N. 448 SENTENZA 25 marzo - 14 aprile 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Imposte
 ipotecarie - Proventi - Devoluzione - Beni siti nella regione
 Trentino-Alto Adige - Inammissibilita'
(GU n.17 del 27-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige
 notificato il 19 maggio 1977, depositato in Cancelleria il 26  maggio
 successivo  ed  iscritto  al  n.  10  del  Registro ricorsi 1977, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 2484 in  data
 22  marzo  1977  del Ministro delle Finanze, relativa alla percezione
 delle imposte ipotecarie relative a beni siti  nel  territorio  della
 Regione;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Udito,  alla  presenza  dell'Avvocato  Vitaliano  Lorenzoni per la
 Regione Trentino-Alto Adige, l'Avvocato dello Stato Giorgio  Azzariti
 per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso notificato il 19 maggio 1977 la Regione Trentino-Alto
 Adige proponeva conflitto in ordine  alla  devoluzione  dei  proventi
 dell'imposta  ipotecaria  relativa a beni siti nel suo territorio con
 riferimento a nota del 22 marzo 1977, n. 2484 (pervenuta il 26 maggio
 1977),  con  la  quale  il  Ministro  delle  Finanze  aveva declinato
 l'invito ad impartire istruzioni agli uffici del Registro nel  senso,
 auspicato  dalla  Regione, di non percepire, fuori dal territorio del
 Trentino-Alto Adige, imposte ipotecarie afferenti a beni immobili  in
 questo compresi e soggetti al regime tavolare.
    L'art.  59  dello  Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (legge
 Cost. 26 febbraio 1948, n. 6; art. 69 nel testo dato  dal  d.P.R.  31
 agosto  1972,  n.  670)  stabilisce, infatti, che "sono devoluti alla
 regione  i  proventi  delle  imposte  ipotecarie  percette  nel   suo
 territorio,  relativi  a  beni siti nella regione stessa". La ragione
 giustificatrice di questa  norma  risiederebbe,  secondo  la  regione
 ricorrente, nella circostanza che vige, nel suo territorio, il regime
 tavolare (cfr. r.d.  4 novembre 1928, n. 2325, recante  "Disposizioni
 per  l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", art.
 2; r.d. 28 marzo 1929, n. 499, che reca allegato il nuovo testo della
 legge  25  luglio  1871 B.L.I. n. 95), rispetto a cui essa regione ha
 competenze legislative ed amministrative esclusive  (art.  4,  n.  5,
 Statuto   speciale),   e,   dunque,   nella  inesistenza,  in  questo
 territorio,  delle  Conservatorie  dei  registri   immobiliari   che,
 generalmente,   sono   competenti   alla  liquidazione  e  percezione
 dell'imposta di cui si tratta (artt. 2, 7 d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
 635):  oltreche'  nel  carattere  in  qualche  modo corrispettivo che
 assumerebbero i proventi di questa imposta  rispetto  agli  oneri  di
 impianto e conservazione dei libri fondiari, oneri che, per il regime
 anzidetto, gravano sulla regione medesima.
   La  norma  statutaria,  peraltro,  esigerebbe,  per  la devoluzione
 dell'imposta ipotecaria, due requisiti: che si riferisca ad  immobili
 compresi  nel  suo territorio e che sia percetta in loco; e pertanto,
 avuto riguardo alla sua ragion d'essere, dovrebbe essere  intesa  nel
 senso che l'imposta ipotecaria relativa a questi immobili puo' essere
 percetta  solo  da  ufficio  del  registro  ubicato  all'interno  del
 territorio   regionale.   Cio'   perche'  solo  a  questa  condizione
 l'imposta, secondo la lettera dell'art. 59  dello  Statuto  speciale,
 dovrebbe  esser  devoluta  alla  regione, mentre la ratio della norma
 statutaria, nel suo collegamento con il regime  tavolare,  esigerebbe
 sicuramente  la  devoluzione  alla regione di ogni imposta ipotecaria
 relativa a beni immobili compresi nel suo territorio.
