IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita' di rendere obbligatoria,
vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella
designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti
nel proprio territorio;
Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da
tavola con indicazione geografica;
Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica "Briona" per il vino da
tavola alla delimitazione della relativa zona di produzione;
Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;
Visto il parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 1986;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al
riconoscimento dell'indicazione geografica "Briona" per il vino da
tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta l'indicazione geografica del vino da tavola
"Briona".
La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola
di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio
amministrativo del comune di Briona, in provincia di Novara.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addi' 1 marzo 1988
Il Ministro: PANDOLFI