N. 446 SENTENZA 25 marzo - 14 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Regioni
 a statuto ordinario - Lazio - Farmacie - Obbligo di chiusura annuale
 per ferie - Non fondatezza.  (Legge reg. Lazio 3 giugno 1975, n. 42,
 art. 10).  (Cost., art. 117).  Regioni a statuto ordinario - Piemonte
 - Farmacie - Obbligo di chiusura infrasettimanale - Non fondatezza.
 (Legge reg. Piemonte 27 agosto 1982, n. 22, art. 3, secondo comma).
 (Cost., artt. 41 e 117)
(GU n.17 del 27-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
 della Regione Lazio 3 giugno 1975,  n.  42  (Norme  sulla  disciplina
 dell'orario,  dei  turni  e  delle  ferie delle farmacie del Lazio) e
 dell'art. 3 comma secondo  della  legge  della  Regione  Piemonte  27
 agosto  1982,  n.  22 (Orari, ferie e turni delle farmacie), promosso
 con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 6 maggio 1981 dal TAR per il Lazio sul
 ricorso proposto  da  Piram  Sergio  ed  altri  contro  l'Ordine  dei
 farmacisti  di  Roma  ed  altri,  iscritta  al  n.  263  del registro
 ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 212 dell'anno 1983;
      2)  ordinanza  emessa il 25 gennaio 1984 dal TAR per il Piemonte
 sul ricorso proposto da Bertolini  Sergio  contro  l'Unita  Sanitaria
 Locale n. 52 ed altri, iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1984
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  301
 dell'anno 1984;
    Visti gli atti di costituzione dell'Ordine dei Farmacisti di Roma,
 di Bertolini Sergio, nonche' gli atti  di  intervento  delle  Regioni
 Lazio e Piemonte;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1988  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi  gli  avvocati  Vincenzo  Colacino  e  Giuseppe Ramadori per
 l'Ordine dei Farmacisti di Roma, Giuseppe Lagonegro  per  la  Regione
 Lazio e Mario Sanino per la Regione Piemonte;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  L'art.  10  della  Legge  Regione Lazio 3 giugno 1975 n. 42
 impone l'obbligo alle farmacie urbane e rurali di osservare turni  di
 chiusura  annuale  per  ferie  non  inferiori  a  venti  giorni e non
 superiori  a  trenta,  secondo  turni  stabiliti  con   decreto   del
 competente Medico provinciale su proposta dell'Ordine provinciale dei
 Farmacisti e sentiti i Sindaci e gli ufficiali  sanitari  dei  comuni
 interessati.
    Il  TAR  del  Lazio,  esaminando  il  ricorso  proposto  da taluni
 titolari di esercizi farmaceutici in  Roma  avverso  il  decreto  del
 Medico    provinciale   (applicativo   della   norma   suddetta)   di
 determinazione dei turni di chiusura per l'anno  1976  (e  ritenutolo
 ammissibile  perdurando  la  pendenza,  a  carico  di  uno almeno dei
 ricorrenti, di un procedimento disciplinare in  ragione  del  mancato
 adempimento  dell'obbligo  di  chiusura) ha dichiarato (con ordinanza
 del 6 maggio 1981, pervenuta alla Corte costituzionale  il  21  marzo
 1983)  non  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale della norma regionale in relazione all'art. 117  Cost.
    Dopo  aver  premesso che la rilevanza della questione nel giudizio
 si   concreta   nel   fatto   che   un'eventuale   dichiarazione   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10  della  Legge regionale
 citata comporterebbe l'invalidita' in via derivata del  provvedimento
 impugnato,  osserva  il  TAR  che  puo'  fondatamente dubitarsi della
 possibilita' per le Regioni a  statuto  ordinario  di  emanare  norme
 aventi ad oggetto l'imposizione di un obbligo di chiusura annuale per
 ferie degli esercizi farmaceutici, con riguardo ai limiti della sfera
 di  attribuzioni  in  materia  trasferite alle Regioni ed ai principi
 fondamentali, sulla materia  stessa,  desumibili  dalla  legislazione
 statale vigente.
    Ad  avviso  del  TAR  infatti  la  legislazione statale in tema di
 disciplina del servizio  di  assistenza  farmaceutica  non  solo  non
 prevede  la chiusura per ferie delle farmacie ma anzi chiaramente (se
 pur non espressamente) la esclude.
    A detta conclusione dovrebbe giungersi in base all'esame dell'art.
