N. 484 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza sociale - Soggetti il cui rapporto di lavoro
 pubblico sia stato risolto o abbia avuto termine per motivi politici
 e sindacali - Ricostruzione della posizione assicurativa -
 Esclusione.  (Legge 15 febbraio 1974, n. 36, art. 1).  (Cost., art.
 3)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15
 febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei  lavoratori  dipendenti  il
 cui  rapporto  di  lavoro  sia  stato  risolto  per motivi politici e
 sindacali), promossi con le ordinanze emesse il  22  marzo  1984  dal
 Pretore  di  Modena  e  il  24 settembre 1984 dal Pretore di Bologna,
 iscritte rispettivamente ai nn. 910 e  1232  del  registro  ordinanze
 1984  e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328
 dell'anno 1984 e n. 65- bis dell'anno 1985;
    Visti  gli  atti  di costituzione di Ferrari Muzio e dell'I.N.P.S.
 nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  i Pretori di Modena e Bologna, con ordinanze emesse
 rispettivamente il 22 marzo 1984 (R.O. n. 910/84) ed il 24  settembre
 1984  (R.O.  n.  1232/84),  hanno  sollevato questione incidentale di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974,
 n.  36,  nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., esclude
 la ricostruzione  della  posizione  assicurativa  di  coloro  il  cui
 rapporto   di  lavoro  pubblico  sia  stato  risolto  o  abbia  avuto
 altrimenti termine, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni
 addotte, per motivi di credo politico, sindacale o religioso, sebbene
 essi, alla pari dei lavoratori con rapporto privato -  ai  quali  e',
 invece,  concesso  il  beneficio  di  detta  ricostruzione  - fossero
 soggetti  all'assicurazione  generale  obbligatoria  dei   lavoratori
 dipendenti, gestita dall'I.N.P.S.;
      che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si
 sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata del  giudizio  promosso
 con  l'ordinanza  del  Pretore di Modena, concludendo i primi due nel
 senso dell'infondatezza  della  questione  e  quest'ultima  in  senso
 opposto;
      che la questione appare manifestamente infondata;
      che,   invero,   a  prescindere  dalla  circostanza  eccezionale
 dell'assoggettamento di rapporti  di  lavoro  pubblico  (quali  sono,
 nella   fattispecie,   ad   avviso  dei  giudici  remittenti,  quelli
 relativamente ai quali si  verificarono  le  vicende  risolutorie  in
 questione),  il  diverso  trattamento censurato trova giustificazione
 nella  diversita'  che,  nonostante  il   tendenziale   processo   di
 avvicinamento,  sono  pur  sempre ravvisabili, fra rapporto di lavoro
 pubblico e rapporto di lavoro privato, giusti  i  principi  posti  da
 questa  Corte  in  materia  e  ripetutamente  ribaditi  (v. sentt. n.
 209/75; n. 49/76;
 n. 194/76 ecc.);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1 della  legge  15  febbraio  1974,  n.  36,
 sollevata,  in  riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Modena e
 Bologna con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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