N. 465 ORDINANZA 25 marzo - 14 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. e di p.m. - Manifesta infondatezza. (Legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 1; legge 27 luglio 1984, n. 397, art. 3). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.17 del 27-4-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'Appello contro le sentenze del Pretore), e dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al Pretore), promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1987 dal Pretore di Gravina di Puglia, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Gravina di Puglia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 l. 31 uglio 1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, nella parte in cui attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e cumulano nel Pretore le funzioni di giudice e di p.m., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Considerato che il Pretore mostra di conoscere la sent. n. 268 del 1986 di questa Corte con cui entrambe le questioni sono state dichiarate non fondate; che cio' nonostante ritiene di riproporle negli stessi termini gia' respinti, perche' la Corte rivaluti "quanto la coscienza sociale va sempre piu' avvertendo circa l'inderogabilita' di una rigorosa tutela della terzieta' giudice-pretore"; che pertanto non vengono addotti nuovi profili o argomenti, ma ribaditi gli auspici gia' rivolti da questa Corte al legislatore;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Gravina di Puglia in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0624