 119 T.U. LL. SS. (sull'obbligo di  mantenere  "ininterrottamente"  il
 regolare  esercizio  della  farmacia), dell'art. 29 R.D. 30 settembre
 1938 n. 1706 (sul riposo settimanale) e dell'art. 11 Legge  2  aprile
 1968  n.  475  (sulla  possibilita'  di  sostituzione  temporanea del
 titolare solo per motivi di famiglia o per " ferie annuali",  con  il
 che  si  presupporrebbe l'ininterrotta apertura dell'esercizio stesso
 per tutto l'anno).
    Cosi'  individuato  il  senso della normativa statale, prosegue il
 TAR, puo' ancora  affermarsi  che  la  esigenza  di  continuita'  del
 servizio  costituisce  non  una  disciplina  di  dettaglio  bensi' un
 principio  fondamentale  della  materia,  come  tale  non  derogabile
 dall'autonomia legislativa regionale.
    La  disposizione  in  esame sarebbe infatti ispirata alla medesima
 ratio sottesa ad una serie di previsioni proprie  della  legislazione
 del settore (procedure concorsuali per l'assegnazione degli esercizi,
 personalita' delle autorizzazioni, disciplina delle piante organiche,
 indennita'  a  favore  di  farmacie rurali, controlli sulla gestione,
 decadenze) dalle  quali  puo'  evincersi  l'intento  del  legislatore
 statale   di   assicurare   rigorosamente   la   massima  efficienza,
 professionale ed  organizzativa,  nell'espletamento  di  un  servizio
 finalizzato alla tutela della salute pubblica.
    Ne'  gioverebbe obiettare, in contrario, che il fulcro della legge
 regionale sul  punto  sta  nell'assicurare  il  diritto  alle  ferie,
 poiche' tale interesse deve ritenersi senz'altro subordinato a quello
 prevalente alla tutela della salute assicurato dalla continuita'  del
 servizio  che i farmacisti svolgono nella loro preminente qualita' di
 professionisti sanitari.
    2.  -  Argomentazioni del tutto analoghe sono state svolte dal TAR
 del Piemonte avanti il quale  e'  stato  impugnato  il  provvedimento
 determinativo  dei turni di chiusura infrasettimanale (deliberato dal
 comitato di gestione dell'U.S.L. n. 52 di Galliate)  in  applicazione
 dell'art.  3,  secondo  comma, della Legge Regione Piemonte 27 agosto
 1982 n. 22.
    Richiamata  espressamente  l'ordinanza  di  rimessione  alla Corte
 costituzionale pronunciata dal TAR del Lazio,  il  TAR  del  Piemonte
 osserva  che il problema si presenta, nel merito, in termini analoghi
 anche se la discussione e'  circoscritta,  nel  caso  al  suo  esame,
 all'imposizione  della  chiusura  di  un  secondo giorno feriale alla
 settimana.
    Poiche'  infatti  il  provvedimento  impugnato  riguarda  la  sola
 determinazione dei turni di chiusura infrasettimanale,  la  questione
 deve  essere  necessariamente  limitata alla disposizione del secondo
 comma  dell'art.  3  della  Legge  regionale  citata,  e   non   puo'
 evidentemente  estendersi alla valutazione del terzo comma, nel quale
 si dispone sull'analogo obbligo di chiusura  annuale  per  ferie.  In
 ogni  caso,  prosegue il Tribunale rimettente, tutti i dubbi espressi
 nell'ordinanza  del  TAR  del  Lazio  permangono  anche  se  riferiti
 all'ipotesi  piu'  contenuta  del  caso  di  specie;  sia la chiusura
 prolungata per ferie che l'interruzione  ripetuta  del  servizio  per
 piu'  giorni  alla  settimana sembrano infatti non conciliarsi con le
 esigenze primarie  dell'assistenza  farmaceutica  che  si  rinvengono
 nella  necessaria  continuita' e diffusione territoriale del relativo
 servizio pubblico, ed appaiono esorbitare dai  principi  fondamentali
 della   materia   non  derogabili  dall'autonomia  legislativa  delle
 Regioni.
    Nemmeno  assume pregio, ad avviso del TAR del Piemonte, il rilievo
 che  la  legge  regionale   miri   ad   assicurare   maggior   tutela
 all'integrita'    psicofisica    dei    lavoratori   degli   esercizi
 farmaceutici, attuando altresi' la  par  condicio  dei  medesimi  nei
 confronti  dei  numerosi altri che in vari settori usufruiscono ormai
 normalmente di un secondo giorno di riposo settimanale.
