N. 343 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro (rapporto di) - Risoluzione a causa di chiamata alle armi  del
 lavoratore - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Cod. civ., art. 2111; C.C.N.L. 30 luglio 1936, art. 19).
 
 (Cost., art 52, secondo comma)
(GU n.13 del 30-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
 avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2111 del codice
 civile  e  dell'art.  19  del  C.C.N.L.  per  l'industria  meccanica,
 metallurgica  ed  affine,  stipulato  il 30 luglio 1936, promosso con
 ordinanza emessa il 1› febbraio 1983 dal Pretore di Legnano, iscritta
 al  n.  193  del  registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Legnano, con ordinanza emessa il 1›
 febbraio 1983, ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  52,  secondo
 comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2111
 cod. civ. e dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
 per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936,
 nella parte in cui prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro  a
 causa di chiamata alle armi del lavoratore;
      che  nel  presente  giudizio  non  si e' costituita alcuna delle
 parti private ne' ha spiegato intervento il Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
   Considerato  che  questione  identica a quella oggetto del presente
 giudizio, pur se prospettata nei confronti dell'art. 6 del r.d.l.  13
 novembre 1924, n. 1825 e' stata decisa con sentenza n. 144 del 1984 e
 che le ragioni di quella pronuncia sono  valide  anche  nel  presente
 giudizio  in quanto, poiche' per effetto della chiamata alle armi dei
 lavoratori i rapporti  di  lavoro  devono  ritenersi  definitivamente
 chiusi   -   come  del  resto  riconosce  lo  stesso  giudice  a  quo
 nell'ordinanza di rimessione  -  deve  tuttavia  escludersi  che  sui
 rapporti  da considerarsi ormai esauriti alla stregua della normativa
 all'epoca vigente possa avere incidenza la normativa  posta  sia  dal
 d.l. lgt. n. 303 del 1946, sia dall'art. 52, secondo comma, Cost.;
      che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili
 diversi da quelli esaminati dalla Corte nella citata sentenza;
      che, infine, secondo il consolidato orientamento della Corte, e'
 inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale  di  norme
 dell'ordinamento  corporativo (v. sentt. nn. 1 del 1963, 76 del 1969,
 72 del 1971, 246 del 1974);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  2111  cod.  civ.  e  19  del
 Contratto  collettivo  nazionale di lavoro per l'industria meccanica,
 metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, sollevata, in  riferimento
 all'art.  52,  secondo  comma,  Cost.,  dal  Pretore  di  Legnano con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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