N. 399 SENTENZA 24 marzo - 7 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Istruzione pubblica - Concorsi magistrali - Riserva di posto -
 Limitazione del beneficio agli insegnanti supplenti di scuola statale
 - Esclusione per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare -
 Illegittimita' costituzionale parziale.  (Legge 20 maggio 1982, n.
 270, art. 31).  (Cost., art. 3)
(GU n.15 del 13-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge
 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del  reclutamento
 del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
 artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
 ad  evitare  la formazione di precariato e sistemazione del personale
 precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987
 dal  Consiglio  di  Stato  -  Sezione VI giurisdizionale, sui ricorsi
 riuniti proposti da Izzi Giulia ed  altre  contro  il  Provveditorato
 agli  studi  di  Isernia  ed  altri,  iscritta al n. 376 del registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 37, prima Serie speciale, dell'anno 1987.
    Visto l'atto di costituzione di Antonelli Silvano ed altri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1988  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Udito  l'avvocato  Federico  Sorrentino  per  Antonelli Silvano ed
 altri.
                           Ritenuto in fatto:
    1.  -  Il  Consiglio  di  Stato, con ordinanza emessa il 9 gennaio
 1987, ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 31 della
 legge 20  maggio  1982,  n.  270  ("Revisione  della  disciplina  del
 reclutamento  del personale docente della scuola materna, elementare,
 secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
 misure  idonee  ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
 del personale precario esistente"), per la parte in cui  esclude  dal
 beneficio  della  riserva  di  posto  in  sede di concorso magistrale
 categorie di "precari" - in  particolare  i  supplenti  nella  scuola
 popolare - in possesso di titoli di servizio perfettamente identici a
 quelli previsti per i destinatari della norma impugnata.
    La norma stabilisce che gli insegnanti con due anni di servizio di
 insegnamento  non  di  ruolo  nella  scuola  elementare  statale  nel
 sessennio  antecedente  al  10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti
 che abbiano conseguito, in concorsi di accesso ai ruoli della  scuola
 elementare  statale,  una  votazione media non inferiore al punteggio
 corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180  giorni
 di  servizio,  anche  non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno
 titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con  il
 primo  concorso  ordinario  (da bandire, ai sensi del precedente art.
 20, dopo l'entrata in vigore della legge stessa).
    Il giudice a quo ha rilevato l'ontologica equivalenza del servizio
 prestato nelle scuole popolari e nelle scuole o istituti d'istruzione
 statale  (equivalenza  confermata  indirettamente  anche nell'art. 46
 della  stessa  legge  n.  270  del  1982   che   prevede,   ai   fini
 dell'immissione  in  ruolo, la riconoscibilita' del servizio prestato
 nelle scuole  popolari),  si'  che  non  parrebbe  giustificabile  la
 diversa  considerazione dei due servizi ai fini dell'attribuzione del
 beneficio di cui alla impugnata  disposizione.  Ne',  ad  avviso  del
 giudice  rimettente,  la  riconoscibilita'  del  servizio prestato in
 scuole popolari anteriormente all'anno scolastico 1979-80 puo' essere
 esclusa  dall'art.  46  della legge medesima, la cui formulazione, se
 comporta l'inapplicabilita' del beneficio a chi non sia in  possesso,
 ai  fini  dell'immissione  in  ruolo,  dei  requisiti  tassativamente
 indicati (servizio  di  un  anno  nel  sessennio  antecedente  al  10
 settembre  1981 in corsi di scuola popolare ovvero, come incaricati o
 supplenti, nelle scuole elementari statali) non e' rilevante ai  fini
 dell'applicazione di ulteriori vantaggi fondati su titoli di servizio
 obiettivamente identici, anche se prestati in epoche diverse.
    Una  valutazione  di  equivalenza  dei  servizi  prestati  nei due
 diversi tipi di insegnamento e' implicita d'altra parte,  secondo  il
 giudice  a  quo,  nella  stessa  norma, allorche' questa considera il
 servizio prestato, sia pure in  determinati  periodi,  nei  corsi  di
 scuola  popolare quale titolo idoneo agli effetti della immissione in
 ruolo nella scuola elementare (e media) statale.
    2.  -  Nel  giudizio  dinanzi a questa Corte non e' intervenuto il
 Presidente del Consiglio dei  ministri.  Si  sono  invece  costituite
 alcune parti private insistendo per la declaratoria di illegittimita'
 costituzionale.
                        Considerato in diritto:
    1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 gennaio 1987 (R.O.
 n. 376/87), sottopone all'esame della Corte la seguente questione: se
 contrasti  o  meno  con gli artt. 3 e 97 della Costituzione l'art. 31
 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui  riconosce  la
 riserva  di  posto  per  i  concorsi  magistrali  ai  soli insegnanti
 supplenti nelle scuole elementari statali e non anche agli insegnanti
 di scuola popolare in possesso di equivalenti titoli di servizio.
    2. - La questione e' fondata.
    La  disparita'  di trattamento, determinata dalla norma impugnata,
 tra insegnanti delle scuole elementari statali e insegnanti dei corsi
 di  scuola  popolare,  e'  priva  di giustificazione, dal momento che
 questa Corte, con sentenza n. 62 del 1970, dopo  avere  esaminato  il
 relativo  sistema  normativo,  ha  sancito che la scuola popolare "e'
 scuola esclusivamente statale".
    La  ratio  decidendi e' la medesima della sentenza di questa Corte
 n. 249 del 1986, che rilevava identita' di  struttura  didattica  dei
 corsi  CRACIS  e  dei  corsi  scolastici ordinari, con la conseguente
 equivalenza del servizio prestato dai docenti  precari  negli  uni  e
 negli altri.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge
 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del  reclutamento
 del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
 artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
 ad  evitare  la formazione di precariato e sistemazione del personale
 precario esistente"), nella parte in cui non prevede  la  riserva  di
 posti  nei  concorsi  magistrali,  anche per gli insegnanti supplenti
 nella scuola popolare.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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