N. 449 SENTENZA 25 marzo - 14 aprile 1988
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma. Provincia di Bolzano - Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - Personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano - Consiglio di disciplina - Componenti Nomina - Non spettanza allo Stato - Annullamento conseguente del d.m. che ha proceduto alla suddetta nomina(GU n.17 del 27-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 6 maggio 1980, depositato in Cancelleria il 14 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei Trasporti, in data 25 gennaio 1980 con il quale viene costituito il Consiglio di disciplina per il personale dipendente dell'Azienda Consortile Trasporti di Bolzano; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1980, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, deducendo violazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita, in materia di "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", alla Provincia dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il T.A.A.). Deduce la ricorrente: a) che del tutto irrilevante e' la carenza di norme di attuazione dello Statuto nella materia in esame, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 136 del 1969; b) che nella materia "comunicazioni e trasporti" rientrano le "funzioni amministrative relative al personale dipendente", come e' dato desumere dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, per le quali la "materia" e' piu' ristretta; c) che la competenza provinciale comprende non soltanto la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina - come affermato nella nota ministeriale primo marzo 1980 di trasmissione del decreto impugnato - bensi' la nomina dell'intero Consiglio. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva l'Avvocatura dello Stato: a) che la genericita' della delimitazione della materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" impedisce di ritenere che, in difetto di norme di attuazione, lo Statuto abbia conferito direttamente alla Provincia i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia; b) che la materia in oggetto non comprende la sub-materia relativa al personale dipendente delle aziende di trasporto. Considerato in diritto 1. - E' oggetto di conflitto, ad iniziativa della Provincia autonoma di Bolzano, il decreto in data 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano. La ricorrente ritiene, infatti, il suddetto provvedimento lesivo della competenza ad essa riconosciuta dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) nella materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", da considerare comprensiva, argomentandosi dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, delle "funzioni amministrative relative al personale dipendente". 2. - Il ricorso e' fondato. Va anzitutto rilevato che l'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nel menzionare, quale oggetto di potesta' legislativa esclusiva delle Province di Trento e Bolzano, la materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia", individua con sufficiente precisione l'oggetto. L'enunciazione della materia, infatti, si caratterizza, da un lato, per la limitazione dell'attribuzione ai trasporti che presentino un interesse provinciale e, dall'altro, per l'estrema latitudine del riferimento ai mezzi tecnici mediante i quali vengono effettuati i trasporti. Ne deriva che la fonte statutaria (artt. 8, n. 18, e 16 dello Statuto speciale) e' per se' idonea a conferire direttamente alle Province i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia, anche indipendentemente dall'emanazione (nella specie carente) di norme di attuazione (cfr. sentt. n. 136/1969; n. 108/1971; n. 312/1983). Ne', d'altra parte, puo' negarsi che nella materia "comunicazioni e trasporti" sia ricompresa la sub-materia relativa alla disciplina del personale delle aziende di trasporto, sia perche' in materia di trasporti non e' dato distinguere nettamente il momento organizzativo da quello funzionale (cfr. sent. n. 69/1983), sia perche' tale estensione risulta espressamente effettuata dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, sicche' ad eguale ampliamento deve pervenirsi per le Regioni a Statuto speciale (comprese le Province autonome di Trento e Bolzano), per l'ovvio rilievo che a queste non puo' essere riservato un trattamento deteriore (cfr. sentt. n. 216/1985 e n. 304/1985). Senza dire che, in proposito, un tacito riconoscimento della competenza della Provincia ricorrente in materia risulta inequivocabilmente effettuato nella vicenda che ha originato il conflitto, dal momento che lo Stato ha riservato alla Provincia la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina. Tale parziale riconoscimento non puo', peraltro, essere ritenuto satisfattivo delle competenze della Provincia, alla quale va, per converso, riconosciuto il potere di procedere alla nomina dell'intero Consiglio di disciplina.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spetta allo Stato nominare i componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, ed in conseguenza annulla il decreto 25 gennaio 1980 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0608