MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 1988 

  Dichiarazione    dell'esistenza    della   condizione   di
reciprocita'  fra  lo  Stato  italiano   e   la   Repubblica
democratica   del   Madagascar   ai  fini  della  necessita'
dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi  sui
beni  della  Repubblica democratica del Madagascar esistenti
in Italia.
(GU n.92 del 20-4-1988)

                           IL GUARDASIGILLI
                    MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Considerato che presso la pretura di Roma e' in corso una procedura
esecutiva nei confronti dell'ambasciata della Repubblica  democratica
del  Madagascar (n. 4516/88 esec.), avente ad oggetto somme di denaro
depositate presso la Banca commerciale italiana (agenzia  n.  21,  di
Roma), come risulta da informazioni fornite dalla V sezione civile di
detta pretura;
  Vista  la  istanza  dell'ambasciatore  in  Italia  della Repubblica
democratica del Madagascar, in data 10 marzo 1988, con  la  quale  si
chiede, a titolo di reciprocita', l'applicazione della legge italiana
in virtu' della quale non possono essere assoggettati  ad  esecuzione
beni di Stati esteri in Italia;
  Ritenuto  che  nella  comunicazione del 10 marzo 1988 del Ministero
degli affari esteri si afferma, sulla base di indagini  esperite  per
mezzo  dell'ambasciata  d'Italia  in  Tananarive,  che  in Madagascar
procedure esecutive relative a beni appartenenti a Stati esteri  sono
di  norma  escluse,  ma che tuttavia, a titolo eccezionale ed in casi
particolari, a tali atti esecutivi potrebbe addivenirsi a seguito  di
iniziativa  congiunta del Ministero della giustizia e di quello degli
esteri; che la situazione cosi' rappresentata, anche in  mancanza  di
specifiche  disposizioni  di  legge,  realizza  nella  sostanza,  con
riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza  analoga  a
quella   esistente   in   Italia   per   la   sequestrabilita'  e  la
sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di
Stati    esteri,    pure   assoggettate   alla   previa   valutazione
dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti  fra  l'Italia  e  il
Madagascar  esiste  la  condizione di reciprocita' prevista dal regio
decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15  luglio
1926, n. 1263;
  Attesa  la  inopportunita'  di  autorizzare  la  prosecuzione della
procedura  esecutiva  in  corso  presso  la  pretura  di   Roma,   in
considerazione  della possibile compromissione dei rapporti esistenti
fra l'Italia e il Madagascar, conformemente  al  parere  espresso  al
riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 1› aprile 1988;
                               Decreta:
  Dichiara  la  sussistenza  della  condizione di reciprocita' fra la
Repubblica italiana e la Repubblica democratica  del  Madagascar,  ai
sensi  e  per  gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n.
1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263;  non  autorizza
la  prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso la pretura
di  Roma,  su  iniziativa  di  Collorafi  Annarosa,   nei   confronti
dell'ambasciata della Repubblica democratica del Madagascar.
   Roma, addi' 15 aprile 1988
                                                Il Ministro: VASSALLI