N. 479 SENTENZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Accademie e biblioteche con sede nel territorio siciliano Acquisto di
 beni immobili e accettazione di lasciti e donazioni - Potere
 autorizzativo - Spettanza alla regione siciliana Annullamento del
 decreto presidenziale concernente autorizzazione all'Accademia
 Gioenia, in Catania, ad accettare una eredita'
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
 3  settembre  1980,  depositato  in  Cancelleria  il   10   settembre
 successivo  ed  iscritto  al  n.  25  del  registro ricorsi 1980, per
 conflitto di attribuzione sorto a  seguito  del  d.P.R.  14  novembre
 1979,  n.  940,  avente  per  oggetto:  "Autorizzazione all'Accademia
 Gioenia di Catania ad accettare una eredita'";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Udito  l'avv. Antonino Sansone per la Regione Sicilia e l'Avvocato
 dello Stato Giorgio Azzariti per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con atto notificato il 3 settembre 1980 il Presidente della
 Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto  di  attribuzioni
 contro  la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnando il d.P.R.
 14 novembre 1979 n. 940, col quale l'Accademia Gioenia, con  sede  in
 Catania, e' stata autorizzata ad accettare un'eredita'.
    Assume   il   ricorrente   che  il  detto  provvedimento  lede  le
 prerogative della  Regione  violando:  a)  l'art.  14  dello  Statuto
 speciale,   che   attribuisce   alla   Regione  siciliana  competenza
 legislativa esclusiva in materia di  "istruzione  elementare,  musei,
 biblioteche, accademie", e il correlativo art. 20, che attribuisce al
 governo   regionale   le   corrispondenti   funzioni   esecutive    e
 amministrative;  b)  l'art. 1 delle norme di attuazione in materia di
 accademie e biblioteche, approvate con d.P.R. 30 agosto 1975 n.  635,
 che  devolve alla Regione le attribuzioni dello Stato in tale materia
 e dispone nell'ultimo comma che "la vigilanza e la  tutela  spettanti
 alle  amministrazioni  dello Stato sugli enti e sugli istituti locali
 esistenti  nel  territorio  della  Regione  siciliana,  che  svolgono
 attivita'    previste    nel    primo    comma,    sono    esercitate
 dall'amministrazione regionale".
    Ne'  si  puo'  sostenere,  sempre ad avviso del ricorrente, che il
 riferimento dell'art. 1, ultimo comma, di dette norme  di  attuazione
 sia  limitato ai controlli generali e tipici, mentre l'autorizzazione
 ad acquisti immobiliari o all'accettazione di liberalita' da parte di
 enti pubblici o privati e' "una figura particolarissima di controllo"
 inerente al regime comune a tutte le persone giuridiche, quali che ne
 siano  la  natura  e gli scopi istituzionali. Invero, dal terzo comma
 dell'art. 1,  che  riserva  esplicitamente  allo  Stato  "una  figura
 atipica   di   controllo,   qual'e'   indubbiamente  l'autorizzazione
 all'esportazione di opere d'arte, prevista dall'art. 36  della  legge
 n.  1089  del  1939,  si  argomenta  che ricadono fra le attribuzioni
 regionali in generale tutte le forme di controllo, senza possibilita'
 di  distinguere  tra  controlli tipici e controlli atipici. In questo
 senso si ritiene di trovare conforto nella sentenza 6  dicembre  1977
 n. 140 di questa Corte.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   dello   Stato,
 contestando entrambe le tesi sostenute dalla regione ricorrente.
    Per  quanto  riguarda  la  pretesa  violazione degli artt. 14 e 20
 dello Statuto regionale, l'Avvocatura, appellandosi  essa  pure  alla
 sentenza  n.  140  del  1977  di  questa  Corte,  obietta  che non e'
 determinante  il  ricorso  alle  norme  statutarie   che   contengono
 "generiche previsioni di una competenza regionale propria".
    Per   quanto   concerne  la  pretesa  violazione  delle  norme  di
 attuazione  in  materia  di  accademie  e  biblioteche,  si   osserva
 anzitutto  che  la  citata sentenza n. 140 del 1977 non e' invocata a
 proposito dalla regione siciliana per  argomentare  dal  terzo  comma
 dell'art.  1 un generale trasferimento alla regione di tutte le forme
 di controllo, tipiche e atipiche, sugli enti che  svolgono  attivita'
 in  questa  materia,  escluse soltanto quelle espressamente riservate
 allo Stato. Invero la funzione riservata allo Stato dal  terzo  comma
 dell'art.  1  delle  norme  di attuazione, cioe' il rilascio di nulla
 osta all'esportazione di cose di interesse artistico e  storico,  non
 e'  una  figura  atipica  di  controllo,  bensi'  un  tipico  atto di
 amministrazione attiva. Questo rilievo porta a concludere, proprio in
 base  al  criterio statuito dalla sentenza n. 140, che le funzioni di
 vigilanza  e  tutela  attribuite  alla  regione   dall'ultimo   comma
 dell'art.  1  comprendono  soltanto  i  controlli tipici, ai quali e'
 estranea l'autorizzazione agli acquisti.
