MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 febbraio 1988 

  Riconoscimento  della indicazione geografica "Barengo" per
i vini da  tavola,  delimitazione  della  relativa  zona  di
produzione   e   autorizzazione   all'uso   di   riferimenti
aggiuntivi.
(GU n.77 del 1-4-1988)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita'  di  rendere  obbligatoria,
vietare  o  limitare  l'utilizzazione  di  alcune  indicazioni  nella
designazione dei vini da tavola con indicazione  geografica  prodotti
nel proprio territorio;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica "Barengo" per il  vino  da
tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione;
  Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;
  Visto  il proprio parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 13 novembre 1986;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola  locale,  di  provvedere  al
riconoscimento  della indicazione geografica "Barengo" per il vino da
tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  indicazione  geografica  del  vino  da tavola
"Barengo".
  La  zona  di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola
di  cui  a  precedente  comma  coincide   con   l'intero   territorio
amministrativo del comune di Barengo in provincia di Novara.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 febbraio 1988
                                                Il Ministro: PANDOLFI