N. 344 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Libretto di idoneita'
 sanitaria - Omessa tenuta sul luogo di lavoro o totale carenza
 Sanzioni - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 17, in relazione all'art. 41  del
 d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.13 del 30-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 17 della
 legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243,  247,
 250  e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
 decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione
 e  della  vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e 41 del
 d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327
 (Regolamento  di  esecuzione  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, e
 successive modificazioni, in materia  di  disciplina  igienica  della
 produzione   e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle
 bevande), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1983 dal Pretore
 di  Salerno,  iscritta  al  n.  701  del  registro  ordinanze  1983 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32  dell'anno
 1984;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Salerno, con ordinanza emessa il 22
 giugno 1983, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale,
 in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 17 della legge 30 aprile
 1962 n. 283, e 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nella parte in cui
 sanzionano  penalmente  la  omessa  tenuta  sul  luogo  di lavoro del
 libretto di idoneita'  sanitaria,  mentre  la  totale  carenza  dello
 stesso  e'  sanzionata solo in sede amministrativa in forza dell'art.
 34 della legge  24  novembre  1981  n.  689,  che  ha  escluso  dalla
 depenalizzazione  tutti i reati previsti dalla legge n. 283 del 1962,
 ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 8 e 14;
      che  la  parte  privata  non  si  e' costituita, ne' ha spiegato
 intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato che la disposizione dell'art. 41 del d.P.R. n. 327 del
 1980 ha indubbia natura  regolamentare  ed  in  quanto  tale  non  e'
 autonomamente sottoponibile al giudizio della Corte;
      che l'art. 17 della legge n. 283 del 1962 espressamente prevede,
 per le contravvenzioni alle disposizioni  contenute  nel  regolamento
 generale  di  esecuzione, adottato, appunto, con il d.P.R. n. 327 del
 1980, la pena dell'ammenda;
      che,  pertanto, la questione di legittimita' costituzionale deve
 ritenersi proposta nei confronti del solo art. 17 della legge n.  283
 del 1962, in relazione all'art. 41 del d.P.R. n. 327 del 1980;
      che,  tuttavia,  le situazioni poste a raffronto sono nettamente
 differenziate in quanto il fatto addebitabile al datore di lavoro  ha
 una  gravita'  maggiore di quello addebitabile al lavoratore, onde la
 norma censurata non e' assolutamente irragionevole e  trova  adeguata
 giustificazione nella diversita' dell'interesse tutelato;
      che,   quindi,  la  questione  sollevata  appare  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962,  n.  283,  in
 relazione  all'art. 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, sollevata, in
 riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Salerno con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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