N. 489 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Potere di
 annullamento degli atti impugnati - Esclusione.  (D.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).
 (Cost., art. 113)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
 modificato  dal  d.P.R.  3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
 correttive del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636,
 concernente   la   revisione   della   disciplina   del   contenzioso
 tributario), promosso con ordinanza emessa  l'11  maggio  1987  dalla
 Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 399 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 39, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gattoni Aldo
 ed avente per oggetto l'avviso di accertamento del valore di un  bene
 oggetto  di compravendita la Commissione tributaria di primo grado di
 Verbania, con ordinanza dell'11 maggio 1987 (reg.  ord.  n.  399  del
 1987),  sollevava,  in  riferimento  all'art. 113 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale "delle norme del d.P.R. 26  ottobre  1972
 n.  636,  modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non
 attribuiscono alle commissioni tributarie il potere  di  annullamento
 degli  atti  impugnati";  in sostanza, riteneva la Commissione che il
 potere di disapplicazione, e non anche quello di annullamento,  degli
 atti  dell'Ammi-  nistrazione  finanziaria  menomassero  la  garanzia
 giurisdizionale;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, costituitasi,
 chiedeva dichiararsi l'inammissibilita' o  la  non  fondatezza  della
 questione;
    Considerato  che  la questione e' manifestamente inammissibile per
 difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, poiche' la
 Commissione  rimettente,  limitandosi  a  dire che il contribuente ha
 impugnato l'avviso d'accertamento "perche'  del  tutto  infondato  in
 fatto  e in diritto", non spiega minimamente perche' la dichiarazione
 di   incostituzionalita'   delle   norme   impugnate   determinerebbe
 l'accoglimento della pretesa del contribuente stesso;
      che,  peraltro, nel merito, la censura e' inconsistente giacche'
 l'art. 113 Cost. non prescrive che contro  l'atto  amministrativo  il
 cittadino  abbia  la  facolta'  di invocare la tutela giurisdizionale
 nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non avendo eliminato
 il  potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia
 di quella tutela (v. sent. nn. 46 e 12 del 1974, 138 del 1968);
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale delle  norme  del  d.P.R.  26  ottobre  1972  n.  636,
 modificato   dal   d.P.R.  3  novembre  1981  n.  739,  sollevata  in
 riferimento all'art. 113 Cost. dalla Commissione Tributaria di  primo
 grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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