    Una corretta lettura del r.d. 30 giugno 1929, n. 32 convincerebbe,
 del resto, che questo  presuppone  la  percezione,  per  le  province
 annesse,  dell'imposta  ipotecaria  da  uffici  del registro siti nel
 relativo territorio. Cio' si desumerebbe dall'art. 2, che prevede  la
 percezione   dell'imposta   ipotecaria   da  parte  dell'ufficio  del
 registro, anche se per lo stesso  titolo  dovessero  essere  eseguite
 finalita'  in  "altre"  (dunque, si argomenta, diverse da quelle c.d.
 "annesse") province del regno; si desumerebbe, ancora,  dall'art.  4,
 comma  terzo,  laddove si riferisce all'ipotesi che "invece" (e cioe'
 contrariamente alla norma tacita secondo cui  la  registrazione  deve
 avvenire  nelle  province  annesse)  gli  atti siano registrati nelle
 antiche province del regno e quivi eseguita la formalita' ipotecaria;
 dall'art.   6,  che  conformerebbe  la  competenza  dell'ufficio  del
 registro  delle  province   annesse   con   riferimento   all'ipotesi
 particolare della c.d. "prenotazione a debito".
    La  Regione  fa presente che essa aveva invitato il Ministro delle
 Finanze ad impartire  opportune  istruzioni  per  evitare  l'asserita
 elusione  dello  Statuto  speciale; e che il Ministro, con la nota di
 cui si e'  fatto  cenno,  non  ha  ritenuto  di  poter  aderire  alla
 richiesta.  La Regione con il presente conflitto, chiede pertanto che
 si riconosca che ad essa spettano i proventi delle imposte ipotecarie
 relative  a  beni  compresi  nel  suo territorio e che si dichiari in
 relazione al meccanismo dell'art. 69 dello Statuto che  tali  imposte
 possono  essere  percette  solo  da  uffici del registro nel medesimo
 territorio ubicati.
    2.  -  Si  costituiva  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri
 attraverso l'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilita'  del
 ricorso e comunque contestando nel merito le richieste della Regione.
    Pur  senza  escludere che possa radicarsi conflitto in ordine alla
 devoluzione dei proventi di un'imposta,  osserva  l'Avvocatura  dello
 Stato che, nella specie, l'atto impugnato non sarebbe idoneo a ledere
 le pretese competenze  regionali,  poiche'  la  determinazione  degli
 uffici  competenti  per la percezione delle imposte ipotecarie quando
 risulta associata alla percezione dell'imposta di registro e' operata
 dalla legge (art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635) e non puo' essere
 operata, tanto meno in senso difforme, da  circolari  od  istruzioni.
 Nel  caso  di  specie,  peraltro,  non  sarebbe stato emanato un atto
 amministrativo a contenuto positivo, ma un provvedimento a  contenuto
 negativo,  inidoneo,  come tale, a modificare la realta' giuridica e,
 dunque, a menomare la sfera di competenze regionali.  D'altra  parte,
 le  disposizioni di legge statale da cui discende la competenza degli
 uffici del registro a liquidare e percepire, per i territori annessi,
 anche le imposte ipotecarie non risulterebbero modificate dalla norma
 dello Statuto speciale sulla spettanza  dei  proventi  delle  imposte
 ipotecarie percepite in loco alla regione.
                         Considerato in diritto
    1.   -   La   Regione   Trentino-Alto  Adige  promuove  conflitto,
 relativamente a nota in data 22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze
 in  ordine  alla  devoluzione  dei proventi delle imposte ipotecarie,
 assumendo che debbano essere riscosse in loco e ad essa versate tutte
 le  imposte  relative  ad  immobili compresi nel suo territorio. Cio'
 discenderebbe da quanto dispone  l'art.  59  dello  Statuto  speciale
 (art.  69 nel testo del d.P.R. n. 670 del 1972), avuto riguardo anche
 all'evidente intento di far corrispondere agli  oneri  connessi  alla
 conservazione ed all'impianto dei libri fondiari (che, dato il regime
 tavolare, in loco vigente, gravano sulla regione)  i  proventi  delle
 imposte ipotecarie.
