N. 329 SENTENZA 11 - 24 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regioni a statuto ordinario - Veneto - Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici - Illegittimita' costituzionale. (Legge reg. Veneto riapprovata il 30 ottobre 1980). (Cost., art. 117, in riferimento all'art. 6, lett.é n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833)(GU n.13 del 30-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto 23 aprile 1980, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente per oggetto: "Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 novembre 1980, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1980; Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avv. Feliciano Benvenuti per la Regione; RITENUTO IN FATTO 1. - Con ricorso notificato il 19 novembre 1980, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Veneto, riapprovata a seguito di rinvio il 30 ottobre 1980, che detta disposizioni per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici, chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 6, lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Secondo il ricorrente, la legge impugnata sarebbe illegittima per tre distinte ragioni. Innanzitutto, la legge impugnata, dettando norme sulla installazione di impianti tecnici relativi alle attivita' produttive, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti, porrebbe una disciplina legislativa, generale e astratta, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (materia questa, riservata allo Stato dall'art. 6, lett. m), della legge n. 833 del 1978). In secondo luogo, la stessa legge, prevedendo a carico delle imprese che eseguono lavori di installazione degli impianti tecnici, l'obbligo di redigere un documento in cui venga dichiarato che l'impianto e' stato eseguito in conformita' alle specifiche norme e alle vigenti regole dell'arte, non distinguerebbe questo tipo di dichiarazione (e soprattutto la sua natura e i suoi effetti) dal controllo di veridicita' effettuato dall'autorita' competente, venendo cosi' ad interferire con le competenze statali in materia di omologazione, di cui all'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978. In terzo luogo, la legge impugnata, imponendo nuovi obblighi tanto a carico dei privati quanto a carico delle autorita' cui spetta di provvedere al controllo degli impianti tecnici, ivi compresi gli organi statali (ad esempio, vigili del fuoco), violerebbe i limiti della competenza regionale in materia. 2. - Si e' costituita la Regione Veneto, eccependo in primo luogo l'inammissibilita' dell'ultimo dei rilievi sollevati dal Governo, in quanto dello stesso non vi era menzione nel provvedimento di rinvio. In ordine agli altri due profili di illegittimita' prospettati dal ricorrente, la Regione Veneto rileva che la legge impugnata si limita a prevedere l'obbligo della redazione di un documento diretto al fine di rendere possibile a coloro che realizzano gli impianti tecnici una piu' rapida e corretta verifica del rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti. Su questa premessa, la regione asserisce che con la legge impugnata non e' stata violata alcuna competenza statale. L'art. 24 della legge n. 833 del 1978, infatti, detta unicamente i criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo per la emanazione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, vo'lto a riordinare, oltreche' la materia dell'omologazione, la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ma si tratta, all'evidenza, di disposizioni che, lungi dal costituire una attribuzione esclusiva di funzioni allo Stato, possono semmai costituire criteri direttivi e principi di massima per uniformare la legislazione regionale. E la legge regionale impugnata e' pienamente conforme a detti principi. Per quel che concerne la pretesa violazione delle competenze previste dalle lettere m) ed n) dell'art. 6 della legge n. 833 del 1978, la regione Veneto osserva che la legge impugnata non incide in alcun modo sulle materie riservate alla competenza statale. Tale legge, secondo la regione, non interferisce sulla disciplina generale del lavoro e della prevenzione, in quanto non e' diretta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma contribuisce unicamente a far osservare le norme sostanziali di prevenzione. Inoltre, il certificato di conformita' previsto dalla legge impugnata non costituirebbe affatto un atto di omologazione, ma semplicemente una presa d'atto della conformita' dell'impianto alle norme tecniche vigenti. La Regione Veneto chiede, pertanto, che le questioni di legittimita' costituzionale della legge regionale riapprovata il 30 ottobre 1980, vengano dichiarate non fondate. Considerato