N. 397 SENTENZA 24 marzo - 7 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Pensione
 civile, militare di guerra - Pensione di riversibilita'  - Fratelli e
 sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli istituti di
 previdenza del Ministero del tesoro - Omessa previsione di
 consolidamento della pensione alla morte del genitore del dante causa
 - Illegittimita' costituzionale parziale.  (Legge 22 novembre 1962,
 n. 1642, art. 7, ultimo comma).  (Cost., art. 3)
(GU n.15 del 13-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7, ultimo
 comma, della  legge  22  novembre  1962,  n.  1646  ("Modifiche  agli
 ordinamenti  degli  Istituti  di  previdenza  presso il Ministero del
 tesoro"), in relazione all'art. 87,  secondo  comma,  del  d.P.R.  29
 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul
 trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
 Stato"),  promosso  con ordinanza emessa il 3 luglio 1978 dalla Corte
 dei Conti - Sezione III  giurisdizionale,  sul  ricorso  proposto  da
 Reina  Tomasina,  iscritta  al  n.  883 del registro ordinanze 1980 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63  dell'anno
 1981;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    Con   deliberazione   del   28   aprile   1977  del  Consiglio  di
 Amministrazione degli  Istituti  di  Previdenza,  venne  respinta  la
 domanda  di  pensione  di  riversibilita' prodotta il 3 febbraio 1977
 dalla Sig.na Reina Tomasina, sorella di Reina  Alfio,  ex  dipendente
 del  Comune di Mascalucia deceduto in quiescenza il 29 dicembre 1969,
 nella considerazione che, essendo stato conferito il  trattamento  di
 riversibilita'  alla  madre del pensionato, la richiedente non poteva
 piu' ritenersi soggetto potenziale di diritto a  norma  dell'art.  7,
 ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
    Contro  detto  decreto  produsse  corso  l'interessata,  con  atto
 notificato  alla  Amministrazione  degli  Istituti   di   Previdenza,
 deducendo  che  la  citata  norma  stabilisce un ordine di precedenza
 rispetto ai vari aventi diritto alla pensione  di  riversibilita'  ma
 che, dato il suo innegabile carattere alimentare, la pensione stessa,
 goduta da un avente diritto (nel caso la madre), non  puo'  ritenersi
 estinta  con  la  morte del medesimo e deve consolidarsi a favore del
 collaterale superstite.
    In   via   subordinata,  la  ricorrente  sollevava,  questione  di
 legittimita' costituzionale per il diverso trattamento previsto,  per
 i  pensionati  degli  enti locali, dal predetto art. 7, ultimo comma,
 della legge n.  1646  del  1962  rispetto  a  quello  sancito  per  i
 pensionati statali, dell'art. 87, secondo comma, del T.U. n. 1092 del
 1973 in violazione dell'art. 3 della Costituzione che  garantisce  il
 principio della par condicio dei cittadini di fronte alla legge.
    In proposito va rilevato che in punto di fatto alla morte dell' ex
 pensionato della C.P.D.E.L. Reina Alfio, la Direzione Generale  degli
 Istituti  di  previdenza aveva conferito il trattamento pensionistico
 di riversibilita' alla di lui madre Sig.ra Valenti Giuseppa fino alla
 data del suo decesso avvenuto in Mascalucia il 22 settembre 1975.
    La  Corte  dei  conti, disattendeva la prima richiesta e sollevava
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7,  ultimo  comma,
 della legge 22 novembre 1962, n. 1642 in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, ed in relazione all'art. 87, secondo comma, del T.U. 29
 dicembre  1973,  n.  1092  il quale prevede che "Il consolidamento si
 attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione,
 ai  fratelli  e  alle  sorelle del dante causa, purche' le condizioni
 stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di
 detti  collaterali  risultino sussistenti dal momento della morte del
 dante causa a quello della morte del genitore".
    Si assume che da tale norma, che prevede in materia di pensione di
 riversibilita'  degli   impiegati   dello   Stato,   l'istituto   del
 consolidamento   fra   le  varie  categorie  di  vocati  nell'ordine,
 sarebbero ingiustificatamente  esclusi  coloro  che,  pur  avendo  in
 astratto  diritto alla pensione di riversibilita' degli iscritti agli
 Istituti di previdenza del Ministero del  Tesoro,  si  trovino  nelle
 stesse condizioni.
