N. 395 ORDINANZA 23 - 31 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Giustizia amministrativa - Competenza in ordine ai ricorsi per
 l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di
 conformarsi al giudicato - Attribuzione al Consiglio di Stato in
 unico grado - Manifesta infondatezza.  (Legge 6 dicembre 1971, n.
 1034, art. 37, secondo e terzo comma).  (Cost., artt. 3 e 125)
(GU n.15 del 13-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge
 6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione dei  tribunali  amministrativi
 regionali"),  promosso  con  ordinanza emessa l'8 maggio 1980 dal TAR
 del  Lazio,  iscritta  al  n.  228  del  registro  ordinanze  1981  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 dell'anno
 1981;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio di ottemperanza ad una
 sentenza di condanna al  pagamento  di  somme,  emanata  dal  giudice
 ordinario a carico dell'E.N.P.A.S., il T.A.R. Lazio, con ordinanza in
 data  8  maggio  1980,  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte
 in  cui  (commi  secondo  e  terzo)  attribuisce  esclusivamente   al
 Consiglio  di  Stato in unico grado la competenza in ordine ad alcuni
 ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita'
 amministrativa  di  conformarsi  al  giudicato, per contrasto con gli
 artt. 3 e 125, comma secondo, Cost.;
      che,  nella  fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo,
 l'ente  tenuto  ad  eseguire  la  sentenza,  emanata   dall'autorita'
 giudiziaria ordinaria, esercita la sua attivita' oltre i limiti della
 circoscrizione territoriale del tribunale adito;
      che  in tali ipotesi, ai sensi del secondo comma del citato art.
 37, la cognizione  e  l'esecuzione  dell'obbligo  di  conformarsi  al
 giudicato  spetta  al  Consiglio  di  Stato  in unico grado, donde la
 rilevanza  della  questione  sollevata,  dovendo  il  giudice  a  quo
 declinare  la  propria  competenza  ove  venisse meno la disposizione
 impugnata;
      che  oggetto  dell'incidente  di  legittimita' costituzionale e'
 anche il terzo comma  dello  stesso  art.  37,  nella  parte  in  cui
 (individuando  il  giudice  competente  all'attuazione  dei giudicati
 amministrativi) attribuisce, in relazione al comma successivo, sempre
 al  Consiglio  di  Stato  la  competenza  in  ordine  ai  giudizi  di
 ottemperanza  relativi  a  decisioni  emesse  dal   medesimo   organo
 giudiziario, purche' non confermative delle pronuncie di primo grado;
      che,     aderendo     all'ormai    consolidata    giurisprudenza
 amministrativa  che  ammette  l'appellabilita'  delle  sentenze   per
 l'esecuzione  del giudicato, l'attribuzione di una parte dei relativi
 ricorsi al Consiglio di Stato in unico grado, porrebbe in essere,  ad
 avviso  del  Tribunale  rimettente,  una ingiustificata disparita' di
 trattamento "tra controversie" aventi la medesima natura;
      che,   a  differenza  di  quanto  avviene  per  tutte  le  altre
 giurisdizioni,  per  le  quali  si   esclude   il   principio   della
 costituzionalizzazione   del   doppio   grado,   per   la  "giustizia
 amministrativa ordinaria", la  costituzionalizzazione  dell'anzidetto
 principio   troverebbe   il  suo  specifico  fondamento  nella  norma
 dell'art. 125 comma secondo, Cost.,  la  quale  avrebbe  sancito  per
 tutte   le  controversie  da  sottoporre  al  giudice  amministrativo
 "l'ineluttabilita' di un primo grado" di giurisdizione;
      che  e'  intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
 che la questione sia  dichiarata  infondata  e  dubitando  della  sua
 rilevanza,  in  quanto l'eventuale eliminazione delle norme impugnate
 non comporterebbe l'automatico insorgere della competenza del  T.A.R.
 Lazio,  dovendosi  escludere  l'applicabilita'  al caso di specie dei
 criteri territoriali dettati dall'art. 3, comma terzo, legge n.  1034
 del 1971, e, piu' in generale, trattandosi di materia processuale, la
 possibilita' di integrazioni analogiche;
    Considerato che il dubbio di rilevanza prospettato dall'Avvocatura
 Generale dello Stato appare privo di fondamento in quanto, una  volta
 esclusa,   in   ordine  alla  fattispecie  in  esame,  la  competenza
 funzionale del Consiglio di  Stato,  ben  potrebbe  il  T.A.R.  adito
 definire  il  giudizio  a  quo,  non  risultando,  dall'ordinanza  di
 rimessione, la proposizione del regolamento di competenza;
      che,  ai  fini del merito, va osservato che questa Corte ha piu'
 volte escluso l'esistenza di una norma costituzionale che  garantisca
 il principio del doppio grado di giudizio (sentt. nn. 41 del 1965, 22
 e 117 del 1973, 186 del 1980, 78 del 1984 e 80 del 1988);
      che per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa non puo'
 indurre a conclusioni diverse la norma di  cui  all'art.  125,  comma
 secondo,   della   Costituzione   che,   prevedendo,  nella  regione,
 l'istituzione di organi di giustizia amministrativa  di  primo  grado
 "disciplina innanzitutto una modalita' che deve assumere il sindacato
 giurisdizionale sugli atti amministrativi  della  Regione....  in  un
 sistema  di giustizia amministrativa nel quale, in base all'art. 111,
 ultimo comma, Cost., non si da' ricorso in Cassazione per  violazione
 di legge" (sent. n. 62 del 1981);
      che  tale norma comporta soltanto l'impossibilita' di attribuire
 al T.A.R. competenze giurisdizionali in unico grado e la  conseguente
 necessaria  appellabilita'  di tutte le sue pronuncie, e, quindi, una
 garanzia  del  doppio  grado  riferita  alle  controversie   che   il
 legislatore  ordinario attribuisca agli organi locali della giustizia
 amministrativa;
      che  solo  in  tal  senso  assume rilevanza costituzionale, come
 affermato dalla sentenza di questa Corte n. 8 del 1982,  il  predetto
 principio del doppio grado di giudizio, non potendo, l'art. 125 della
 Costituzione comportare l'inverso, perche' nessun'altra  norma  della
 Costituzione  indica  il  Consiglio  di  Stato  come  giudice solo di
 secondo grado;
      che,  pertanto,  sotto  tale  profilo la questione va dichiarata
 manifestamente infondata;
      che  ad  identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione
 alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost., non  potendosi  ritenere
 sperequate  le  posizioni  giuridiche tutelabili, con possibilita' di
 impugnazione, davanti al T.A.R. e  quelle  di  cui  conosce,  invece,
 direttamente  il  Consiglio  di  Stato, in ragione della posizione di
 vertice che riveste nel complesso della giurisdizione amministrativa;
      che   questa   Corte,  del  resto,  in  presenza  di  norme  che
 attribuiscono direttamente  all'istanza  superiore  controversie  che
 spetterebbero  di norma al giudice di primo grado, ne ha giustificato
 la sottrazione a questi in ragione della "peculiarita' del  contesto"
 in cui i giudizi si collocano (sentt. nn. 62 del 1981 e 80 del 1988),
 peculiarita' che sono certamente ravvisabili nelle fattispecie di cui
 all'art. 37, commi secondo e terzo, della legge n. 1034 del 1971;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 37,  comma  secondo  e  terzo,  della  l.  6
 dicembre  1971,  n.  1034,  in  riferimento  agli artt. 3 e 125 della
 Costituzione, sollevata dal T.A.R. Lazio, con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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