N. 335 SENTENZA 11 - 24 marzo 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Circolazione stradale - Provvedimenti statali limitativi nelle  isole
 minori - Adozione senza la previa intesa con gli organi  competenti
 della regione siciliana - Non spettanza al Ministro dei lavori
 pubblici - Conseguente annullamento del decreto  ministeriale
 concernente l'accesso degli autoveicoli nelle  isole di Filicudi,
 Panarea e Stromboli.
(GU n.13 del 30-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Sicilia notificato il
 26 settembre 1986, depositato in Cancelleria il 10 ottobre successivo
 ed  iscritto  al  n.  42  del Registro ricorsi 1986, per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del  decreto  del  Ministro  dei  Lavori
 Pubblici  di  concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo
 in data 30 luglio 1986, avente ad oggetto: "Norme sull'afflusso degli
 autoveicoli sulle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  1988  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Udito  l'avv.  Giuseppe  Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato
 dello Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato il 26 settembre 1986 la Regione siciliana
 ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello  Stato  in
 ordine al decreto del 30 luglio 1986 adottato dal Ministro dei Lavori
 Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e  dello  Spettacolo
 avente  ad oggetto "Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole
 di Filicudi, Panarea e Stromboli".
    Il  decreto impugnato invaderebbe, a giudizio della ricorrente, la
 sfera  della  competenza  amministrativa   riservata   alla   Regione
 siciliana  in  quanto  il  divieto di afflusso in alcune isole minori
 siciliane di autoveicoli appartenenti a  persone  non  facenti  parte
 della   popolazione   stabile  e'  stato  adottato,  in  applicazione
 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599,  dal  Ministro
 dei  Lavori  Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello
 Spettacolo anziche' con l'Assessore  per  il  Turismo  della  Regione
 siciliana.
    La  Regione  siciliana  sostiene  che dall'art. 20 del suo Statuto
 discende la piena competenza amministrativa degli organi regionali in
 ordine alla valutazione delle esigenze turistiche delle isole minori,
 competenza gia' divenuta operante con le norme di attuazione  di  cui
 al D.P.R. 9 aprile 1956 n. 510 ed al successivo D.P.R. 30 agosto 1975
 n. 640,  con  riferimento  particolare  all'art.  2  di  quest'ultimo
 decreto   che  attribuisce  alla  Regione,  nell'ambito  del  proprio
 territorio,  le  funzioni  amministrative  degli  organi  centrali  e
 periferici  dello  Stato  in  materia  di  turismo, di industria e di
 vigilanza alberghiera.
    Da questi dati deriva - secondo la Regione - che, pur rimanendo il
 Ministro dei  Lavori  Pubblici  titolare,  anche  per  il  territorio
 regionale,  del  generale  potere  di imporre divieti temporanei alla
 circolazione  sulle  pubbliche  strade,  l'adozione  del  particolare
 divieto  di cui alla legge n. 599 del 1966 puo' operare solo dopo che
 sullo stesso sia intervenuta l'intesa con l'Assessore per il  turismo
 della  Regione  siciliana,  il  quale  e'  chiamato  a svolgere nella
 Regione stessa anche le funzioni amministrative degli organi centrali
 dello Stato.
    Espone  poi  la  Regione ricorrente che in passato essa aveva gia'
 presentato alla Corte tre  ricorsi  -  rispettivamente  iscritti,  il
 primo,  al  n.  27/1980,  il secondo, al n. 31/1981 ed il terzo al n.
 12/1982 del Registro conflitti - per la risoluzione di  conflitti  di
 attribuzioni  con  lo  Stato  originati  dall'emanazione  di  decreti
 ministeriali di contenuto analogo a quello  oggi  impugnato  e  tutti
 adottati  dal  Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con il Ministro
 del Turismo e dello Spettacolo anziche' di intesa con l'Assessore per
 il  turismo,  come  rivendicato  dalla  stessa Regione. La ricorrente
 aggiunge di aver  rinunciato  ai  tre  ricorsi  suindicati  con  atti
 depositati  l'8  luglio 1986 solo dopo che, con propria lettera del 3
 agosto 1983, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  Dipartimento
 Affari    regionali,   aveva   riconosciuto   la   fondatezza   della
 rivendicazione regionale sulla necessita' dell'intesa con l'Assessore
 regionale per il turismo e dopo che il decreto ministeriale 21 giugno
 1985 recante "Norme sull'afflusso  degli  autoveicoli  nell'isola  di
 Linosa"  era stato adottato previo parere dell'Assessorato al turismo
 per  la  Regione  siciliana,  con  sostanziale  riconoscimento  della
 competenza regionale in materia.
    Cio'  nonostante  il  Ministro  dei  Lavori Pubblici, il 30 luglio
 1986, ha emanato il decreto oggi impugnato omettendo di  chiedere  la
 preventiva  intesa  alla Regione siciliana ed utilizzando il consenso
 di un organo statale - il Ministro del Turismo e dello Spettacolo  in
 luogo di quello dell'Organo regionale abilitato a prestarlo.
