N. 401 SENTENZA 24 marzo - 7 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Vigili
 del fuoco (Corpo) e servizi antincendi - Assunzione di idonei a
 concorso gia' espletato - Requisito dall'eta' Possesso alla data
 della nomina, anziche' alla data per la presentazione della domanda
 al concorso - Illegittimita' costituzionale parziale.  (Legge 23
 dicembre 1980, n. 930, art. 6).  (Cost., art. 3)
(GU n.15 del 13-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6, ultimo
 comma, della legge 23 dicembre 1980,  n.  930,  ("Norme  sui  servizi
 antincendi  negli  aeroporti  e  sui  servizi  di supporto tecnico ed
 amministrativo contabile del Corpo dei vigili del  fuoco"),  promosso
 con  ordinanza  emessa il 14 gennaio 1987 dal T.A.R. della Calabria -
 Sezione  di  Reggio  Calabria,  sul  ricorso  proposto  da   Giordano
 Beniamino  contro  il  Ministero dell'Interno, iscritta al n. 313 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 32/1a serie speciale dell'anno 1987.
    Visto  l'atto di costituzione di Giordano Beniamino nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Udito  l'Avvocato  delllo  Stato Mario Imponente per il Presidente
 del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza  in  data  14  gennaio  1987 il T.A.R. della
 Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23
 dicembre 1980, n. 930.
    La  norma  e'  censurata nella parte in cui dispone che gli idonei
 del concorso previsto dall'art. 3 della legge n. 472  del  1978,  per
 poter  essere  assunti  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ai
 sensi del precedente comma primo), debbano possedere il requisito del
 limite  d'eta' alla data di emanazione del decreto di nomina,anziche'
 a quella di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
 domande ovvero a quella di entrata in vigore della legge medesima.
    Al   riguardo  il  tribunale  rimettente  osserva  che  la  norma,
 lasciando   all'amministrazione   la   possibilita'   di    procedere
 all'assunzione   degli   idonei   in   tempi  diversi,  consentirebbe
 un'ingiustificata  diversita'  di  trattamento  fra  gli  stessi,  in
 ragione  degli  effetti  che  il  differente  momento di adozione del
 decreto di nomina  potrebbe  determinare  sul  requisito  del  limite
 massimo di eta'.
    Il  primo  comma  dell'art. 6, legge n. 930 del 1980, inoltre, nel
 disporre l'assunzione diretta degli idonei,  porrebbe  questi  ultimi
 sullo   stesso   piano   dei   vincitori  di  un  concorso,  privando
 l'amministrazione di ogni potere discrezionale in  ordine  alla  loro
 nomina.  Da cio' la discriminazione che - nell'individuare il termine
 di riferimento per la determinazione del  requisito  dell'eta'  -  la
 norma  opererebbe,  fra  situazioni  sostanzialmente  omogenee, senza
 alcuna adeguata giustificazione.
    2.  - Si e' costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio a
 quo, chiedendo che la questione venisse dichiarata fondata sulla base
 delle   stesse  argomentazioni  svolte  dal  giudice  remittente,  ed
 osservando, in  particolare,  che  la  norma  impugnata,  riguardando
 personale  "idoneo"  in  possesso  di  tutti  i requisiti di legge al
 momento della partecipazione al concorso, avrebbe potuto tutt'al piu'
 richiedere la permanenza dei requisiti stessi alla data di entrata in
 vigore  della  legge,  ma  giammai  affidare  all'amministrazione  la
 facolta',  in  concreto,  di  operare  un'esclusione  degli aspiranti
 all'impiego sulla base dell'eta'.
    3.  -  L'Avvocatura Generale dello Stato e' intervenuta sostenendo
 la non omogeneita' delle situazioni poste a confronto dal  giudice  a
 quo.
    Premesso  infatti  che  l'assunzione  cui avrebbe avuto diritto il
 ricorrente,  qualora  fosse  risultato  in  possesso  del   requisito
 dell'eta',  sarebbe  avvenuta  nell'ambito  delle operazioni di prima
 applicazione della legge n. 930 del 1980, l'Avvocatura  osserva  come
 non  possa  sussistere  eguaglianza  di posizione con i vincitori del
 medesimo concorso, bandito ai sensi dell'art.  3  legge  n.  472  del
 1978,  la  cui  immissione  in servizio deve invece ritenersi di poco
 successiva all'approvazione della relativa graduatoria  avvenuta  nel
 settembre del 1979. Ed e' proprio in relazione a quest'ultima ipotesi
 di normale assunzione dei vincitori di concorso  che  il  legislatore
 avrebbe  posto  il  principio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2
 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, al fine di evitare che i  vincitori
 stessi  potessero  risentire  delle conseguenze negative derivanti da
 eventuali lentezze nell'espletamento delle procedure concorsuali.
