MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 aprile 1988 

  Emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro al portatore a
novantuno giorni.
(GU n.93 del 21-4-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  marzo  1988  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1› aprile 1988 con il quale e' stabilito
che  dal 1› aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro e'  effettuata  con  le  modalita'  previste  dal  decreto
ministeriale  29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del
citato decreto;
                               Decreta:
  Per  il  29  aprile 1988 e' disposta l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29  luglio
1988  fino  al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire 8.500
miliardi.
  Per  detti  buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in L.
97,50 per cento lire di valore  nominale  e  la  relativa  spesa  per
interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto  29  dicembre  1987  citato  nelle  premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  risultante  dalle  richieste  di  cui
all'art. 17 - rimaste aggiudicatarie - maggiorato nella misura  di  5
centesimi,  sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del
tesoro.
  Il  collocamento  dei  B.O.T. verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria e degli istituti di credito speciale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi);  le  altre  serie  previste  dal  decreto  ministeriale 29
dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per  quote  di
assegnazione inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  21  aprile
1988  con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art. 8 del
decreto ministeriale 29 dicembre 1987.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 18 aprile 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti addi' 20 aprile 1988
Registro n. 23, Tesoro, foglio n. 387