N. 400 SENTENZA 24 marzo - 7 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Regioni a
 statuto ordinario - Abruzzo - Enti provinciali per il turismo -
 Bilanci - Approvazione in sanatoria dei rendiconti precedenti l'anno
 1976 - Illegittimita' costituzionale.  (Legge reg. Abruzzo approvata
 il 23 aprile 1980 e riapprovata il  15 aprile 1981).  (Cost., art.
 117)
(GU n.15 del 13-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Abruzzo approvata il 23 aprile 1980, riapprovata il 15  aprile  1981,
 avente  per  oggetto:  "Conti  consuntivi  degli organismi turistici.
 Applicazione dell'art. 2, secondo  comma,  della  legge  27  febbraio
 1978,  n.  43", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri, notificato il 6 maggio 1981, depositato in  Cancelleria  il
 16 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1981;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    Con  atto  notificato il 4 maggio 1981 il Presidente del Consiglio
 dei  ministri  ha  sollevato,  in  via   principale,   questione   di
 legittimita'  costituzionale  della  legge  approvata  dal  Consiglio
 regionale della Regione Abruzzo il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15
 aprile 1981.
    Il  Consiglio  regionale  dell'Abruzzo  aveva approvato in data 11
 marzo 1980 un disegno di legge che prevedeva  lo  scioglimento  degli
 Enti  provinciali  per  il  Turismo e delle aziende autonome di cura,
 soggiorno e turismo ed, a questi fini, disponeva  che  l'approvazione
 del  conto  consuntivo  dei  detti  Enti  per l'anno 1976 comportasse
 approvazione in sanatoria dei rendiconti degli  anni  precedenti  non
 approvati. In seguito a rinvio governativo, il Consiglio regionale ha
 approvato un nuovo disegno di legge in data 23 aprile 1980  che,  pur
 non  prevedendo lo scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo
 e delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, ha nuovamente  disposto
 che  l'approvazione  dei  conti  consuntivi  dell'anno  1976 comporti
 l'approvazione in sanatoria  dei  rendiconti  degli  enti  precedenti
 secondo  il  modello  offerto dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 29
 dicembre  1977,  n.  946,  cosi'  come  formulato  nella   legge   di
 conversione 27 febbraio 1978, n. 43.
    Rinviata dal Commissario governativo anche questa legge regionale,
 essa e' stata riapprovata il 15 aprile 1981. Il Governo, nel proporre
 questione   di   costituzionalita'  in  via  principale,  ha  dedotto
 violazione del principio fondamentale in  materia  contabile  secondo
 cui  i  rendiconti degli enti dipendenti dalla regione debbono essere
 approvati annualmente (art. 27 l. n. 335 del 1976; art. 1, lett.  c),
 d.P.R.  14  gennaio  1972,  n. 6 ed art. 13 d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, relativi,
 rispettivamente,   ai  controlli  sugli  enti  locali  e  sugli  enti
 dipendenti dalla regione; art. 13 d.P.R. 27 agosto 1960, n.  1042  ed
 art.  10  d.P.R.  27  agosto 1960, n. 1044, relativi ai controlli sui
 bilanci delle aziende di cura e soggiorno e  degli  enti  provinciali
 per  il turismo) e, dunque, degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
    La Regione Abruzzo non si e' costituita.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri propone in via
 principale questione di legittimita' costituzionale,  in  riferimento
 all'art.  117 Cost., della legge della Regione Abruzzo riapprovata il
 15 aprile 1981, concernente l'approvazione  dei  bilanci  degli  Enti
 provinciali  per  il  turismo  e  delle  Aziende  autonome  di  cura,
 soggiorno e turismo,  la  quale  prevede,  attraverso  un  rinvio  al
 contenuto  normativo  dell'art.  2,  comma secondo, legge 27 febbraio
 1978, n. 43, che l'approvazione dei bilanci dei detti  enti  relativi
 all'anno  1976  comporta  approvazione in sanatoria dei bilanci degli
 anni precedenti.
    2.  - Il ricorrente sostiene che la legge regionale impugnata, con
 il prevedere che l'approvazione dei conti consuntivi  dell'anno  1976
 degli  Enti  provinciali  per  il Turismo e delle Aziende autonome di
 cura, soggiorno e turismo, importa l'approvazione  in  sanatoria  dei
 consuntivi degli anni precedenti, violi il principio, fondamentale in
 materia di  contabilita'  regionale,  dell'approvazione  annuale  dei
 rendiconti degli enti dipendenti.
    La  questione e' fondata. L'approvazione dei rendiconti degli enti
 dipendenti anno per anno (ai sensi dell'art. 27 l. 19 maggio 1976, n.
 335,  recante  "Principi  fondamentali  e  norme  di coordinamento in
 materia di bilancio e di contabilita' delle regioni"), deve ritenersi
 in  realta'  principio fondamentale della materia, in quanto soddisfa
 l'esigenza irrinunziabile di un controllo effettivo e puntuale  sulla
 gestione  finanziaria.  L'approvazione  in  sanatoria  dei rendiconti
 degli anni precedenti il 1976, disposta dalla  legge  impugnata  come
 conseguenza  automatica dell'approvazione del rendiconto di tale anno
 1976,   costituisce   invece   chiaramente   elusione   dell'esigenza
 suindicata.
    Ne' il fatto che la norma dello Stato (art. 2, comma secondo, d.l.
 29 dicembre 1977,  n.  946,  nel  testo  modificato  dalla  legge  di
 conversione  27  febbraio 1978, n. 43), cui l'impugnata deliberazione
 regionale  rinvia,  abbia  previsto   una   sanatoria   analoga   per
 l'approvazione  dei  rendiconti  dei  comuni e delle province vale ad
 escludere la dedotta violazione di un  principio  fondamentale  della
 materia. Si tratta, infatti, di norma collegata, come risulta dai pur
 travagliati lavori preparatori (discussione del 14 febbraio 1978 alla
 Camera),  alla  peculiare  situazione  nella  quale  si sono venuti a
 trovare  gli  enti  locali  -  i  cui  compiti  generali  o  comunque
 estremamente  comprensivi  non  possono  paragonarsi  a  quelli degli
 E.P.T. e delle Aziende autonome di cura  e  soggiorno  -  per  essere
 stati gravati da spese ed obblighi sempre crescenti, cui non facevano
 riscontro adeguamenti nelle entrate. Ne' puo' restare  senza  rilievo
 la  circostanza  che  la  legge  dello  Stato  concerneva  enti i cui
 amministratori, a differenza di quelli degli enti  considerati  dalla
 legge regionale, sono politicamente responsabili.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15  aprile  1981
 (Conti  consuntivi  degli organismi turistici. Applicazione dell'art.
 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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