    A  parte  la  prevalenza  dell'interesse  alla tutela della salute
 pubblica, prosegue il TAR, non e' rinvenibile nel sistema una  regola
 generale  che limiti l'attivita' lavorativa settimanale a soli cinque
 giorni, ma e' tuttora diffusa la settimana lavorativa di  sei  giorni
 in  ampi  settori dell'impiego pubblico statale, ed in particolare in
 quello del personale  delle  USL,  assai  vicino,  per  affinita'  di
 compiti, al personale ora considerato.
    La  norma  censurata,  attraverso  l'imposizione  di un obbligo di
 chiusura supplementare settimanale delle farmacie, verrebbe per altro
 verso  a  porsi  in  contrasto  con il principio costituzionale della
 liberta'  di  iniziativa  economica  privata  (art.  41),  in  quanto
 suscettibile  di  incidere oltre misura sulla gestione della relativa
 impresa commerciale, supporto essenziale  per  lo  svolgimento  della
 professione del farmacista.
    Cio'  tanto  piu'  ove si consideri che l'imposizione dell'obbligo
 non sembrerebbe lo strumento unico o il piu' idoneo al  perseguimento
 di particolari finalita' di pubblico interesse.
    3.  -  Nel  giudizio  innanzi  a  questa  Corte si sono costituiti
 l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, la Regione Lazio, il
 dott. Sergio Bertolini e la Regione Piemonte.
    L'Ordine  dei Farmacisti della Provincia di Roma ha chiesto che la
 Corte dichiari l'infondatezza della questione  e  contesta  in  primo
 luogo  che la normativa statale escluda ogni possibilita' di chiusura
 delle farmacie per un periodo di ferie annuali.
    Ha   poi   rilevato   che,  se  da  un  lato  puo'  effettivamente
 riconoscersi valore di principio generale all'esigenza di  assicurare
 al  servizio  farmaceutico la massima efficienza, la regolamentazione
 dei turni di chiusura delle farmacie  costituisce  semplicemente  una
 normativa  di specie, o di dettaglio, che non puo' assurgere a limite
 di conformita' per la legislazione regionale  la  quale  puo'  quindi
 disciplinare  nel  modo  in  concreto  piu' opportuno le modalita' di
 espletamento del servizio nel suo complesso.
    La  Regione Lazio, svolgendo argomentazioni del tutto analoghe, ha
 concluso per l'infondatezza della questione ed ha  sostenuto  che  la
 normativa  regionale  ha  fissato, in sostanza, criteri oggettivi che
 meglio garantiscono il servizio pubblico e finalizzano la  disciplina
 dei  turni  di  ferie  esclusivamente  ad un maggior ordine; cio' nel
 rispetto delle attribuzioni e delle funzioni  stabilite  dagli  artt.
 117 e 118 Cost.
    Il  dottor Bertolini, ricorrente avanti il TAR del Piemonte, si e'
 costituito  chiedendo  che  la  Corte  dichiari   la   illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 3, secondo comma, Legge Regione Piemonte 27
 agosto  1982  n.  22,  per  i  profili  sollevati  dall'ordinanza  di
 rimessione.
    La   Regione   Piemonte,   premesso  che  la  norma  censurata  ha
 semplicemente disposto che le farmacie usufruiscono di  una  giornata
 intera   o   di   due   mezze   giornate   di   chiusura  per  riposo
 infrasettimanale, ha sostenuto che e' proprio l'esistenza  dei  turni
 feriali   e   festivi  che  permette  di  comporre  il  principio  di
 continuita' del pubblico servizio  con  il  principio  costituzionale
 dell'art.  36  comma  terzo,  che garantisce il diritto al riposo per
 tutti i lavoratori;  l'obbligo  dei  turni,  peraltro,  sarebbe  gia'
 presente  nella  normativa  statale, e proprio nel regolamento per il
 servizio farmaceutico, citato dal TAR rimettente,  allorche'  vengono
 regolate le chiusure feriali e festive degli esercizi farmaceutici.
    Quanto   alla   prospettata  violazione  dell'art.  41  Cost.,  ha
 osservato la Regione che, se si parte  dal  concetto  (condiviso  dal
 giudice a quo) che le farmacie costituiscono stabilimenti di pubblico
 servizio, la conseguenza  e'  che  nei  confronti  di  tale  tipo  di
 imprese, l'autorita' deve avere potesta' di controllo, conformative e
 simili: l'art. 41 Cost. risulterebbe quindi  totalmente  fuori  luogo
 perche'  non  e'  riferibile  ai pubblici servizi gestiti nella forma
 dell'impresa privata, che formano oggetto di normative  speciali  che
 possono semmai fare capo all'art. 43 e non all'art. 41 Cost.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  giudizi,  concernendo questioni analoghe, possono essere
 riuniti e decisi congiuntamente.
