N. 433 ORDINANZA 24 marzo - 7 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Sanita'
 pubblica - Unita' sanitarie locali - Personale dipendente -
 Destituzione di diritto - Inammissibilita'.  (D.P.R. 20 dicembre
 1979, n. 761, art. 57).  (Cost., art. 3)
(GU n.16 del 20-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.
 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle  unita'
 sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal
 T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al  n.  824  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  sul   ricorso
 proposto  da  Pansonato Bartolo contro l'U.S.L. 11, "Pordenonese", e'
 stata sollevata questione incidentale di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  57  d.P.R.  20  dicembre  1979 n. 761 (Stato giuridico del
 personale  delle  unita'  sanitarie  locali)  nella  parte  in   cui,
 prevedendo  la  destituzione di diritto, determina una ingiustificata
 discriminazione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, nonche'
 irragionevole equiparazione tra personale pubblico salariato e quello
 impiegatizio, ovvero tra condanne penali con  beneficio  di  legge  e
 quelle per delitti piu' gravi, senza possibilita' per l'ente pubblico
 di valutare discrezionalmente la gravita' e le modalita' del commesso
 reato, in riferimento all'art. 3 Cost;
    Considerato  che  questa  Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha
 gia' dichiarato inammissibile (e con le successive ordinanze nn. 187,
 248  del  1987 manifestamente inammissibile), in relazione all'art. 3
 Cost., questione assolutamente  identica  per  argomenti,  profili  e
 parametri a quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe;
      che,  pertanto,  non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni
 nuove  tali  da  indurre  questa  Corte  a  modificare   il   proprio
 orientamento,  va  dichiarata  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre  1979  n.
 761  (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) in
 riferimento all'art.  3  della  Costituzione,  sollevata  dal  T.A.R.
 Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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