N. 371 SENTENZA 23 - 31 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza sociale - Impiegati agricoli con mansioni
 manuali - Obbligo assicurativo presso I.N.A.I.L. ed E.N.P.A.I.A. -
 Contributi dei datori di lavoro - Riduzione Omessa previsione - Non
 fondatezza.  (Legge 29 novembre 1962, n. 1655, art. 9, secondo
 comma).  (Cost., art. 3)
(GU n.15 del 13-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9, secondo
 comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina
 dei  contributi  e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di
 previdenza e di  assistenza  per  gli  impiegati  dell'agricoltura"),
 promossi  con  n.  2 ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Pretore di
 Perugia, iscritte ai nn. 693 e 694  del  registro  ordinanze  1986  e
 pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1a serie
 speciale, dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  Cooperativa  Produttori
 Tabacco  Alto  Tevere,  della  s.r.l.  Azienda  Agraria   Biagini   e
 dell'I.N.A.I.L.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    La Cooperativa Produttori Tabacchi Alto Tevere era dall'I.N.A.I.L.
 convenuta in giudizio  dinanzi  al  Pretore  di  Perugia  per  sentir
 dichiarare  il  suo  obbligo  di assicurare contro gli infortuni e le
 malattie professionali i suoi impiegati dipendenti, adibiti  anche  a
 mansioni manuali.
    La stessa sollevava eccezione di legittimita' costituzionale delle
 relative norme perche', dalla loro applicazione, derivava  un  doppio
 onere  contributivo  essendo  i  detti  impiegati  contemporaneamente
 iscritti anche all'E.N.P.A.I.A.
    Il   Pretore,  in  accoglimento  dell'eccezione,  ritenendola  non
 manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio,  sollevava
 questione di legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art.  9, secondo comma, legge 29 novembre 1962 n. 1655
 nella parte in cui richiama l'art.  4  del  Regolamento  della  Cassa
 assistenza degli impiegati agricoli e forestali del 1› febbraio 1947,
 siccome prevede un doppio obbligo assicurativo;
       b)  dello  stesso  art.  9  nella  parte in cui non prevede una
 riduzione dei contributi gravanti sui  datori  di  lavoro  in  favore
 dell'E.N.P.A.I.A.,  proporzionale  all'area  di  rischio gia' coperta
 dall'I.N.A.I.L.
                         Considerato in diritto
    La  Corte  rileva  che,  in  riferimento all'art. 3 Cost., risulta
 censurato l'art. 9, secondo comma, della  legge  n.  1655  del  1962,
 interpretato  nel  senso  che  resterebbe  applicabile  l'art.  4 del
 Regolamento  del  1›  febbraio  1947  della  Cassa  assistenza  degli
 impiegati  agricoli e forestali, con la conseguente imposizione di un
 doppio  obbligo  assicurativo  e  contributivo  dei  dipendenti   che
 svolgono  anche  mansioni manuali, sia presso l'I.N.A.I.L. che presso
 l'E.N.P.A.I.A. e della impossibilita', per i  datori  di  lavoro,  di
 detrarre  dai  contributi  da versare all'E.N.P.A.I.A. quelli versati
 all'I.N.A.I.L.
    La questione non e' fondata.
    Invero,  secondo  l'indirizzo  giurisprudenziale  della  Corte  di
 cassazione  a  Sezioni  Unite,  le  due   forme   di   assicurazione,
 E.N.P.A.I.A.  ed  I.N.A.I.L.,  operano  su un piano diverso e coprono
 rischi completamente differenti in quanto, recependo  i  patti  della
 contrattazione  collettiva  del  settore,  che  a  loro volta avevano
 recepito   le   norme   dei   contratti    collettivi    corporativi,
 l'assicurazione  presso  il  primo  ente  e' diretta a coprire i soli
 infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici  e
 impiegati,  sia  di  concetto  che di ordine, che non siano assistiti
 dalla garanzia dell'I.N.A.I.L., tenuto conto che questa ultima, anche
 nella  disciplina  introdotta  dal  d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e'
 limitata agli infortuni del personale con  mansioni  di  direzione  o
 sorveglianza  sul  luogo  in  cui  si svolgono le operazioni agricole
 esponenti a rischio, con la conseguente  esclusione  delle  attivita'
 meramente burocratiche.
    Pertanto,  non  sussistendo  la lamentata doppia contribuzione, la
 questione sollevata non e' fondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, secondo comma, della legge  29  novembre  1962  n.  1655
 sollevata,  in  riferimento  all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia
 con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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