N. 487 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Invalidi di guerra o per servizio - Assegno integrativo Mancata estensione agli invalidi civili. (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, primo comma). (Cost., art. 3, primo comma)(GU n.18 del 4-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimia' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1986 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Milano - giudice del lavoro - ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui, secondo una corretta interpretazione della normativa che regola la materia, non estende agli invalidi civili - totalmente inabili e non deambulanti - l'assegno integrativo previsto a favore degli invalidi di guerra che si trovino nelle stesse condizioni dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per preteso contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, in quanto situazioni eguali riceverebbero diverso trattamento normativo; considerato che la norma de qua evidenzia una differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e gli invalidi di guerra, che deve essere ravvisata nell'obiettiva diversita' dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai fatti bellici, comportanti anche un elemento risarcitorio, estraneo alla ipotesi dell'invalidita' civile; estremo questo piu' volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte; che, a favore degli invalidi per servizio, la vigente normativa ha esteso l'assegno integrativo di cui all'art. 6 del gia' citato d.P.R. n. 834 del 1981, cosi' esplicitando ulteriormente la ratio della esclusione degli invalidi civili dal cennato beneficio; che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo non possono essere considerate omogenee, sicche' non puo' dirsi violato il disposto dell'art. 3, primo comma, della Costituzione; che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano, giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0670