MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 aprile 1988 

  Disciplina  del trattamento economico per il personale del
Raggruppamento   autonomo   recupero   beni   mobili   della
protezione civile.  (Ordinanza n. 1434/FPC).
(GU n.95 del 23-4-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  24  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Vista  la propria ordinanza n. 337/FPC/ZA in data 4 settembre 1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 12 settembre 1984, con
la  quale e' stato confermato nei confronti del personale in servizio
presso  il  Raggruppamento  autonomo  recupero  beni   mobili   della
protezione civile, il trattamento di missione fruito dal personale in
servizio presso gli uffici della gestione stralcio di cui all'art. 15
del   decreto-legge   3   dicembre  1980,  n.  799,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;
  Vista  la  propria ordinanza n. 1158/FPC in data 14 settembre 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1987, con
la  quale  sono  state revocate le agevolazioni concesse al personale
comandato presso il  Raggruppamento  autonomo  recupero  beni  mobili
della protezione civile;
  Constatato   che   con   la   predetta  revoca  viene  preclusa  la
possibilita' di corrispondere l'indennita' di missione  al  personale
impiegato  nella  stessa  sede dopo il duecentoquarantesimo giorno ai
sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417;
  Vista  la nota n. 62/007798/0622/3371 del 23 marzo 1988 dello stato
maggiore Difesa sull'avvicendamento del personale del  Raggruppamento
autonomo recupero beni mobili della protezione civile;
  Considerato   che   ai   fini  della  funzionalita'  e  continuita'
dell'attivita' del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della
protezione  civile  e'  opportuno che al personale che riveste taluni
particolari incarichi venga assicurata una  permanenza  nella  stessa
sede superiore ai duecentoquaranta giorni;
  Accertato  che  il  provvedimento  non  comporta  oneri  finanziari
aggiuntivi;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  La  norma  di  cui  all'art.  5-septies del decreto-legge 26 giugno
1981, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
1981,  n.  456,  continua  ad  applicarsi  nei confronti del seguente
personale del Raggruppamento  autonomo  recupero  beni  mobili  della
protezione civile:
   comandante;
   capo ufficio giuridico amministrativo;
   ufficiale addetto al nucleo elaborazione dati;
   capo servizio amministrativo;
   capo gestione del denaro;
   capo sezione contratti;
   ufficiale addetto alle operazioni;
   tre sottufficiali addetti all'ufficio giuridico amministrativo;
   tre   sottufficiali   consegnatari  dei  materiali  in  carico  al
Raggruppamento.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 aprile 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI