N. 381 ORDINANZA 23 - 31 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Credito
 agrario - Oggetti sottoposti a privilegio - Procedura di  sequestro e
 di vendita - Manifesta infondatezza.  (R.D.-L. 29 luglio 1927, n.
 1509, art. 11, convertito in legge 5  luglio 1928, n. 1760).  (Cost.,
 art. 24)
(GU n.15 del 13-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del r.d.l.
 29 luglio 1927 n. 1509 conv. nella  legge  5  luglio  1928,  n.  1760
 (Provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito  agrario nel Regno),
 promosso con ordinanza emessa il 20 settembre  1979  dal  Pretore  di
 Rho,  iscritta  al  n.  560  del registro ordinanze 1980 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1980;
    Visto  l'atto di costituzione del Consorzio agrario provinciale di
 Milano;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto
 da Franco Fortini contro il Consorzio agrario provinciale di  Milano,
 il  Pretore  di  Rho  ha sollevato, su istanza di parte, questione di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.  24   Cost.,
 dell'art.  11 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 (recte: del r.d.l. 29
 luglio 1927 n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760);  e
 cio'  perche'  detta norma, nel disciplinare la speciale procedura di
 sequestro e di  vendita  dei  beni  dell'agricoltore  inadempiente  a
 tutela   del   credito  agrario,  stabilisce  che  il  pretore  adito
 dall'istituto mutuante possa, assunte soltanto sommarie informazioni,
 disporre  il  sequestro  e  la  vendita  "degli  oggetti sottoposti a
 privilegio";
      che  ad  avviso del giudice rimettente la disposizione censurata
 importerebbe  che  il  pretore  possa  adottare  i  provvedimenti  di
 sequestro  e  di vendita richiesti dall'istituto mutuante anche senza
 sentire il debitore esecutato, con la conseguenza che costui potrebbe
 svolgere  la  sua difesa solo in un momento successivo all'emanazione
 dei suddetti provvedimenti ed esclusivamente in relazione al ricavato
 della vendita;
      che  sempre  secondo il giudice a quo la norma denunciata, cosi'
 interpretata, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.;
      che  si  e'  costituito  dinanzi alla Corte il Consorzio agrario
 provinciale di Milano  richiamando  le  considerazioni  svolte  dalla
 Corte  nella decisione n. 37 del 1973 e sollecitando una pronuncia di
 manifesta infondatezza;
    Considerato   che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio  1927  n.  1509  (convertito  nella
 legge  5  luglio  1928  n. 1760) e' stata gia' esaminata dalla Corte,
 sotto lo stesso profilo, con la ricordata sentenza n. 37 del 1973  ed
 e'  stata  dichiarata  infondata in quanto da un lato, la specialita'
 della procedura e' giustificata in genere dalle discipline  svolte  a
 favorire   il  credito  agrario,  e,  in  ispecie,  la  procedura  e'
 consentita soltanto nel caso in cui sussistano rigorosi requisiti  di
 legge,  senza  che  peraltro sia vietato al debitore di intervenire e
 svolgere la sua difesa;
      che nell'ordinanza di rinvio non sono stati dedotti motivi nuovi
 che inducano la Corte a discostarsi dalla sua precedente pronuncia;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
 PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 11  del  r.d.l.  29  luglio  1927  n.  1509,
 convertito   nella  legge  5  luglio  1928  n.  1760,  sollevata,  in
 riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore  di  Rho  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0507