Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocita' fra lo Stato italiano e la Repubblica democratica del Madagascar ai fini della necessita' dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni della Repubblica democratica del Madagascar esistenti in Italia.(GU n.92 del 20-4-1988)
IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Considerato che presso la pretura di Roma e' in corso una procedura esecutiva nei confronti dell'ambasciata della Repubblica democratica del Madagascar (n. 4516/88 esec.), avente ad oggetto somme di denaro depositate presso la Banca commerciale italiana (agenzia n. 21, di Roma), come risulta da informazioni fornite dalla V sezione civile di detta pretura; Vista la istanza dell'ambasciatore in Italia della Repubblica democratica del Madagascar, in data 10 marzo 1988, con la quale si chiede, a titolo di reciprocita', l'applicazione della legge italiana in virtu' della quale non possono essere assoggettati ad esecuzione beni di Stati esteri in Italia; Ritenuto che nella comunicazione del 10 marzo 1988 del Ministero degli affari esteri si afferma, sulla base di indagini esperite per mezzo dell'ambasciata d'Italia in Tananarive, che in Madagascar procedure esecutive relative a beni appartenenti a Stati esteri sono di norma escluse, ma che tuttavia, a titolo eccezionale ed in casi particolari, a tali atti esecutivi potrebbe addivenirsi a seguito di iniziativa congiunta del Ministero della giustizia e di quello degli esteri; che la situazione cosi' rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilita' e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa valutazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e il Madagascar esiste la condizione di reciprocita' prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263; Attesa la inopportunita' di autorizzare la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso la pretura di Roma, in considerazione della possibile compromissione dei rapporti esistenti fra l'Italia e il Madagascar, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 1 aprile 1988; Decreta: Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Madagascar, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso la pretura di Roma, su iniziativa di Collorafi Annarosa, nei confronti dell'ambasciata della Repubblica democratica del Madagascar. Roma, addi' 15 aprile 1988 Il Ministro: VASSALLI