MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 marzo 1988, n. 125 

  Diminuzione della percentuale di commisurazione al reddito
del contributo soggettivo e della percentuale del contributo
di  solidarieta'  dovuti dagli iscritti alla Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei geometri.
(GU n.91 del 19-4-1988)
 
 Vigente al: 4-5-1988  
 

                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede,
fra  l'altro,  la  possibilita'  di  diminuire,  ogni  due  anni,  la
percentuale  di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a
carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a  favore  dei  geometri di cui all'art. 10, primo comma, lettera a),
della predetta  legge,  nonche'  la  percentuale  del  contributo  di
solidarieta',  di  cui  allo  stesso  art. 10, sesto comma, quando le
entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e
degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo
di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni
erogate;
  Esaminata  la  delibera n. 667 del 18/19 dicembre 1986 con la quale
il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza   geometri   ha  chiesto  la  diminuzione  delle  predette
percentuali rispettivamente dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,10 per
cento;
  Considerato  che  nell'esercizio  finanziario 1986 si sono entrambi
verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art.  13,
primo   comma,  della  legge  n.  773/82  per  la  diminuzione  delle
percentuali sopraindicate;
  Viste  le  condizioni  tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei geometri;
  Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dalla Cassa stessa;
                               Decreta:
  Con  effetto  dal 1› gennaio 1988, la percentuale di commisurazione
al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma,
lettera  a),  della  legge  20  ottobre  1982,  n.  773, dovuto dagli
iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
geometri, e' diminuita dal 10 al 7 per cento.
  Con  effetto  dalla  stessa  data  la percentuale del contributo di
solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20  ottobre
1982, n. 773, e' diminuita dal 3 al 2,10 per cento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 11 marzo 1988
                                          p. Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                      FOTI
Il Ministro del tesoro
        AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.