    2.  -  Occorre  preliminarmente  rilevare,  in  relazione a quanto
 osservato in udienza dalla difesa della Regione Lazio, che con  legge
 2  giugno  1980  n.  45 la detta Regione ha provveduto ad emanare una
 nuova disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie,
 la  quale, all'art. 10, modifica la precedente normativa ed introduce
 la possibilita'  di  ridurre  il  periodo  obbligatorio  di  chiusura
 feriale  a  domanda  dell'interessato  e  previo  parere  dell'Ordine
 provinciale dei farmacisti.
    L'innovazione   legislativa  non  comporta  tuttavia  effetti  sul
 giudizio innanzi questa Corte poiche' avanti il TAR del Lazio  e'  in
 discussione  la  legittimita'  di  un provvedimento applicativo della
 norma  regionale  impugnata  il  quale  proprio  da   una   eventuale
 dichiarazione  d'incostituzionalita' di quest'ultima trarrebbe in via
 derivata  la  sua  invalidita',  secondo  quanto,  sul  punto   della
 rilevanza, ha esaurientemente motivato il giudice a quo.
    3.  -  Cio' posto, la Corte e' chiamata in primo luogo a giudicare
 se le norme regionali impugnate (art. 10  L.R.  Lazio  n.  42  del  3
 giugno  1975  e  art.  3,  secondo  comma, L.R. Piemonte n. 22 del 27
 agosto 1982) nella parte  in  cui,  rispettivamente,  impongono  agli
 esercizi farmaceutici gli obblighi di chiusura annuale per ferie e di
 un ulteriore turno di riposo settimanale, violino  l'art.  117  Cost.
 per  contrasto  con  il  principio fondamentale della continuita' del
 servizio farmaceutico stabilito, in materia, dalle leggi dello Stato.
    4. - La questione non e' fondata.
    Come  e'  detto in narrativa entrambe le fattispecie esaminate dai
 giudici remittenti si presentano in termini del tutto  analoghi:  sia
 la   chiusura  annuale  per  ferie  che  l'ipotesi,  piu'  contenuta,
 dell'ulteriore turno di chiusura infrasettimanale sono state ritenute
 in  contrasto  con  l'indispensabile  requisito della continuita' del
 servizio di assistenza farmaceutica.
    La tesi postula necessariamente che nella legislazione statale sia
 rinvenibile,  quale  espressione  di   un   principio   fondamentale,
 l'esigenza  in  termini  assoluti  di  continuita'  nell'apertura  di
 ciascun esercizio farmaceutico, senza interruzione alcuna,  nell'arco
 dell'intero  anno,  ne'  per  ferie  ne' per riposo infrasettimanale.
 Invero,  dall'esame  delle  norme  invocate  a  fondamento  di   tale
 asserzione  (art. 119 T.U.L.S.; art. 29 R.D. n. 1706 del 30 settembre
 1938; art. 11 legge 2 aprile 1968 n. 475), mentre risulta da un  lato
 evidente  che il legislatore ha senz'altro inteso garantire, sotto il
 profilo della continuita',  la  massima  efficienza  organizzativa  e
 professionale  di  un  servizio  direttamente finalizzato alla tutela
 della salute pubblica, risulta pero' altrettanto  chiaro  che,  nelle
 stesse  sedi  normative  ove tale obiettivo e' delineato, le relative
 modalita' di attuazione non sono state regolate  in  modo  del  tutto
 rigido  ma  ne  e'  stato  invece  demandato  il coordinamento ad una
 previsione  di  ordine  generale  sui  turni  di  apertura   (diurna,
 notturna,  per  riposo  settimanale), da stabilirsi in relazione alle
 esigenze  pratiche  locali  proprio  per  consentirne   un   costante
 adeguamento alle effettive necessita'.
    Il  quadro  normativo  delineato  dai  giudici a quibus va inoltre
 completato richiamando la norma  di  cui  all'art.  1  lettera  l)  e
 lettera  m)  del  d.P.R.  14  gennaio  1972  n.  4  che,  attribuendo
 espressamente al legislatore regionale il compito di provvedere  alla
 formazione   e   revisione   della   pianta   organica   delle   sedi
 farmaceutiche,  di  vigilare  sulla  efficienza  del   servizio,   di
 autorizzare   la  gestione  provvisoria  degli  esercizi  non  ancora
 assegnati  definitivamente,  ribadisce   l'intento   di   realizzare,
 attraverso  valutazioni  che  potranno  essere  compiute solo in sede
 locale, l'ottimale funzionamento del servizio nel suo insieme.