    In  secondo  luogo  l'Avvocatura  contesta,  piu' radicalmente, la
 stessa riferibilita' dell'attivita' svolta dall'Accademia Gioenia  di
 scienze  naturali  alle materie previste dall'art. 14, lett. r) dello
 statuto regionale, per le  quali  sono  state  emanate  le  norme  di
 attuazione   di   cui   al   d.P.R.  n.  635  del  1975.  L'attivita'
 dell'istituzione di  cui  trattasi  e'  rivolta  a  fini  di  ricerca
 scientifica e di formazione post-universitaria, e cio' - superando il
 dato puramente nominalistico della denominazione assunta -  porta  ad
 annoverarla  nelle  materie  dell'"istruzione  media e universitaria"
 oggetto della competenza legislativa concorrente  prevista  dall'art.
 17  dello statuto. Risultano quindi inapplicabili le norme del d.P.R.
 n.  635,  mentre  le  norme  di  attuazione  cui  si  dovrebbe   fare
 riferimento   -   cioe'  appunto  quelle  in  materia  di  istruzione
 universitaria e post-universitaria - non sono state  ancora  emanate,
 restando ferma pertanto la competenza dello Stato, e precisamente del
 Ministero della pubblica istruzione, dal quale in  effetti  e'  stata
 istruita  la domanda di autorizzazione accolta dal decreto impugnato.
    L'Avvocatura conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  conflitto  di attribuzioni sollevato col ricorso di cui
 sopra ha per oggetto  la  spettanza  del  potere  di  autorizzare  le
 accademie e le biblioteche ad acquistare beni immobili e ad accettare
 liberalita'.
    Il ricorso e' fondato.
    Gia'  gli  artt.  14  lett.  r)  e 20 dello statuto speciale della
 Sicilia, richiamati dalla difesa della Regione, i quali  sottopongono
 le  accademie  e  le biblioteche "per molteplici aspetti ai poteri di
 supremazia"  della  Regione  (competenza  legislativa   esclusiva   e
 correlative  funzioni  esecutive  e  amministrative),  forniscono  un
 indice positivo di trasferimento  all'amministrazione  regionale  del
 potere  di  cui si controverte: indice non decisivo, ma di valore non
 trascurabile, come ha riconosciuto, in un altro contesto, la sentenza
 n. 62 del 1973 di questa Corte.
    Risolutivo  e' l'art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 agosto 1975 n.
 635, portante  "norme  di  attuazione  dello  statuto  della  Regione
 siciliana  in  materia  di accademie e biblioteche",il quale dispone:
 "L'amministrazione regionale esercita nel  territorio  della  regione
 siciliana,  le  attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
 Stato in materia di biblioteche e accademie".
    Di  fronte  a  questa  norma  hanno  scarso peso le argomentazioni
 svolte in opposti sensi dalla difesa della Regione e  dall'Avvocatura
 dello  Stato  sulla  base dell'ultimo comma dell'articolo citato, che
 conferisce all'amministrazione regionale "la vigilanza  e  la  tutela
 spettanti  alle  amministrazioni  dello  Stato  sugli  enti  e  sugli
 istituti locali esistenti nel territorio della regione siciliana, che
 svolgono  attivita'  previste  nel  primo comma". Questa disposizione
 integra la norma del primo comma con riferimento alla  categoria  dei
 controlli  generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e
 dalle giunte provinciali amministrative. Ma che  tale  categoria  non
 comprenda  l'autorizzazione  agli acquisti e' un rilievo inconferente
 ai fini della questione oggetto del ricorso in esame,  posto  che  la
 detta   autorizzazione   -  sia  essa  "una  particolarissima  figura
 (atipica) di controllo" (C. cost. n. 139 del 1972) oppure  un  potere
 di  amministrazione  attiva  -  rientra  nelle "attribuzioni" statali
 trasferite alla Regione ai sensi del primo comma.
    2.  -  Contro questa interpretazione dell'art. 1, primo comma, del
 decreto n. 635 l'Avvocatura oppone  l'argomento  a  contrario  a  suo
 avviso  ricavabile  dal  d.P.R.  n.  636  di pari data, in materia di
 "pubblica beneficenza e di opere pie" (art. 14 lett. m) dello statuto
 regionale), che include esplicitamente nelle funzioni trasferite alla
 Regione anche il potere di autorizzazione agli acquisti nei confronti
 delle  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ma la ratio
 che giustifica il trasferimento del potere alla Regione  in  rapporto
 agli  enti  operanti  nella materia di cui alla lett. m) dell'art. 14
 dello statuto regionale  vale  anche  per  gli  enti  operanti  nelle
 materie  di cui alla lett. r). Invero per tutti gli enti di interesse
 locale e per le persone giuridiche private, quali che ne siano i fini
 istituzionali,    l'autorizzazione    agli    acquisti   ha   assunto
 prevalentemente, gia' con la legge n. 218 del  1896  e  poi  con  gli
 artt.  17 cod. civ. e 5 delle relative disposizioni di attuazione, la
 funzione tutoria di controllo  della  convenienza  dell'acquisto  per
 l'ente  e di protezione della famiglia del testatore o donante contro
 liberalita' eccessive a terzi.
