MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 marzo 1988 

  Autorizzazione  all'Istituto  per l'infanzia di Trieste ad
avvalersi della facolta' di cui all'art. 25  della  legge  4
gennaio  1968, n. 15, relativamente alle lastre radiologiche
prodotte nel periodo 1› giugno 1976-31 dicembre 1980.
(GU n.79 del 5-4-1988)

                  IL MINISTRO PER IL BENI CULTURALI
                             E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del  commercio,  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva  dei documenti di archivio e di altri atti delle publiche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista   la  richiesta  dell'Istituto  per  l'infanzia  di  Trieste,
ospedale specializzato pediatrico regionale, n. G8/10 del  9  ottobre
1987;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                               Decreta:
                            Articolo unico
  L'Istituto   per  l'infanzia  di  Trieste,  ospedale  specializzato
pediatrico regionale, e' autorizzato ad avvalersi della  facolta'  di
cui  all'art.  25  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre
radiologiche prodotte nel periodo 1› giugno 1976-31 dicembre 1980.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
 Le   lastre   radiologiche,   di   cui   e'   stata   effettuata  la
fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte dopo che siano
decorsi  centottanta  giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 marzo 1988
                                                 Il Ministro: VIZZINI