N. 392 ORDINANZA 23 - 31 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Circolazione stradale - Proprietario non conducente del veicolo -
 Facolta' di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di
 denuncia di sinistro - Mancato riconoscimento Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5, convertito in legge 26
 febbraio 1977, n. 39).  (Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.15 del 13-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23
 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio  1977,  n.  39
 (Modifica  della  disciplina  dell'assicurazione  obbligatoria  della
 responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
 motore  e  dei  natanti), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio
 1986 dal Tribunale  di  Genova,  iscritta  al  n.  192  del  registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 24/prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Angela Pennone e
 Tommaso Gargano  ed  altra,  il  Tribunale  di  Genova  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e
 24 della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,
 convertito  con  modificazioni  dalla  legge 26 febbraio 1977, n. 39,
 nella parte in cui non prevede per il proprietario non conducente  la
 possibilita'  -  riconosciuta invece all'assicuratore - di fornire la
 prova contraria alle risultanze del modulo di  denuncia  di  sinistro
 sottoscritto  da  entrambi  i  conducenti  coinvolti  in un incidente
 stradale;
      che,   secondo  il  giudice  a  quo,  la  norma  impugnata,  non
 consentendo al proprietario di fornire la prova della non veridicita'
 di  quanto  dichiarato  nel  modulo  di  constatazione  amichevole di
 incidente, gli impedirebbe di far valere in giudizio i propri diritti
 in  violazione  dell'art.  24  Cost.  e  determinerebbe  inoltre,  in
 contrasto con  l'art.  3  Cost.,  una  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  tra  assicuratore  e  proprietario del veicolo, entrambi
 terzi, nella medesima posizione giuridica, rispetto al conducente;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  facolta'  riconosciuta  all'assicuratore  di
 fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia  di
 sinistro    firmato    congiuntamente    dai   conducenti   coinvolti
 nell'incidente   ha   la   specifica    finalita'    di    consentire
 all'assicuratore stesso di difendersi da possibili frodi concordate a
 suo danno;
      che,  all'evidenza, siffatta esigenza di difesa nei confronti di
 eventuali accordi fraudolenti non ricorre con eguale  intensita'  per
 il  proprietario  non  conducente  il  veicolo,  il  quale  ben  puo'
 cautelarsi preventivamente con la scelta prudente del soggetto a  cui
 eventualmente affidare la guida del veicolo di sua proprieta';
      che  pertanto  la  disposizione  impugnata riflette le posizioni
 oggettivamente differenti dell'assicuratore e del proprietario e  non
 e'  da  considerare  contrastante  con  il  principio  di eguaglianza
 sancito dall'art. 3 Cost.;
      che  neppure  puo' ritenersi violato l'art. 24 Cost., atteso che
 la sottoscrizione del modulo da  parte  dei  conducenti  integra  gli
 estremi   di   una   confessione   stragiudiziale  che,  in  caso  di
 litisconsorzio,  resta  liberamente  apprezzabile   dal   giudice   e
 consente,  in  quest'ambito, lo svolgimento di attivita' difensiva ad
 opera del proprietario del veicolo;
      che,  per  le  suesposte  ragioni,  la questione di legittimita'
 costituzionale proposta va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  5  del  d.l.  23  dicembre  1976,  n.  857,
 convertito  in  legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977,
 n. 39, sollevata dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 3
 e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0518