N. 449 SENTENZA 25 marzo - 14 aprile 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.  Provincia di Bolzano - Comunicazioni e trasporti di
 interesse provinciale - Personale dipendente dall'Azienda consortile
 trasporti di Bolzano - Consiglio di disciplina - Componenti Nomina -
 Non spettanza allo Stato - Annullamento conseguente del  d.m. che ha
 proceduto alla suddetta nomina
(GU n.17 del 27-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
 notificato il 6 maggio 1980, depositato in Cancelleria il  14  maggio
 successivo  ed  iscritto  al  n.  14  del  Registro ricorsi 1980, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del  decreto  del  Ministro
 del  Lavoro  e  della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro
 dei Trasporti, in data 25 gennaio 1980 con il quale viene  costituito
 il  Consiglio  di disciplina per il personale dipendente dell'Azienda
 Consortile Trasporti di Bolzano;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'Avv.  Sergio  Panunzio  per  la  Provincia  di  Bolzano e
 l'Avvocato  dello  Stato  Mario  Imponente  per  il  Presidente   del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  6  maggio  1980, la Provincia
 autonoma  di  Bolzano  ha  proposto  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato,  in  relazione  al  decreto 25 gennaio 1980,
 emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
 con  il  Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti
 del Consiglio di disciplina per il personale dipendente  dall'Azienda
 consortile  trasporti di Bolzano, deducendo violazione della sfera di
 competenza costituzionalmente garantita, in materia di "comunicazioni
 e  trasporti di interesse provinciale", alla Provincia dagli artt. 8,
 n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto  speciale  per
 il T.A.A.).
    Deduce la ricorrente:
      a)  che  del  tutto  irrilevante  e'  la  carenza  di  norme  di
 attuazione dello Statuto nella materia  in  esame,  alla  stregua  di
 quanto  affermato  dalla Corte costituzionale con la sent. n. 136 del
 1969;
      b)  che  nella  materia "comunicazioni e trasporti" rientrano le
 "funzioni amministrative relative al personale dipendente",  come  e'
 dato desumere dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977,
 concernente le Regioni a Statuto ordinario, per le quali la "materia"
 e' piu' ristretta;
      c)  che  la  competenza  provinciale  comprende  non soltanto la
 nomina del Presidente del Consiglio di disciplina  -  come  affermato
 nella  nota ministeriale primo marzo 1980 di trasmissione del decreto
 impugnato - bensi' la nomina dell'intero Consiglio.
    2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, costituitosi a
 mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso  per  il  rigetto  del
 ricorso.
    Osserva l'Avvocatura dello Stato:
      a)   che   la  genericita'  della  delimitazione  della  materia
 "comunicazioni e trasporti di  interesse  provinciale"  impedisce  di
 ritenere  che,  in  difetto  di norme di attuazione, lo Statuto abbia
 conferito  direttamente  alla  Provincia  i  poteri  legislativi   ed
 amministrativi relativi alla materia;
      b)  che  la  materia  in  oggetto  non  comprende la sub-materia
 relativa al personale dipendente delle aziende di trasporto.
                         Considerato in diritto
    1.  -  E'  oggetto  di  conflitto,  ad  iniziativa della Provincia
 autonoma di Bolzano, il decreto in data 25 gennaio 1980,  emesso  dal
 Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale di concerto con il
 Ministro dei trasporti, recante la nomina  di  n.  6  componenti  del
 Consiglio  di  disciplina  per  il  personale dipendente dall'Azienda
 consortile trasporti di Bolzano.
    La  ricorrente  ritiene, infatti, il suddetto provvedimento lesivo
 della competenza ad essa riconosciuta dagli artt. 8, n. 18, e 16  del
 d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige)  nella  materia  "comunicazioni  e  trasporti   di   interesse
 provinciale",  da  considerare  comprensiva, argomentandosi dall'art.
 84, ultimo comma,  del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  delle  "funzioni
 amministrative relative al personale dipendente".
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Va  anzitutto rilevato che l'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale
 per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nel  menzionare,
 quale  oggetto  di  potesta'  legislativa esclusiva delle Province di
 Trento e Bolzano, la materia "comunicazioni e trasporti di  interesse
 provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli
 impianti di funivia", individua con sufficiente precisione l'oggetto.
 L'enunciazione  della  materia, infatti, si caratterizza, da un lato,
 per la limitazione dell'attribuzione ai trasporti che  presentino  un
 interesse  provinciale  e,  dall'altro,  per l'estrema latitudine del
 riferimento ai mezzi tecnici mediante i quali  vengono  effettuati  i
 trasporti.
    Ne  deriva  che  la  fonte  statutaria (artt. 8, n. 18, e 16 dello
 Statuto speciale) e' per se' idonea  a  conferire  direttamente  alle
 Province   i  poteri  legislativi  ed  amministrativi  relativi  alla
 materia,  anche  indipendentemente  dall'emanazione   (nella   specie
 carente)  di  norme  di  attuazione  (cfr.  sentt.  n.  136/1969;  n.
 108/1971; n. 312/1983).
    Ne',  d'altra parte, puo' negarsi che nella materia "comunicazioni
 e trasporti" sia ricompresa la sub-materia relativa  alla  disciplina
 del  personale  delle aziende di trasporto, sia perche' in materia di
 trasporti non e' dato distinguere nettamente il momento organizzativo
 da  quello  funzionale  (cfr.  sent.  n.  69/1983),  sia perche' tale
 estensione risulta  espressamente  effettuata  dall'art.  84,  ultimo
 comma,  del  d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto
 ordinario, sicche' ad  eguale  ampliamento  deve  pervenirsi  per  le
 Regioni a Statuto speciale (comprese le Province autonome di Trento e
 Bolzano), per l'ovvio rilievo che a queste non puo' essere  riservato
 un trattamento deteriore (cfr. sentt. n. 216/1985 e n. 304/1985).
    Senza  dire  che,  in  proposito,  un  tacito riconoscimento della
 competenza   della   Provincia   ricorrente   in   materia    risulta
 inequivocabilmente  effettuato  nella  vicenda  che  ha  originato il
 conflitto, dal momento che lo Stato ha riservato  alla  Provincia  la
 nomina del Presidente del Consiglio di disciplina.
    Tale  parziale  riconoscimento non puo', peraltro, essere ritenuto
 satisfattivo delle competenze della Provincia,  alla  quale  va,  per
 converso, riconosciuto il potere di procedere alla nomina dell'intero
 Consiglio di disciplina.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato  nominare  i componenti del
 Consiglio di disciplina  per  il  personale  dipendente  dall'Azienda
 consortile trasporti di Bolzano, ed in conseguenza annulla il decreto
 25 gennaio 1980 emanato dal Ministro del lavoro  e  della  previdenza
 sociale di concerto con il Ministro dei trasporti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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