in diritto 1. - Oggetto del presente giudizio e' la legge della Regione Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente ad oggetto "Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici", la quale e' stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento agli artt. 6, lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Come riferito piu' ampiamente in narrativa, il ricorso si basa su tre distinti motivi: a) invasione delle competenze riservate allo Stato in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 6, lett. m, della legge n. 833 del 1978), mediante l'imposizione alle imprese che eseguono i lavori dell'obbligo di redigere un documento in cui si dichiari che l'impianto e' stato eseguito in conformita' alle norme vigenti e alle regole dell'arte; b) interferenza nelle competenze statali in materia di omologazione di macchine e impianti (art. 6, lett. n, della legge n. 833 del 1978), attraverso la previsione del deposito del "certificato di conformita' tecnica" presso l'autorita' preposta al controllo, competente per territorio; c) violazione dei limiti delle competenze regionali mediante l'imposizione di nuovi obblighi a carico tanto delle imprese quanto delle autorita' preposte al controllo degli impianti tecnici. 2. - Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilita' concernente il motivo riportato ora sub c, che, come riferito in narrativa, la Regione Veneto ha sollevato sul presupposto che quel motivo non sia presente nell'atto di rinvio. L'eccezione non e' fondata. Come questa Corte ha piu' volte affermato (v. da ultimo, sentt. nn. 72 del 1985, 217 del 1987 e ord. n. 162 del 1988), deve sussistere una sostanziale corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del ricorso, nel senso che questi ultimi devono essere prefigurati, quanto meno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio per il riesame. Ebbene, nell'atto di rinvio che ha preceduto il ricorso introduttivo del presente giudizio vi e' uno specifico riferimento, ancorche' non compiutamente sviluppato, al fatto che la legge impugnata impone obblighi non previsti dalla legislazione statale vigente in materia di disciplina generale del lavoro e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tanto basta a ritenere che vi sia una sostanziale corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del ricorso. 3. - Nel prevedere l'obbligo di redigere un certificato di conformita' tecnica alle norme vigenti e alle regole dell'arte e nel presupporre un controllo sull'effettiva conformita' dell'impianto installato alle predette regole, la legge impugnata impone, tanto a privati quanto ad organi pubblici (anche statali), un'attivita' in tutto simile all'omologazione, la quale e' espressamente riservata allo Stato dall'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978. Infatti, come questa Corte ha gia' affermato (sent. n. 74 del 1987), l'attivita' di omologazione non e' limitata soltanto alla verifica della rispondenza del tipo o del prototipo di un prodotto industriale a predeterminati requisiti tecnici, finalizzati alla prevenzione di infortuni (da effettuarsi prima della riproduzione o dell'immissione sul mercato), ma comprende anche la verifica degli impianti, vale a dire di quel complesso di strutture, di apparecchi, di attrezzature, di congegni e di altro, collegati in un unico assemblaggio e concorrenti ad uno stesso scopo. In senso contrario, non vale obiettare che l'art. 2 della legge impugnata prevede l'obbligo di redigere il certificato di conformita' tecnica anche nei casi in cui le vigenti norme prevedono le attivita' di collaudo, di verifica, di omologazione o di altri analoghi adempimenti che determinati enti pubblici devono compiere anteriormente all'effettiva utilizzazione o messa in funzione degli impianti. Vero e', piuttosto, che l'indifferenziato riferimento all'attivita' di collaudo o di omologazione (l'uno di competenza regionale e l'altra di competenza statale), contenuto nella disposizione appena citata, mentre avvalora l'interpretazione secondo la quale la legge impugnata dispone una disciplina che si sovrappone a quella statale nel prevedere i mezzi di controllo degli ambienti di lavoro, nello stesso tempo non esclude che l'attivita' di controllo affidata all'autorita' competente, anche statale, sia sostanzialmente coincidente con l'attivita' di omologazione, di cui all'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978, come individuata e specificata dalla sentenza di questa Corte, n. 74 del 1987. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, intitolata "Norme per la sicurezza della installazione degli impianti". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0455