IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede,
fra l'altro, la possibilita' di diminuire, ogni due anni, la
percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a
carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei geometri di cui all'art. 10, primo comma, lettera a),
della predetta legge, nonche' la percentuale del contributo di
solidarieta', di cui allo stesso art. 10, sesto comma, quando le
entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e
degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo
di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni
erogate;
Esaminata la delibera n. 667 del 18/19 dicembre 1986 con la quale
il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza geometri ha chiesto la diminuzione delle predette
percentuali rispettivamente dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,10 per
cento;
Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi
verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 13,
primo comma, della legge n. 773/82 per la diminuzione delle
percentuali sopraindicate;
Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei geometri;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dalla Cassa stessa;
Decreta:
Con effetto dal 1 gennaio 1988, la percentuale di commisurazione
al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma,
lettera a), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli
iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
geometri, e' diminuita dal 10 al 7 per cento.
Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di
solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre
1982, n. 773, e' diminuita dal 3 al 2,10 per cento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 11 marzo 1988
p. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
FOTI
Il Ministro del tesoro
AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.