N. 405 SENTENZA 24 marzo - 7 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiegato dallo Stato e pubblico - Ricevitorie del lotto Personale dipendente - Sospensione cautelare dal servizio a seguito di ordine o mandato di cattura - Diritto all'assegno alimentare - Esclusione - Illegittimita' costituzionale parziale. (R.D. 25 luglio 1940, n. 1077, art. 265, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341). (Cost., art. 3)(GU n.15 del 13-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 265 del r.d. 25 luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui Servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto") promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1980 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da D'Ambrogio Sebastiano conto l'Intendenza di Finanza di Palermo ed altro iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto in fatto L'Intendente di finanza di Palermo con provvedimento dell'11 settembre 1979, dispose la sospensione immediata dal servizio e dalla corresponsione dei conseguenti emolumenti dell'aiuto ricevitore del lotto signor Sebastiano D'Ambrosio. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, notificato all'Intendente ed al Ministro delle finanze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il 20 novembre 1979 e depositato in Segreteria il 14 dicembre 1979, il D'Ambrosio impugno' il provvedimento dell'intendente di finanza. Nel ricorso chiese l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte con la quale era stata disposta la sospensione della corresponsione degli emolumenti, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 265 R.D. 25 luglio 1940, n. 1077, sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341. Con ordinanza in data 21 maggio 1980 il Tribunale amministrativo adito, sollevava questione di legittimita' costituzionale della cennata norma, in riferimento all'art. 3 Cost. Secondo il giudice a quo, la questione non poteva considerarsi manifestamente infondata, contrastando con il principio di uguaglianza l'avere riservato ai pubblici dipendenti addetti alle ricevitorie del lotto un trattamento deteriore rispetto a quello dettato per la generalita' degli impiegati civili dello Stato. Non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto 1. - Oggetto della questione di legittimita' costituzionale e' l'art. 265, quinto comma, del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341, ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto"), il quale prevede che al dipendente del lotto sospeso cautelarmente dal servizio, a seguito di ordine o di mandato di cattura, non spetti l'assegno alimentare di cui al quarto comma dello stesso articolo. 2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., e' fondata. E' regola generale del rapporto di pubblico impiego quella secondo cui al dipendente sospeso cautelarmente dall'impiego spetti un assegno alimentare determinato in una certa misura (per i dipendenti statali in genere, v. art. 92 ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957). La ratio della norma consiste nel garantire comunque al dipendente un sussidio, che, secondo un'opinione pacifica, non ha natura retributiva essendo previsto per consentirgli di sopperire alle necessita' sue e della famiglia. Appare percio' ingiustificatamente discriminatorio che al personale delle ricevitorie del lotto, prima che ne fosse disposta l'immissione nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze (L. 9 agosto 1986, n. 494), l'assegno alimentare fosse previsto, dalla norma denunciata, solo per le ipotesi di sospensione cautelare in seguito a provvedimento disciplinare, mentre era esplicitamente escluso qualora, come nel caso oggetto del giudizio a quo, la sospensione cautelare fosse stata disposta a seguito di ordine o mandato di cattura. La cennata discriminazione, rispetto a quanto previsto per gli altri impiegati pubblici e, nell'ambito della stessa categoria di impiegati, con riferimento al titolo in base al quale e' disposta la sospensione, non puo' trovare giustificazione nella diversita' di disciplina del personale in parola, rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici. Difatti, la finalita' propria dell'assegno alimentare, teste' posta in evidenza, prescinde dallo status determinato dal contenuto della disciplina relativa a ciascuna carriera perche' si tratta di una provvidenza di carattere assistenziale che, una volta riconosciuta per i dipendenti pubblici in generale, non puo' essere esclusa con riferimento ad una sola categoria di essi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 265 del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0547