N. 401 SENTENZA 24 marzo - 7 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Vigili del fuoco (Corpo) e servizi antincendi - Assunzione di idonei a concorso gia' espletato - Requisito dall'eta' Possesso alla data della nomina, anziche' alla data per la presentazione della domanda al concorso - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge 23 dicembre 1980, n. 930, art. 6). (Cost., art. 3)(GU n.15 del 13-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ("Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo dei vigili del fuoco"), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1987 dal T.A.R. della Calabria - Sezione di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Giordano Beniamino contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32/1a serie speciale dell'anno 1987. Visto l'atto di costituzione di Giordano Beniamino nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Udito l'Avvocato delllo Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza in data 14 gennaio 1987 il T.A.R. della Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930. La norma e' censurata nella parte in cui dispone che gli idonei del concorso previsto dall'art. 3 della legge n. 472 del 1978, per poter essere assunti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ai sensi del precedente comma primo), debbano possedere il requisito del limite d'eta' alla data di emanazione del decreto di nomina,anziche' a quella di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ovvero a quella di entrata in vigore della legge medesima. Al riguardo il tribunale rimettente osserva che la norma, lasciando all'amministrazione la possibilita' di procedere all'assunzione degli idonei in tempi diversi, consentirebbe un'ingiustificata diversita' di trattamento fra gli stessi, in ragione degli effetti che il differente momento di adozione del decreto di nomina potrebbe determinare sul requisito del limite massimo di eta'. Il primo comma dell'art. 6, legge n. 930 del 1980, inoltre, nel disporre l'assunzione diretta degli idonei, porrebbe questi ultimi sullo stesso piano dei vincitori di un concorso, privando l'amministrazione di ogni potere discrezionale in ordine alla loro nomina. Da cio' la discriminazione che - nell'individuare il termine di riferimento per la determinazione del requisito dell'eta' - la norma opererebbe, fra situazioni sostanzialmente omogenee, senza alcuna adeguata giustificazione. 2. - Si e' costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la questione venisse dichiarata fondata sulla base delle stesse argomentazioni svolte dal giudice remittente, ed osservando, in particolare, che la norma impugnata, riguardando personale "idoneo" in possesso di tutti i requisiti di legge al momento della partecipazione al concorso, avrebbe potuto tutt'al piu' richiedere la permanenza dei requisiti stessi alla data di entrata in vigore della legge, ma giammai affidare all'amministrazione la facolta', in concreto, di operare un'esclusione degli aspiranti all'impiego sulla base dell'eta'. 3. - L'Avvocatura Generale dello Stato e' intervenuta sostenendo la non omogeneita' delle situazioni poste a confronto dal giudice a quo. Premesso infatti che l'assunzione cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, qualora fosse risultato in possesso del requisito dell'eta', sarebbe avvenuta nell'ambito delle operazioni di prima applicazione della legge n. 930 del 1980, l'Avvocatura osserva come non possa sussistere eguaglianza di posizione con i vincitori del medesimo concorso, bandito ai sensi dell'art. 3 legge n. 472 del 1978, la cui immissione in servizio deve invece ritenersi di poco successiva all'approvazione della relativa graduatoria avvenuta nel settembre del 1979. Ed e' proprio in relazione a quest'ultima ipotesi di normale assunzione dei vincitori di concorso che il legislatore avrebbe posto il principio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, al fine di evitare che i vincitori stessi potessero risentire delle conseguenze negative derivanti da eventuali lentezze nell'espletamento delle procedure concorsuali. Il fatto poi che lo stesso principio sia applicabile anche nei casi dell'assunzione di idonei non vincitori, disciplinati dall'art. 8 dello stesso d.P.R. n. 3 del 1957, non comporterebbe una disparita' di trattamento nei confronti degli idonei assunti, invece, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 930 del 1980, in quanto le due previsioni normative risulterebbero radicalmente diverse, prevedendo, la prima, a differenza della seconda, il conferimento di un numero limitato di posti, ed un termine biennale per l'esercizio della relativa facolta' da parte dell'amministrazione. Considerato in diritto 1. - Il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, nella parte in cui prevede che il requisito dell'eta' per l'assunzione nel Corpo dei vigili del fuoco degli idonei di un concorso gia' espletato alla data di entrata in vigore di detta legge, dovesse essere posseduto alla data del decreto di nomina. Tale disposizione, secondo il giudice a quo, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento fra gli stessi idonei, nonche' rispetto ai candidati dei concorsi pubblici in generale, per i quali e' previsto che il requisito in parola debba essere posseduto entro la data di presentazione della domanda, cioe' entro un termine prefissato ed uguale per tutti, laddove la previsione contenuta nella norma censurata rimette all'amministrazione di assumere o non assumere gli idonei del precedente concorso, potendo essa stabilire arbitrariamente la data della loro nomina. 2. - La questione e' fondata. Il diritto che la norma denunciata attribuisce agli idonei di un precedente concorso ad essere assunti in via prioritaria, per coprire i posti disponibili nel Corpo dei vigili del fuoco, e' dalla norma stessa, come esattamente evidenziato nell'ordinanza di rimessione, subordinato ad un potere arbitrario dell'amministrazione, laddove, per i concorsi pubblici in generale (art. 2 d.P.R. n. 3 del 1957) i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. La stessa norma impugnata, d'altronde, prevede che gli altri posti disponibili, dopo l'assunzione degli idonei del concorso precedente, vadano attribuiti ai vincitori di un concorso riservato ai vigili ausiliari, in possesso dei requisiti dell'eta' alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Le disposizioni citate sono chiaramente ispirate al principio - diretto ad assicurare la parita' fra tutti gli aspiranti ai concorsi - secondo cui il requisito massimo dell'eta' debba essere posseduto entro un termine prefissato, prima ancora che i partecipanti siano singolarmente individuati. La norma denunciata, avendo esteso il beneficio dell'assunzione agli idonei di un precedente concorso, avrebbe dovuto percio' attenersi al principio generale, indicando nella data fissata per la presentazione della domanda del concorso, cui essi avevano partecipato, il termine ultimo per il possesso del requisito dell'eta'.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930 ("Norme sui servizi anticendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo dei vigili del fuoco") nella parte in cui prevede per gli idonei di un concorso, bandito in virtu' di una precedente legge, che il requisito dell'eta' debba essere posseduto alla data della nomina, anziche' alla data stabilita per la presentazione della domanda al concorso cui avevano partecipato. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0543