N. 465 ORDINANZA 25 marzo - 14 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.    e di
 p.m. - Manifesta infondatezza.  (Legge 31 luglio 1984, n. 400, art.
 1; legge 27 luglio 1984, n.  397, art. 3).  (Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.17 del 27-4-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 31 luglio 1984,  n.  400  (Nuove  norme  sulla  competenza  penale  e
 sull'Appello  contro  le  sentenze  del Pretore), e dell'art. 3 della
 legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche  all'arresto  obbligatorio  e
 facoltativo  in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al Pretore),
 promosso con ordinanza emessa  il  12  agosto  1987  dal  Pretore  di
 Gravina  di  Puglia, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  49  prima
 serie speciale dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Gravina  di  Puglia  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1  l.  31  uglio
 1984,  n.  400,  e  3  l.  27 luglio 1984, n. 397, nella parte in cui
 attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e
 cumulano nel Pretore le funzioni di giudice e di p.m., in riferimento
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Considerato che il Pretore mostra di conoscere la sent. n. 268 del
 1986 di questa  Corte  con  cui  entrambe  le  questioni  sono  state
 dichiarate non fondate;
      che  cio'  nonostante ritiene di riproporle negli stessi termini
 gia' respinti, perche' la Corte rivaluti "quanto la coscienza sociale
 va  sempre  piu'  avvertendo  circa l'inderogabilita' di una rigorosa
 tutela della terzieta' giudice-pretore";
      che  pertanto  non vengono addotti nuovi profili o argomenti, ma
 ribaditi gli auspici gia' rivolti da questa Corte al legislatore;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400,  e  3  l.  27
 luglio 1984, n. 397, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore
 di Gravina  di  Puglia  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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