    Il    Presidente    del    Consiglio    dei   ministri   eccepisce
 l'inammissibilita' del ricorso, assumendo  che  le  competenze  degli
 uffici  del  registro  a  percepire  le imposte ipotecarie per i c.d.
 "territori annessi" sono determinate da precise disposizioni di legge
 (r.d.   n.  1032  del  1929),  conformi  alle  norme  generali  sulla
 riscossione delle imposte di registro (ora art. 7 d.P.R. n.  635  del
 1972) e non possono essere modificate, come pretenderebbe la regione,
 con  circolari  od  istruzioni  del  Ministro  delle  Finanze;   che,
 comunque,  nulla  innova sul punto la nota del Ministro delle Finanze
 impugnata, la quale, per il suo carattere meramente negativo, non  e'
 idonea  a produrre la lamentata lesione delle attribuzioni regionali,
 collegabile, caso mai, a norme di legge non impugnate.
    2.  -  La  Regione  Trentino-Alto Adige impugna un atto con cui il
 Ministro delle Finanze declina la richiesta  della  Regione  medesima
 che  sia  disposto  nel  senso che le imposte ipotecarie afferenti ad
 immobili compresi nel territorio  del  T.A.A.  siano  percepite  solo
 dagli uffici del registro aventi sede nel detto territorio.
    Orbene,  la materia e' regolata da norme di legge (art. 9, primo e
 secondo  comma,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  634)  le  quali
 prescrivono,  invece, che "competente a registrare gli atti pubblici,
 le  scritture  private  autenticate   e   gli   atti   degli   organi
 giurisdizionali  e'  l'ufficio  del registro nella cui circoscrizione
 risiede il  pubblico  ufficiale"  (notaio,  cancelliere,  segretario,
 ufficiale   giudiziario,   segretario   o   delegato  della  pubblica
 amministrazione  od  altro  pubblico  ufficiale  per  atti  da   esso
 compiuti,   ricevuti   o  autenticati)  "obbligato  a  richiedere  la
 registrazione" e che "la registrazione di tutti gli altri  atti  puo'
 essere  eseguita" (su richiesta delle parti contraenti) "da qualsiasi
 ufficio del registro".
    Ne'   a   queste  disposizioni  reca  deroga  la  normativa  sulla
 riscossione delle imposte ipotecarie nelle  c.d.  "province  annesse"
 (artt.   2,   6,   7  r.d.  n.  1032  del  1929)  che  non  contiene,
 contrariamente  a  quanto  asserisce  con  argomenti   peraltro   non
 persuasivi la Regione ricorrente, alcuna prescrizione sul punto.
    Il  ricorso per conflitto finisce allora per investire, attraverso
 l'atto negativo del Ministro delle Finanze, in se' legittimo, proprio
 le  norme  di  grado  legislativo che giustificano il diniego in esso
 contenuto; deve, dunque, essere dichiarato inammissibile (cfr.  sent.
 n.  140  del  1970; in senso conforme v. ancora sentenze nn. 92 e 112
 del 1972; n. 206 del 1975; n. 28 del 1979; n. 189 del 1985).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  ricorso  per conflitto di attribuzione
 proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige con atto notificato il  19
 maggio  1977  nei  confronti  dello  Stato  in  relazione  a nota del
 Ministro  delle  Finanze  in  data  22  marzo  1977,  concernente  la
 riscossione  delle  imposte  ipotecarie relative ad immobili compresi
 nel territorio della Regione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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