    La  ricorrente sollecita pertanto la Corte a dichiarare che spetta
 alla Regione  siciliana  e  non  al  Ministro  del  Turismo  e  dello
 Spettacolo dare la propria intesa al Ministro dei Lavori Pubblici per
 la eventuale adozione di provvedimenti  limitativi  dell'afflusso  di
 autoveicoli  per  motivi  di turismo nelle isole minori della Regione
 siciliana, in applicazione dell'articolo unico della legge statale 20
 giugno  1966  n.  599,  e  chiede  l'annullamento  conseguenziale del
 decreto impugnato.
    Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo
 dell'Avvocatura Generale dello Stato, per  chiedere  il  rigetto  del
 ricorso.  L'Avvocatura,  nella  sua memoria, rileva come l'assenza di
 ogni   risposta   della   Regione   alle   ripetute    sollecitazioni
 dell'Amministrazione  statale  abbia  costretto i Ministri dei Lavori
 Pubblici e del Turismo, stante  anche  l'urgenza  di  provvedere,  ad
 emanare  il  decreto  impugnato  "in  base  al silenzio-assenso della
 stessa Regione Sicilia".
                         Considerato in diritto
    L'articolo  unico  della  legge  20 giugno 1966 n. 599, in tema di
 "Limitazioni  della  circolazione  stradale  nelle  piccole   isole",
 attribuisce al Ministro dei lavori Pubblici, d'intesa con il Ministro
 per il Turismo e lo Spettacolo, previo parere  delle  Amministrazioni
 comunali  interessate e delle locali aziende di turismo, il potere di
 vietare,  durante  i  mesi  di  piu'  intenso  movimento   turistico,
 l'accesso  agli autoveicoli non appartenenti a persone comprese nella
 popolazione stabile delle  piccole  isole,  dove  si  trovino  Comuni
 dichiarati  di  soggiorno  e cura e dove la rete stradale extraurbana
 non superi i venti chilometri.
    Tale  disciplina,  ai fini della soluzione del conflitto in esame,
 va correlata a quanto, in  tema  di  turismo,  viene  previsto  dallo
 Statuto   della  Regione  Siciliana  e  dalle  conseguenti  norme  di
 attuazione.
    Per  quanto  concerne  lo Statuto (R.D.L.vo 15 maggio 1946 n. 455)
 vale, in particolare, il richiamo  all'art.  14  lett.  n),  dove  il
 "turismo"  risulta  elencato nell'ambito delle materie conferite alla
 competenza legislativa esclusiva della Regione, nonche' all'art.  20,
 che  affida  al  Presidente  ed  agli assessori regionali le funzioni
 esecutive  ed  amministrative  concernenti   tale   materia.   Queste
 previsioni  trovano  il  loro completamento nelle norme di attuazione
 emanate in tema di turismo ed in particolare nell'art. 2  del  D.P.R.
 30 agosto 1975 - recante "Modificazioni ed integrazioni alle norme di
 attuazione dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia  di
 turismo  -  dove  si  attribuisce  alla Regione siciliana l'esercizio
 delle funzioni amministrative  degli  organi  centrali  e  periferici
 dello  Stato  in  materia  di  turismo,  di  industria turistica e di
 vigilanza alberghiera.
    Tali  norme  regolatrici dell'autonomia siciliana nella materia in
 esame,  mentre  non  intaccano  il  particolare  potere  di   divieto
 conferito  dalla  legge  n.  599  del  1966  al Ministro per i lavori
 pubblici stante la riserva di competenza statale in  tema  di  limiti
 generali alla liberta' di circolazione vengono, invece, sicuramente a
 incidere nel meccanismo dell'intesa, sostituendo alla competenza  del
 Ministro  per  il  turismo  e  lo  spettacolo  quella  dell'Assessore
 regionale al turismo. In altri termini, e' la particolare  proiezione
 dell'interesse  turistico entro la sfera del territorio regionale che
 conduce ad innovare uno degli elementi  del  rapporto  procedimentale
 delineato   dalla   legge   statale,   con   una  trasformazione  del
 procedimento di concertazione da interorganico in  intersoggettivo  e
 con   la   conseguente   previsione   di  una  particolare  forma  di
 collaborazione tra Stato e Regione ispirata  al  contemperamento  dei
 diversi interessi in gioco.
    Le  considerazioni  che  precedono inducono, dunque, a ritenere il
 ricorso fondato. Ne' possono di contro  assumere  valore  i  richiami
 espressi  nella  memoria dell'Avvocatura dello Stato all'istituto del
 "silenzio-assenso" o ai motivi di urgenza, dal momento  che  mancano,
 con  riferimento  al  caso in esame, previsioni normative in grado di
 conferire un  significato  implicitamente  adesivo  al  comportamento
 omissivo  tenuto  dalla Regione ricorrente o di legittimare un potere
 di sostituzione da parte dello Stato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     a)  Dichiara  che  non  spetta  al  Ministro  dei Lavori Pubblici
 adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle
 isole  di  Filicudi,  Panarea  e Stromboli, di cui all'articolo unico
 della legge  20  giugno  1966  n.  599,  senza  che  sia  previamente
 intervenuta   un'intesa  con  gli  organi  competenti  della  Regione
 siciliana;
    b)  Annulla,  di  conseguenza,  il decreto del Ministro dei Lavori
 Pubblici emanato, di concerto con il Ministro  del  Turismo  e  dello
 Spettacolo,  il  30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 176 del 31 luglio 1986,  avente  a  oggetto  "Norme  sull'afflusso
 degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di Consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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