N. 477 SENTENZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Regione
 Sardegna - Comitato per la programmazione - Componenti Indennita' -
 Cessazione della materia del contendere.  (Legge 21 luglio-26 ottobre
 1977).  (Cost., art. 97; st. Sardegna, art. 3)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 approvata il 21 luglio 1977, riapprovata il 26 ottobre  1977,  avente
 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 luglio
 1976, n.  34,  concernente  'Misura  delle  indennita'  spettanti  ai
 componenti  il  Comitato  per  la  programmazione  di  cui alla legge
 regionale  1›  agosto  1975,  n.  33'",  promosso  con  ricorso   del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  notificato il 22 novembre
 1977, depositato in cancelleria il 29 novembre successivo ed iscritto
 al n. 35 del registro ricorsi 1977;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  22  novembre  1977 il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale  nei  confronti  della  legge  approvata dalla Regione
 Sardegna il 21 luglio 1977, e riapprovata il 26 ottobre 1977, recante
 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 luglio 1976 n. 34 concernente
 'Misura delle indennita' spettanti ai componenti il Comitato  per  la
 programmazione di cui alla l.r. 10 agosto 1975 n. 33'".
    Sostiene  il  ricorrente  che  l'elevamento  - previsto dall'art.1
 della legge impugnata - da 35 mila a 50 mila lire della  medaglia  di
 presenza  spettante  ai  componenti il Comitato per la programmazione
 per ogni giornata di seduta viola i principi di  imparzialita'  e  di
 buon  andamento della Amministrazione, sia a causa del divario che si
 crea rispetto  ai  compensi  stabiliti  dalle  leggi  statali  per  i
 componenti gli organi collegiali operanti nelle amministrazioni dello
 Stato, anche con ordinamento autonomo, sia,  per  converso,  a  causa
 della sostanziale equiparazione che si determina tra la somma mensile
 delle medaglie di  presenza  (calcolata  sulla  base  di  tre  sedute
 settimanali)   e   la   retribuzione  mensile  massima  spettante  ai
 dipendenti della Regione.
    Le   norme   impugnate   contravverrebbero  inoltre  all'indirizzo
 politico-economico di contenimento della  spesa  pubblica,  violando,
 anche  sotto questo profilo, l'art. 97 Cost., nonche' il limite degli
 interessi nazionali posto dall'art. 3 dello Statuto Sardo.
    La Regione non si e' costituita.
    Nelle  more  del  presente  giudizio e' stata peraltro approvata e
 promulgata la legge regionale 7 agosto 1981 n. 27, recante "Ulteriori
 modifiche  alla  l.r.  13  luglio 1976 n. 34. Misura delle indennita'
 spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla
 l.r.  1›  agosto  1975 n. 33", con la quale (art.1) ai componenti del
 Comitato che non risiedono nel Comune dove esso si riunisce e'  stata
 attribuita  una  diaria pari a quella spettante, ai sensi dell'art. 1
 della legge 26 luglio 1978 n. 417, agli impiegati statali di  cui  al
 punto  2 della Tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973 n. 836,
 e (art.2) il numero  massimo  delle  sedute  del  Comitato  e'  stato
 fissato  in  diciotto  per  ciascun mese. L'aumento della medaglia di
 presenza per i componenti del Comitato e' stato invece omesso.
    Con  nota  n. 175 in data 5 gennaio 1982 la Regione, sostenendo di
 essersi implicitamente uniformata, con l'approvazione di detta legge,
 ai  rilievi  governativi, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio di
 adoperarsi  affinche'  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte   sia
 dichiarata  la cessazione della materia del contendere. In udienza la
 difesa dello Stato ha aderito a questa tesi.
                         Considerato in diritto
    Come   riferito   in   narrativa,   la   Regione   Sardegna,   con
 l'approvazione della legge 7 agosto 1981 n. 27, si e' sostanzialmente
 conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio.
    Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
 cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0660