    5.  - Ora, come questa Corte ha affermato sin dalla sentenza n. 49
 del 1958 (e ribadito nelle sentenze n. 41 del 1966, n. 88  del  1973,
 n.  102  del  1979,  n.  83  del  1982,  n.  153 del 1985) i principi
 stabiliti dalle leggi dello Stato non sono ovviamente tutte le regole
 della   legge  statale,  ma  da  tali  regole  va  desunta  la  ratio
 ispiratrice da cui la Regione, o la Provincia, non devono discostarsi
 nel  soddisfare  le  condizioni particolari e gli interessi propri al
 loro territorio.
    Nella  specie,  alla  stregua  di  quanto prima rilevato, la ratio
 della legge ed il principio che ne  va  ricavato  sono  quelli  della
 continuita'  nell'assistenza  farmaceutica  prestata,  in un adeguato
 ambito territoriale, dal servizio nel suo insieme e  non  gia'  dalla
 singola  farmacia.  Resta  quindi  alla  competenza  del  legislatore
 regionale il compito di assicurarne la realizzazione provvedendo, nel
 rispetto  delle  norme  costituzionali e degli altri principi fissati
 nelle leggi dello Stato, alla necessaria disciplina di dettaglio, ivi
 compresa, indubbiamente, la razionale previsione di turni di apertura
 adeguatamente   coordinati   tra   loro   sia    temporalmente    che
 territorialmente.
    Entrambe    le    norme    regionali    impugnate,    nella   loro
 discrezionalita',  hanno  ritenuto  di  raggiungere  tale  risultato,
 nonche' - e non va dimenticato - quello del necessario equilibrio tra
 il principio di continuita' del servizio farmaceutico e quello di cui
 all'art.  36, terzo comma, Cost., che garantisce a tutti i lavoratori
 il diritto al riposo, nelle sue diverse forme, ponendo un obbligo  di
 chiusura   annuale   per  ferie  e  di  riposo  infrasettimanale  con
 valutazioni immuni  da  irragionevolezza  che  sfuggono  pertanto  al
 sindacato di questa Corte.
    6.  -  Analoghe considerazioni vanno infine espresse nei confronti
 dell'ulteriore censura dedotta avverso l'art. 3, secondo comma, della
 Legge  Regione  Piemonte 27 agosto 1982 n. 22 in riferimento all'art.
 41 della Costituzione.
    Tenuto  per  fermo che lo svolgimento di una professione sanitaria
 quale quella in esame inerisce in  primo  luogo  ad  un  servizio  di
 pubblica  necessita' le cui finalita' non possono essere condizionate
 o snaturate con il richiamo all'aspetto  privato  ed  imprenditoriale
 dell'esercizio   farmaceutico,   bastera'   osservare  che  la  norma
 impugnata si muove chiaramente in direzione  di  una  uniformita'  di
 trattamento  tra  i  lavoratori  del  settore e di un ampliamento del
 diritto al riposo settimanale cui  l'evoluzione  della  collettivita'
 sociale  tende  indubbiamente  a  conferire  maggiore  rilievo e piu'
 adeguata durata.
    Ravvisata  quindi  l'esistenza  in concreto di ragioni di utilita'
 sociale  legittimanti  la  compressione   dell'iniziativa   economica
 privata, la Corte non puo' che ribadire (con cio' conformandosi ad un
 orientamento gia' costantemente espresso: v. ad es.  sentt.  nn.  137
 del  1971  e  20  del 1980) che il suo potere "di giudicare in merito
 alla utilita'  sociale  alla  quale  la  Costituzione  condiziona  la
 possibilita'  di  incidere  sui  diritti  della  iniziativa economica
 privata concerne solo la rilevabilita' di un intento  legislativo  di
 perseguire  quel  fine  e la generica idoneita' dei mezzi predisposti
 per raggiungerlo".
    Anche detta questione deve pertanto essere dichiarata non fondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 10 della Legge della Regione Lazio  3  giugno  1975  n.  42
 (Norme  sulla  disciplina  dell'orario, dei turni e delle ferie delle
 farmacie del Lazio) sollevata, con l'ordinanza in epigrafe,  dal  TAR
 del Lazio in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3, secondo comma, della Legge  della  Regione  Piemonte  27
 agosto  1982  n.  22 (Orari, ferie e turni delle farmacie) sollevata,
 con l'ordinanza in epigrafe, dal TAR del Piemonte in riferimento agli
 artt. 41 e 117 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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