Con decreti ministeriali 24 marzo 1988, aventi decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di
pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei
contributi dovuti per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e
superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto
operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi'
determinate:
Provincia di Ancona:
1) facchinaggio (svolto nei comuni di Ancona, Montemarciano,
Iesi, Fabriano e Falconara): 37a classe iniziale di contribuzione con
corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;
2) trasporto di merci c/terzi (aziende di traslochi): 33a classe
iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile
di L. 727.000 mensili;
3) attivita' di mattazione e scuoiatura (svolta nei comuni di
Ancona ed Osimo): 37a classe iniziale di contribuzione con
corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;
4) attivita' varie (cooperative di pulizia operanti nella
provincia di Ancona): 33a classe iniziale di contribuzione con
corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili.
Provincia di Genova:
1) settore facchinaggio: 33a classe iniziale di contribuzione con
corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili.
Provincia di Parma:
facchinaggio generico (esclusi facchini addetti al mercato
ortofrutticolo di Parma): 43a classe iniziale di contribuzione con
corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.