Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Ancona, Genova e Parma.(GU n.91 del 19-4-1988)
Con decreti ministeriali 24 marzo 1988, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi' determinate: Provincia di Ancona: 1) facchinaggio (svolto nei comuni di Ancona, Montemarciano, Iesi, Fabriano e Falconara): 37a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili; 2) trasporto di merci c/terzi (aziende di traslochi): 33a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili; 3) attivita' di mattazione e scuoiatura (svolta nei comuni di Ancona ed Osimo): 37a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili; 4) attivita' varie (cooperative di pulizia operanti nella provincia di Ancona): 33a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili. Provincia di Genova: 1) settore facchinaggio: 33a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili. Provincia di Parma: facchinaggio generico (esclusi facchini addetti al mercato ortofrutticolo di Parma): 43a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.