N. 377 SENTENZA 23 - 31 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Locazione - Immobili ad uso abitativo - Oneri accessori Mancato
 pagamento da parte del conduttore - Preclusione per il locatore della
 possibilita' di ricorso alla procedura per convalida di sfratto - Non
 fondatezza nei sensi di cui in motivazione.  (Legge 27 luglio 1978,
 n. 392, art. 5).  (Cost., artt. 3 e 24, primo comma)
(GU n.15 del 13-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
 urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Pretore
 di Bari nel procedimento civile vertente tra Cassano Maria e Lombardi
 Nicola,  iscritta  al n. 924 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
                            Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  un  procedimento  per  convalida  di  sfratto  per
 morosita', avente per oggetto  il  mancato  pagamento  da  parte  del
 conduttore  degli oneri accessori della locazione, il Pretore di Bari
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 l.  27
 luglio  1978  n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
 in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost.,  ritenendo  che
 il  mancato  pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore,
 in misura superiore a quella di due mensilita' del  canone,  oltre  a
 costituire  motivo  di  risoluzione  del contratto ai sensi dell'art.
 1455 c.c., non consentirebbe al locatore  il  ricorso,  ex  art.  658
 c.p.c., alla procedura di sfratto per morosita'.
    Il  giudice  remittente  riteneva  che,  a seguito dell'entrata in
 vigore della cit. legge n. 392 del 1978,  l'obbligazione  avente  per
 oggetto  gli  oneri  accessori  era  divenuta  parte  essenziale  del
 sinallagma contrattuale della locazione, al pari  del  pagamento  del
 canone; pertanto, la impossibilita' per il locatore di ricorrere, nel
 caso di morosita' nel pagamento dei suddetti  oneri,  alla  procedura
 per   convalida   di   sfratto   lo   poneva  in  una  situazione  di
 ingiustificata diseguaglianza rispetto al locatore che  avesse  agito
 in giudizio sulla base della morosita' nel versamento del canone.
    Interveniva  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, la quale
 chiedeva che la questione  fosse  dichiarata  infondata,  sulla  base
 della  considerazione  che  le  differenze  normative  esistenti  tra
 l'inadempimento relativo al canone  e  quello  concernente  le  spese
 accessorie  facessero  ritenere  non irragionevole una diversa tutela
 processuale.
                         Considerato in diritto
    Il  giudice  remittente dubita della costituzionalita' della norma
 impugnata sul rilievo che questa non prevederebbe la possibilita' per
 il  locatore  di ricorrere alla procedura di convalida di sfratto nel
 caso del  mancato  pagamento  degli  oneri  accessori  da  parte  del
 conduttore:  da  cio'  derivando  -  secondo  lo stesso giudice - una
 ingiustificata disparita' di trattamento  rispetto  al  locatore  che
 agisca  sulla  base  della  morosita'  per  il  canone; ed inoltre la
 violazione del principio sancito nell'art. 24, primo comma, Cost. per
 l'impossibilita' di utilizzare uno strumento piu' spedito ed agevole.
    Secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  dalla  norma  impugnata  si
 potrebbe solo desumere, infatti, che il mancato pagamento degli oneri
 accessori,   nella   misura   indicata,  puo'  costituire  motivo  di
 risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455  c.c.,  mentre,  in
 assenza  di  una  espressa indicazione, nulla potrebbe autorizzare ad
 affermare la possibilita' per il locatore  di  ricorrere  anche  alla
 procedura della convalida di sfratto.
    In  proposito  osserva  la  Corte che dal silenzio della norma non
 puo' trarsi  un  concreto  orientamento  nel  senso  prospettato  dal
 giudice  a quo, dovendosi invece rilevare come la Corte di cassazione
 (superando il proprio iniziale diverso indirizzo) si  e'  di  recente
 ripetutamente  pronunciata  nel  senso  di  ammettere il ricorso alla
 procedura di sfratto per morosita', al di la'  della  stessa  dizione
 letterale  dell'art.  658 c.p.c., anche nel caso di mancato pagamento
 degli oneri  accessori  della  locazione:  e  cio'  considerando  che
 questi,   ormai,   sono   divenuti   parte   essenziale   nel  quadro
 sinallagmatico  del  contratto  e,   come   tali,   parificati,   nel
 trattamento processuale, al canone di locazione.
    Conseguentemente  deve  ritenersi  che sia inesatto il presupposto
 ermeneutico da cui muove l'ordinanza  di  remissione,  in  quanto  la
 norma   impugnata,   secondo   il   diritto   vivente,   non  esclude
 l'utilizzazione del mezzo di tutela in esame.
    Pertanto,   la   questione  proposta,  sotto  entrambi  i  profili
 prospettati, e' priva di giuridico fondamento.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 5 l. 27 luglio 1978  n.  392
 (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili  urbani),  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma,  Cost.,  dal  Pretore  di
 Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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