N. 345 ORDINANZA 11 - 24 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti non espressamente previsti come
 sanzione disciplinare - Garanzie procedurali - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; cod. civ., art. 2106).
 
 (Cost., art. 3, secondo e terzo comma)
(GU n.13 del 30-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 2106
 del codice civile e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
 tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori, della liberta'
 sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
 collocamento),  promossi  con  ordinanze emesse il 17 maggio 1983 dal
 Pretore di Catania ed il 17 gennaio  1984  dal  Pretore  di  Saronno,
 iscritte  rispettivamente  al n. 827 del registro ordinanze 1983 e al
 n.  556  del  1984  e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
 Repubblica n. 60 dell'anno 1984 e n. 287 dell'anno 1984;
    Visti  l'atto  di  costituzione  di Giarrizzo Antonino nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Catania, con ordinanza emessa il 17
 maggio 1983 (R.O. n. 827/83), ha sollevato, in  riferimento  all'art.
 3,   secondo   e   terzo  comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio  1970  n.  300,  ove
 interpretato  nel  senso della inapplicabilita' delle disposizioni in
 esso contenute, ai  licenziamenti  non  espressamente  previsti  come
 sanzione disciplinare dalla contrattazione collettiva;
      che  la parte privata, costituitasi nel giudizio, e l'Avvocatura
 dello  Stato,  intervenuta  in  rappresentanza  del  Presidente   del
 Consiglio   dei  ministri,  hanno  chiesto  che  la  questione  venga
 dichiarata  manifestamente  infondata  perche'  gia'  decisa  con  la
 sentenza n. 204 del 1982 di questa Corte;
      che,  con  ordinanza del 17 gennaio 1984 (R.O. n. 556/84), anche
 il  Pretore  di  Saronno  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 2106 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio
 1970 n. 300 nella parte in cui non prevedono che le garanzie  di  cui
 al  citato  art. 7 si applichino a tutti i licenziamenti intimati per
 inadempimento o mancanza del lavoratore indipendentemente  dal  fatto
 che  la normativa legislativa o la contrattazione collettiva o quella
 validamente posta dal datore di lavoro, qualifichino i  licenziamenti
 come sanzione disciplinare;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 rilevato che la sentenza di questa Corte n. 204/82 deve interpretarsi
 nel senso che le garanzie sono applicabili a tutti  i  licenziamenti,
 anche  se  non espressamente previsti dall'autonomia collettiva quali
 sanzioni disciplinari;
    Considerato  che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
 un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione;
      che, secondo quanto gia' affermato da questa Corte (sent. n. 204
 del 1982), le garanzie di cui all'art. 7 della legge n. 300 del  1970
 si   applicano   ai   licenziamenti   qualificabili   come   sanzione
 disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva;
      che  il  relativo  accertamento  e  la  relativa  qualificazione
 spettano ai giudici remittenti e possono  essere  effettuati  secondo
 l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia;
      che,   quindi,   le   questioni  sollevate  sono  manifestamente
 inammissibili;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce  i  giudizi  e  dichiara  manifestamente  inammissibile la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 della legge 23
 maggio  1970  n.  300  e  2106  cod.  civ., sollevata, in riferimento
 all'art. 3, secondo e terzo comma, Cost., dai Pretori  di  Catania  e
 Saronno con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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