    Il  fatto  poi  che  lo stesso principio sia applicabile anche nei
 casi dell'assunzione di idonei non vincitori, disciplinati  dall'art.
 8 dello stesso d.P.R. n. 3 del 1957, non comporterebbe una disparita'
 di trattamento nei confronti degli idonei assunti, invece,  ai  sensi
 dell'art.  6 della legge n. 930 del 1980, in quanto le due previsioni
 normative risulterebbero radicalmente diverse, prevedendo, la  prima,
 a  differenza della seconda, il conferimento di un numero limitato di
 posti, ed un termine biennale per l'esercizio della relativa facolta'
 da parte dell'amministrazione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  tribunale  amministrativo  regionale  della Calabria ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, nella
 parte in cui prevede che il requisito dell'eta' per l'assunzione  nel
 Corpo dei vigili del fuoco degli idonei di un concorso gia' espletato
 alla data di  entrata  in  vigore  di  detta  legge,  dovesse  essere
 posseduto alla data del decreto di nomina.
    Tale  disposizione,  secondo  il giudice a quo, determinerebbe una
 ingiustificata disparita'  di  trattamento  fra  gli  stessi  idonei,
 nonche'  rispetto ai candidati dei concorsi pubblici in generale, per
 i quali e' previsto che il requisito in parola debba essere posseduto
 entro  la data di presentazione della domanda, cioe' entro un termine
 prefissato ed uguale per tutti, laddove la previsione contenuta nella
 norma   censurata  rimette  all'amministrazione  di  assumere  o  non
 assumere gli idonei del precedente concorso, potendo  essa  stabilire
 arbitrariamente la data della loro nomina.
    2. - La questione e' fondata.
    Il  diritto  che la norma denunciata attribuisce agli idonei di un
 precedente concorso ad essere assunti in via prioritaria, per coprire
 i  posti  disponibili  nel Corpo dei vigili del fuoco, e' dalla norma
 stessa, come esattamente evidenziato  nell'ordinanza  di  rimessione,
 subordinato  ad  un  potere arbitrario dell'amministrazione, laddove,
 per i concorsi pubblici in generale (art. 2 d.P.R. n. 3 del  1957)  i
 requisiti  prescritti  devono  essere posseduti alla data di scadenza
 del termine stabilito nel bando  di  concorso  per  la  presentazione
 della  domanda  di ammissione. La stessa norma impugnata, d'altronde,
 prevede che gli altri  posti  disponibili,  dopo  l'assunzione  degli
 idonei  del concorso precedente, vadano attribuiti ai vincitori di un
 concorso riservato ai vigili ausiliari,  in  possesso  dei  requisiti
 dell'eta'  alla data di presentazione della domanda di partecipazione
 al concorso.
    Le  disposizioni  citate  sono chiaramente ispirate al principio -
 diretto ad assicurare la parita' fra tutti gli aspiranti ai  concorsi
 -  secondo  cui il requisito massimo dell'eta' debba essere posseduto
 entro un termine prefissato, prima ancora che  i  partecipanti  siano
 singolarmente individuati.
    La  norma  denunciata,  avendo esteso il beneficio dell'assunzione
 agli  idonei  di  un  precedente  concorso,  avrebbe  dovuto  percio'
 attenersi  al principio generale, indicando nella data fissata per la
 presentazione  della  domanda  del   concorso,   cui   essi   avevano
 partecipato,   il  termine  ultimo  per  il  possesso  del  requisito
 dell'eta'.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 23
 dicembre 1980 n. 930 ("Norme sui servizi anticendi negli aeroporti  e
 sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo
 dei vigili del fuoco") nella parte in cui prevede per gli  idonei  di
 un  concorso,  bandito  in  virtu'  di  una  precedente legge, che il
 requisito dell'eta' debba essere posseduto alla  data  della  nomina,
 anziche'  alla  data  stabilita per la presentazione della domanda al
 concorso cui avevano partecipato.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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