N. 388 ORDINANZA 23 - 31 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento da parte di persona coniugata di minore gia' riconosciuto dall'altro genitore - Obbligo di segnalazione al Tribunale per i minorenni da parte dell'ufficiale di stato civile - Esclusione - Manifesta infondatezza. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 74). (Cost., artt. 3 e 31, secondo comma)(GU n.15 del 13-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1983 dal Tribunale per i minorenni di Catania, iscritta al n. 1256 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 giugno 1983 nel procedimento relativo al minore Agatino Ronsisvalle, riconosciuto alla nascita dalla madre Elena Ronsisvalle, il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost.; che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata - nella parte in cui non prevede per i minori, il cui riconoscimento da parte di persona coniugata avvenga dopo il riconoscimento dell'altro genitore, l'obbligo di segnalazione da parte dell'Ufficiale dello stato civile al tribunale per i minorenni e il correlativo potere-dovere di detto tribunale di provvedere ai necessari accertamenti - violerebbe gli indicati parametri costituzionali in quanto: a) creerebbe, in contrasto con il principio di uguaglianza, un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i minori i quali, prima che dalla persona coniugata, non siano stati riconosciuti da alcun genitore, e i minori gia' riconosciuti dall'altro genitore; b) anziche' proteggere l'infanzia, (art. 31 Cost.), affiderebbe il destino dei bambini nati fuori del matrimonio all'eventuale riconoscimento non veridico da parte di soggetti inadatti al ruolo di genitori adottivi; che avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che la norma impugnata e' collegata all'intento legislativo - certamente non irrazionale - di limitare, ai fini di tutela della vita intima delle persone, il dovere di segnalazione dell'ufficiale dello stato civile e il potere-dovere di indagine del tribunale soltanto al caso, previsto dalla stessa norma, del minore gia' riconosciuto da un genitore, ossia all'ipotesi in cui il riconoscimento del minore da parte di persona coniugata avvenga in circostanze tali da render possibile un dubbio sulla veridicita' del riconoscimento stesso; che la situazione suddetta del minore non riconosciuto da nessun genitore e' palesemente diversa da quella del minore gia' riconosciuto da un genitore, il quale, a norma dell'art. 263 cod. civ., e' legittimato ad impugnare per non veridicita' il riconoscimento successivo, rendendo cosi' inutile l'intervento dei pubblici poteri, da ridurre sempre al minimo nel diritto di famiglia; che, d'altra parte, il richiesto ampliamento dei poteri del giudice minorile non equivarrebbe certo ad una piu' intensa protezione dell'infanzia, potendo anzi risolversi in un pregiudizio per il minore e cosi' anche in una lesione del diritto alla riservatezza; che, per le suesposte ragioni, deve evidentemente escludersi ogni contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 31, comma secondo, Cost.; che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, comma secondo, Cost., dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0514