N. 489 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Potere di annullamento degli atti impugnati - Esclusione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739). (Cost., art. 113)(GU n.18 del 4-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1a serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gattoni Aldo ed avente per oggetto l'avviso di accertamento del valore di un bene oggetto di compravendita la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza dell'11 maggio 1987 (reg. ord. n. 399 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 113 Cost., questione di legittimita' costituzionale "delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non attribuiscono alle commissioni tributarie il potere di annullamento degli atti impugnati"; in sostanza, riteneva la Commissione che il potere di disapplicazione, e non anche quello di annullamento, degli atti dell'Ammi- nistrazione finanziaria menomassero la garanzia giurisdizionale; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilita' o la non fondatezza della questione; Considerato che la questione e' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, poiche' la Commissione rimettente, limitandosi a dire che il contribuente ha impugnato l'avviso d'accertamento "perche' del tutto infondato in fatto e in diritto", non spiega minimamente perche' la dichiarazione di incostituzionalita' delle norme impugnate determinerebbe l'accoglimento della pretesa del contribuente stesso; che, peraltro, nel merito, la censura e' inconsistente giacche' l'art. 113 Cost. non prescrive che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non avendo eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di quella tutela (v. sent. nn. 46 e 12 del 1974, 138 del 1968); Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0672