N. 335 SENTENZA 11 - 24 marzo 1988
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Circolazione stradale - Provvedimenti statali limitativi nelle isole minori - Adozione senza la previa intesa con gli organi competenti della regione siciliana - Non spettanza al Ministro dei lavori pubblici - Conseguente annullamento del decreto ministeriale concernente l'accesso degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli.(GU n.13 del 30-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Sicilia notificato il 26 settembre 1986, depositato in Cancelleria il 10 ottobre successivo ed iscritto al n. 42 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 30 luglio 1986, avente ad oggetto: "Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli"; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; Udito l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 26 settembre 1986 la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in ordine al decreto del 30 luglio 1986 adottato dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo avente ad oggetto "Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli". Il decreto impugnato invaderebbe, a giudizio della ricorrente, la sfera della competenza amministrativa riservata alla Regione siciliana in quanto il divieto di afflusso in alcune isole minori siciliane di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile e' stato adottato, in applicazione dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo anziche' con l'Assessore per il Turismo della Regione siciliana. La Regione siciliana sostiene che dall'art. 20 del suo Statuto discende la piena competenza amministrativa degli organi regionali in ordine alla valutazione delle esigenze turistiche delle isole minori, competenza gia' divenuta operante con le norme di attuazione di cui al D.P.R. 9 aprile 1956 n. 510 ed al successivo D.P.R. 30 agosto 1975 n. 640, con riferimento particolare all'art. 2 di quest'ultimo decreto che attribuisce alla Regione, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria e di vigilanza alberghiera. Da questi dati deriva - secondo la Regione - che, pur rimanendo il Ministro dei Lavori Pubblici titolare, anche per il territorio regionale, del generale potere di imporre divieti temporanei alla circolazione sulle pubbliche strade, l'adozione del particolare divieto di cui alla legge n. 599 del 1966 puo' operare solo dopo che sullo stesso sia intervenuta l'intesa con l'Assessore per il turismo della Regione siciliana, il quale e' chiamato a svolgere nella Regione stessa anche le funzioni amministrative degli organi centrali dello Stato. Espone poi la Regione ricorrente che in passato essa aveva gia' presentato alla Corte tre ricorsi - rispettivamente iscritti, il primo, al n. 27/1980, il secondo, al n. 31/1981 ed il terzo al n. 12/1982 del Registro conflitti - per la risoluzione di conflitti di attribuzioni con lo Stato originati dall'emanazione di decreti ministeriali di contenuto analogo a quello oggi impugnato e tutti adottati dal Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo anziche' di intesa con l'Assessore per il turismo, come rivendicato dalla stessa Regione. La ricorrente aggiunge di aver rinunciato ai tre ricorsi suindicati con atti depositati l'8 luglio 1986 solo dopo che, con propria lettera del 3 agosto 1983, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari regionali, aveva riconosciuto la fondatezza della rivendicazione regionale sulla necessita' dell'intesa con l'Assessore regionale per il turismo e dopo che il decreto ministeriale 21 giugno 1985 recante "Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Linosa" era stato adottato previo parere dell'Assessorato al turismo per la Regione siciliana, con sostanziale riconoscimento della competenza regionale in materia. Cio' nonostante il Ministro dei Lavori Pubblici, il 30 luglio 1986, ha emanato il decreto oggi impugnato omettendo di chiedere la preventiva intesa alla Regione siciliana ed utilizzando il consenso di un organo statale - il Ministro del Turismo e dello Spettacolo in luogo di quello dell'Organo regionale abilitato a prestarlo. La ricorrente sollecita pertanto la Corte a dichiarare che spetta alla Regione siciliana e non al Ministro del Turismo e dello Spettacolo dare la propria intesa al Ministro dei Lavori Pubblici per la eventuale adozione di provvedimenti limitativi dell'afflusso di autoveicoli per motivi di turismo nelle isole minori della Regione siciliana, in applicazione dell'articolo unico della legge statale 20 giugno 1966 n. 599, e chiede l'annullamento conseguenziale del decreto impugnato. Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso. L'Avvocatura, nella sua memoria, rileva come l'assenza di ogni risposta della Regione alle ripetute sollecitazioni dell'Amministrazione statale abbia costretto i Ministri dei Lavori Pubblici e del Turismo, stante anche l'urgenza di provvedere, ad emanare il decreto impugnato "in base al silenzio-assenso della stessa Regione Sicilia". Considerato in diritto L'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, in tema di "Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole", attribuisce al Ministro dei lavori Pubblici, d'intesa con il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, previo parere delle Amministrazioni comunali interessate e delle locali aziende di turismo, il potere di vietare, durante i mesi di piu' intenso movimento turistico, l'accesso agli autoveicoli non appartenenti a persone comprese nella popolazione stabile delle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di soggiorno e cura e dove la rete stradale extraurbana non superi i venti chilometri. Tale disciplina, ai fini della soluzione del conflitto in esame, va correlata a quanto, in tema di turismo, viene previsto dallo Statuto della Regione Siciliana e dalle conseguenti norme di attuazione. Per quanto concerne lo Statuto (R.D.L.vo 15 maggio 1946 n. 455) vale, in particolare, il richiamo all'art. 14 lett. n), dove il "turismo" risulta elencato nell'ambito delle materie conferite alla competenza legislativa esclusiva della Regione, nonche' all'art. 20, che affida al Presidente ed agli assessori regionali le funzioni esecutive ed amministrative concernenti tale materia. Queste previsioni trovano il loro completamento nelle norme di attuazione emanate in tema di turismo ed in particolare nell'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 1975 - recante "Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo - dove si attribuisce alla Regione siciliana l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera. Tali norme regolatrici dell'autonomia siciliana nella materia in esame, mentre non intaccano il particolare potere di divieto conferito dalla legge n. 599 del 1966 al Ministro per i lavori pubblici stante la riserva di competenza statale in tema di limiti generali alla liberta' di circolazione vengono, invece, sicuramente a incidere nel meccanismo dell'intesa, sostituendo alla competenza del Ministro per il turismo e lo spettacolo quella dell'Assessore regionale al turismo. In altri termini, e' la particolare proiezione dell'interesse turistico entro la sfera del territorio regionale che conduce ad innovare uno degli elementi del rapporto procedimentale delineato dalla legge statale, con una trasformazione del procedimento di concertazione da interorganico in intersoggettivo e con la conseguente previsione di una particolare forma di collaborazione tra Stato e Regione ispirata al contemperamento dei diversi interessi in gioco. Le considerazioni che precedono inducono, dunque, a ritenere il ricorso fondato. Ne' possono di contro assumere valore i richiami espressi nella memoria dell'Avvocatura dello Stato all'istituto del "silenzio-assenso" o ai motivi di urgenza, dal momento che mancano, con riferimento al caso in esame, previsioni normative in grado di conferire un significato implicitamente adesivo al comportamento omissivo tenuto dalla Regione ricorrente o di legittimare un potere di sostituzione da parte dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara che non spetta al Ministro dei Lavori Pubblici adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli, di cui all'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, senza che sia previamente intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione siciliana; b) Annulla, di conseguenza, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici emanato, di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, il 30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1986, avente a oggetto "Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli". Cosi' deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0461