    Nessuna  parte  si  e'  costituita  in  giudizio,  ne' ha spiegato
 intervento l'Avvocatura dello Stato.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La Corte dei conti dubita, in riferimento all'art. 3 Cost.,
 della legittimita' costituzionale dell'art. 7,  ultimo  comma,  della
 legge  22  novembre  1962 n. 1646 ("Modifiche degli ordinamenti degli
 Istituti di Previdenza presso il Ministero del  tesoro"),  in  quanto
 prevede che ai fratelli ed alle sorelle inabili e conviventi a carico
 degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero  del  Tesoro
 spetti la pensione di riversibilita' solo in mancanza di altri aventi
 diritto, laddove l'art. 87, secondo comma,  del  d.P.R.  29  dicembre
 1973  n.  1092, prevede per gli impiegati civili dello Stato, in tali
 casi ed a certe condizioni,  l'istituto  del  consolidamento  tra  le
 varie  categorie  dei  vocati.  In base a quest'ultimo istituto, alla
 morte dei genitori subentrano nel diritto, ed a certe  condizioni,  i
 fratelli e le sorelle inabili e conviventi del dante causa.
    2. - La questione e' fondata.
    Come  e'  stato  esattamente  posto  in evidenza nell'ordinanza di
 rinvio,  in  relazione  alla  questione  prospettata  e'  del   tutto
 irrilevante che il sistema delle pensioni dei dipendenti civili dello
 Stato abbia un  sistema  di  finanziamento  distinto  da  quello  dei
 dipendenti  pubblici  iscritti  presso gli Istituti di previdenza del
 Ministero del Tesoro.
    Il  profilo  cui si riferisce il giudice a quo riguarda difatti un
 aspetto estrinseco rispetto a quel momento,  riguardando  i  riflessi
 sociali  dei  vari  sistemi pensionistici che, relativamente ad essi,
 non possono non essere assoggettati che alla medesima disciplina, ove
 identiche risultino le situazioni poste a raffronto.
    Ai fini della soluzione della questione sembra poi utile precisare
 che   la   pensione   di   riversibilita'   costituisce   una   delle
 manifestazioni  del carattere di retribuzione differita proprio delle
 pensioni. Difatti  se  il  lavoratore,  provvedeva  al  sostentamento
 proprio  e di altri soggetti con lui conviventi, con l'istituto della
 riversibilita' si e' preso atto di  questa  realta'  proiettando  sui
 soggetti da lui assistiti in vita, i benefici di quella retribuzione,
 finche' perdurano,  dopo  la  sua  morte,  determinati  requisiti  di
 assistibilita'.
    Coerente  con questo disegno, e' l'istituto del consolidamento che
 il legislatore ha previsto per  gli  impiegati  civili  dello  Stato,
 perche' esso tende a rendere effettivo il diritto alla riversibilita'
 per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio.
    Ma una volta affermato tale principio esso non puo' non espandersi
 a tutte le ipotesi identiche, in cui il legislatore  abbia  preso  in
 considerazione   piu'   soggetti   come   possibili  destinatari  del
 beneficio,   perche'   altrimenti   si   creerebbero   ingiustificate
 discriminazioni fra essi.
    Va   difatti   rilevato   che,   mancando   la   possibilita'   di
 consolidamento nel  caso  di  piu'  soggetti,  al  cui  sostentamento
 provvedeva  durante  la vita il de cuius, ma vocati alla sua morte in
 ordine successivo, ove  non  fosse  previsto  il  consolidamento,  la
 possibilita',   per   i   chiamati  successivamente,  di  godere  del
 beneficio, rimarrebbe affidata al caso. Cosi' quando  siano  chiamati
 il  genitore ed il fratello inabile, la sopravvivenza al de cuius del
 genitore, anche per un solo giorno, impedirebbe al fratello  inabile,
 che  pur  era  assistito  in  vita  dal  lavoratore,  di godere della
 riversibilita'.
    La norma sul consolidamento, invocata nell'ordinanza di rimessione
 come tertium comparationis ha dunque realizzato una razionalizzazione
 del   sistema,   onde  sarebbe  irragionevole  che  da  essa,  stante
 l'identita' di situazioni,  rimanessero  esclusi  gli  assistiti  dai
 dipendenti  pubblici cui si riferisce la norma denunciata, perche' il
 permanere di tale discriminazione  determinerebbe  quella  ulteriore,
 qui  posta  in  evidenza,  all'interno  della  medesima categoria dei
 chiamati, in quanto  alcuni  di  questi  potrebbero  non  godere  del
 beneficio per un evento del tutto casuale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
 della legge 22 novembre 1962 n.  1642  ("Modifiche  agli  ordinamenti
 degli  Istituti  di Previdenza presso il Ministero del Tesoro") nella
 parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili
 e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero
 del Tesoro, il consolidamento della pensione di  riversibilita'  alla
 morte  del  genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la
 pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo  comma,  del
 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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