamente i criteri
 direttivi per l'esercizio della delega conferita al  Governo  per  la
 emanazione  di  un  testo  unico  in materia di sicurezza del lavoro,
 vo'lto a  riordinare,  oltreche'  la  materia  dell'omologazione,  la
 disciplina  generale  del  lavoro  e  della  produzione al fine della
 prevenzione   degli   infortuni   sul   lavoro   e   delle   malattie
 professionali. Ma si tratta, all'evidenza, di disposizioni che, lungi
 dal costituire una attribuzione esclusiva  di  funzioni  allo  Stato,
 possono semmai costituire criteri direttivi e principi di massima per
 uniformare la legislazione regionale. E la legge regionale  impugnata
 e' pienamente conforme a detti principi.
    Per  quel  che  concerne  la  pretesa  violazione delle competenze
 previste dalle lettere m) ed n) dell'art. 6 della legge  n.  833  del
 1978,  la regione Veneto osserva che la legge impugnata non incide in
 alcun modo sulle materie riservate  alla  competenza  statale.   Tale
 legge, secondo la regione, non interferisce sulla disciplina generale
 del lavoro e  della  prevenzione,  in  quanto  non  e'  diretta  alla
 prevenzione  degli infortuni sul lavoro, ma contribuisce unicamente a
 far osservare le  norme  sostanziali  di  prevenzione.   Inoltre,  il
 certificato   di  conformita'  previsto  dalla  legge  impugnata  non
 costituirebbe affatto un atto di omologazione, ma  semplicemente  una
 presa  d'atto  della  conformita'  dell'impianto  alle norme tecniche
 vigenti.
    La   Regione   Veneto   chiede,  pertanto,  che  le  questioni  di
 legittimita' costituzionale della legge regionale riapprovata  il  30
 ottobre 1980, vengano dichiarate non fondate.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Oggetto  del  presente  giudizio  e' la legge della Regione
 Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente ad oggetto "Norme  per
 la  sicurezza  delle  installazioni di impianti tecnici", la quale e'
 stata  impugnata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  per
 violazione  degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento agli artt. 6,
 lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    Come  riferito piu' ampiamente in narrativa, il ricorso si basa su
 tre distinti motivi:
       a)  invasione  delle competenze riservate allo Stato in materia
 di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art.  6,  lett.  m,  della
 legge  n.  833  del  1978),  mediante  l'imposizione alle imprese che
 eseguono i lavori dell'obbligo di redigere un  documento  in  cui  si
 dichiari  che  l'impianto e' stato eseguito in conformita' alle norme
 vigenti e alle regole dell'arte;
       b)   interferenza   nelle  competenze  statali  in  materia  di
 omologazione di macchine e impianti (art. 6, lett. n, della legge  n.
 833 del 1978), attraverso la previsione del deposito del "certificato
 di conformita' tecnica" presso  l'autorita'  preposta  al  controllo,
 competente per territorio;
       c)  violazione  dei  limiti delle competenze regionali mediante
 l'imposizione di nuovi obblighi a carico tanto delle  imprese  quanto
 delle autorita' preposte al controllo degli impianti tecnici.
    2.  -  Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilita'
 concernente il motivo riportato ora sub  c,  che,  come  riferito  in
 narrativa,  la  Regione  Veneto ha sollevato sul presupposto che quel
 motivo non sia presente nell'atto di rinvio.
    L'eccezione non e' fondata.
    Come  questa  Corte  ha piu' volte affermato (v. da ultimo, sentt.
 nn. 72 del 1985,  217  del  1987  e  ord.  n.  162  del  1988),  deve
 sussistere  una  sostanziale  corrispondenza  tra motivi del rinvio e
 motivi del  ricorso,  nel  senso  che  questi  ultimi  devono  essere
 prefigurati,  quanto  meno  nelle  loro  linee  essenziali o in forma
 sintetica, nell'atto di rinvio per il riesame. Ebbene,  nell'atto  di
 rinvio che ha preceduto il ricorso introduttivo del presente giudizio
 vi  e'  uno  specifico  riferimento,  ancorche'   non   compiutamente
 sviluppato,  al  fatto  che  la  legge  impugnata impone obblighi non
 previsti dalla legislazione statale vigente in materia di  disciplina
 generale  del  lavoro  e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tanto
 basta a ritenere che vi sia una sostanziale corrispondenza tra motivi
 del rinvio e motivi del ricorso.
    3.  -  Nel  prevedere  l'obbligo  di  redigere  un  certificato di
 conformita' tecnica alle norme vigenti e alle regole dell'arte e  nel
 presupporre  un  controllo  sull'effettiva  conformita' dell'impianto
 installato alle predette regole, la legge impugnata impone,  tanto  a
 privati  quanto  ad  organi pubblici (anche statali), un'attivita' in
 tutto simile all'omologazione, la quale  e'  espressamente  riservata
 allo Stato dall'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978.
    Infatti,  come  questa  Corte  ha  gia' affermato (sent. n. 74 del
 1987), l'attivita' di omologazione  non  e'  limitata  soltanto  alla
 verifica  della  rispondenza  del tipo o del prototipo di un prodotto
 industriale a  predeterminati  requisiti  tecnici,  finalizzati  alla
 prevenzione  di  infortuni (da effettuarsi prima della riproduzione o
 dell'immissione sul mercato), ma comprende anche  la  verifica  degli
 impianti,  vale a dire di quel complesso di strutture, di apparecchi,
 di attrezzature, di congegni  e  di  altro,  collegati  in  un  unico
 assemblaggio e concorrenti ad uno stesso scopo.
   In  senso  contrario,  non  vale obiettare che l'art. 2 della legge
 impugnata prevede l'obbligo di redigere il certificato di conformita'
 tecnica anche nei casi in cui le vigenti norme prevedono le attivita'
 di collaudo,  di  verifica,  di  omologazione  o  di  altri  analoghi
 adempimenti   che   determinati   enti   pubblici   devono   compiere
 anteriormente all'effettiva utilizzazione o messa in  funzione  degli
 impianti.  Vero  e',  piuttosto,  che  l'indifferenziato  riferimento
 all'attivita' di collaudo o  di  omologazione  (l'uno  di  competenza
 regionale   e   l'altra   di  competenza  statale),  contenuto  nella
 disposizione appena citata, mentre avvalora l'interpretazione secondo
 la  quale la legge impugnata dispone una disciplina che si sovrappone
 a quella statale nel prevedere i mezzi di controllo degli ambienti di
 lavoro,  nello  stesso tempo non esclude che l'attivita' di controllo
 affidata all'autorita' competente, anche statale, sia sostanzialmente
 coincidente con l'attivita' di omologazione, di cui all'art. 6, lett.
 n), della legge n. 833 del 1978, come individuata e specificata dalla
 sentenza di questa Corte, n. 74 del 1987.
    Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Veneto, riapprovata il 30 ottobre  1980,  intitolata  "Norme  per  la
 sicurezza della installazione degli impianti".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0455