N. 345 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti non espressamente previsti come sanzione disciplinare - Garanzie procedurali - Manifesta inammissibilita'. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; cod. civ., art. 2106). (Cost., art. 3, secondo e terzo comma)(GU n.13 del 30-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 2106 del codice civile e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con ordinanze emesse il 17 maggio 1983 dal Pretore di Catania ed il 17 gennaio 1984 dal Pretore di Saronno, iscritte rispettivamente al n. 827 del registro ordinanze 1983 e al n. 556 del 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984 e n. 287 dell'anno 1984; Visti l'atto di costituzione di Giarrizzo Antonino nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza emessa il 17 maggio 1983 (R.O. n. 827/83), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, secondo e terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ove interpretato nel senso della inapplicabilita' delle disposizioni in esso contenute, ai licenziamenti non espressamente previsti come sanzione disciplinare dalla contrattazione collettiva; che la parte privata, costituitasi nel giudizio, e l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata perche' gia' decisa con la sentenza n. 204 del 1982 di questa Corte; che, con ordinanza del 17 gennaio 1984 (R.O. n. 556/84), anche il Pretore di Saronno ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2106 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 nella parte in cui non prevedono che le garanzie di cui al citato art. 7 si applichino a tutti i licenziamenti intimati per inadempimento o mancanza del lavoratore indipendentemente dal fatto che la normativa legislativa o la contrattazione collettiva o quella validamente posta dal datore di lavoro, qualifichino i licenziamenti come sanzione disciplinare; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato che la sentenza di questa Corte n. 204/82 deve interpretarsi nel senso che le garanzie sono applicabili a tutti i licenziamenti, anche se non espressamente previsti dall'autonomia collettiva quali sanzioni disciplinari; Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione; che, secondo quanto gia' affermato da questa Corte (sent. n. 204 del 1982), le garanzie di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 si applicano ai licenziamenti qualificabili come sanzione disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva; che il relativo accertamento e la relativa qualificazione spettano ai giudici remittenti e possono essere effettuati secondo l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia; che, quindi, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 della legge 23 maggio 1970 n. 300 e 2106 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo e terzo comma, Cost., dai Pretori di Catania e Saronno con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0471