    Percio'  il  d.P.R.  n.  636 del 1975 non autorizza il prospettato
 argomento a contrario per le  materie  di  cui  al  decreto  n.  635;
 comunque  siffatto  argomento e' svalutato dall'art. 15 del d.P.R. n.
 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni a statuto  ordinario  le
 funzioni   amministrative   concernenti   l'acquisto  di  immobili  e
 l'accettazione di liberalita' da parte degli  enti  e  delle  persone
 giuridiche  di  cui  all'art.  13,  cioe'  degli enti pubblici locali
 operanti nelle materie contemplate dal decreto, tra  i  quali  l'art.
 49, terzo comma, annovera anche le istituzioni culturali di interesse
 locale operanti nel  territorio  regionale.  E'  vero,  come  osserva
 l'Avvocatura,  che il d.P.R. n. 616 del 1977 non e' applicabile nella
 specie, trattandosi di un'istituzione culturale di dimensioni  locali
 operante  nel  territorio  di  una regione a statuto speciale. Non di
 meno esso costituisce un indice ermeneutico concludente nel senso che
 l'art.  1,  primo  comma, del d.P.R. n. 635 del 1975 comprende tra le
 attribuzioni statali  trasferite  alla  Regione  siciliana  anche  il
 potere  autorizzativo  di  cui  e' causa. Non si puo' pensare che una
 istituzione   culturale   di   interesse   locale   debba    chiedere
 l'autorizzazione   ad   accettare   un'eredita'   all'amministrazione
 regionale, se  situata  nel  territorio  di  una  regione  a  statuto
 ordinario,  e  debba  invece ancora chiederla allo Stato se insediata
 nel territorio della regione siciliana.
    3.  -  Dal  fatto  che  la  domanda  di  autorizzazione  e'  stata
 presentata  dall'ente  interessato  al   Ministero   della   pubblica
 istruzione (e non a quello per i beni culturali) l'Avvocatura trae un
 ultimo argomento per sostenere che, in ragione dell'attivita'  svolta
 nel    campo   della   ricerca   scientifica   e   della   formazione
 post-universitaria, l'Accademia  Gioenia  deve  essere  annoverata  -
 superando il dato puramente nominalistico della denominazione assunta
 - nella materia dell'istruzione  universitaria  di  cui  all'art.  17
 lett. d) dello statuto regionale, estranea alle previsioni del d.P.R.
 n. 635 del 1975 e per la quale il Governo non ha ancora provveduto  a
 emanare  specifiche  norme  di  attuazione,  onde  in tale materia il
 potere di cui si discute sarebbe tuttora riservato allo Stato.
    Ma  il  comportamento  dell'ente in oggetto non puo' evidentemente
 giustificare  la   svalutazione,   tentata   dall'Avvocatura,   della
 qualifica  di  "accademia" ad esso attribuita dallo statuto approvato
 con d.P.R. 24 novembre  1948  n.  1549.  Le  accademie  che  svolgono
 attivita'  di ricerca scientifica si distinguono dagli altri istituti
 di studi  superiori  operanti  nel  medesimo  campo,  oltre  che  per
 l'origine, per le peculiari finalita', inerenti alla promozione della
 ricerca scientifica, che esse si propongono (conferimento  di  premi,
 borse  di  studio,  ecc.), nonche' per peculiari criteri di selezione
 dei propri membri.
    Del  resto la distinzione, operante a livello dell'amministrazione
 statale, tra accademie e istituti di istruzione universitaria, le une
 rientranti  nella  competenza del Ministero per i beni culturali, gli
 altri nella competenza del Ministero della pubblica istruzione (o, in
 prospettiva,  della ricerca scientifica), non si riproduce al livello
 dell'amministrazione regionale siciliana. L'art. 8  del  testo  unico
 delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della
 Regione siciliana, approvato con d.p.reg. 28  febbraio  1979  n.  70,
 concentra   le  due  materie  nel  medesimo  assessorato,  denominato
 "Assessorato dei  beni  culturali  ed  ambientali  e  della  pubblica
 istruzione".
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che spetta alla Regione siciliana il potere di autorizzare
 le accademie e  le  biblioteche  aventi  sede  nel  territorio  della
 Sicilia all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di lasciti e
 donazioni; e in conseguenza annulla il d.P.R.
 14  novembre  1979  n. 940 ("Autorizzazione all'Accademia Gioenia, in
 Catania, ad accettare una eredita'").
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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