N. 490 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Cittadinanza - Straniero che abbia contratto matrimonio con una
 cittadina italiana - Acquisto automatico della cittadinanza italiana
 - Esclusione.  (Legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, secondo comma;
 legge 21 aprile 1983, n. 123, art. 7).  (Cost., art. 3)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 10, secondo
 comma, della  legge  13  giugno  1912,  n.  555  (Sulla  cittadinanza
 italiana),  e  dell'art.  7  della  legge  21  aprile  1983,  n.  123
 (Disposizioni in materia di  cittadinanza),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  15  gennaio 1987 dal T.A.R. della Liguria, iscritta al n.
 374 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 36, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria,
 nel giudizio promosso  da  Joseph  Majabo,  diretto  ad  ottenere  la
 concessione  della  cittadinanza italiana automaticamente per effetto
 del  matrimonio  contratto  con  cittadina  italiana,  dubita   della
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  secondo comma, legge 13
 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui esclude che lo  straniero,  che
 abbia  contratto  matrimonio  con  una  cittadina  italiana, acquisti
 automaticamente la cittadinanza italiana;  ed,  in  via  subordinata,
 nell'ipotesi  di  rigetto della suddetta questione, dell'art. 7 della
 legge 21 aprile 1983 n. 123 nella parte in cui non prevede  che,  nel
 periodo  transitorio,  lo straniero che, nel periodo di vigenza della
 legge n. 555/1912,  abbia  contratto  matrimonio  con  una  cittadina
 italiana,  possa  optare per l'automatico acquisto della cittadinanza
 italiana;
      che,  a  parere  del  remittente,  risulterebbe violato l'art. 3
 Cost. per la disparita' di trattamento che si verifica tra  la  donna
 straniera  sposata  ad  un  italiano che, per effetto del matrimonio,
 acquista  automaticamente  la  cittadinanza  del  marito,  e   l'uomo
 straniero che, sposato ad una italiana, acquista la cittadinanza solo
 per effetto del decreto presidenziale;
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha  concluso  nel   senso
 dell'inammissibilita'   della   questione  e,  subordinatamente,  per
 l'infondatezza della medesima;
    Considerato  che  il  principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
 Cost. si riferisce espressamente ai soli  cittadini  e  vale  per  lo
 straniero  solo  quando trattasi di tutelare i diritti fondamentali e
 che tale non e' l'acquisto della cittadinanza italiana;
      che    il   principio   dell'automatismo   nell'acquisto   della
 cittadinanza italiana, come nella perdita della stessa, valido per la
 donna,  si  poggiava  sulla  concezione,  imperante nel momento della
 emanazione della legge  del  1912,  della  inferiorita'  della  donna
 rispetto all'uomo e, addirittura, nella prima come persona non avente
 la completa capacita' giuridica;
      che detta concezione e' venuta a contrastare con la Costituzione
 che attribuisce pari dignita'  sociale  a  tutti  i  cittadini  senza
 distinzione  di  sesso e regola il matrimonio in base al principio di
 uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
      che,   quindi,   va   dato   il   giusto  valore  alla  volonta'
 dell'interessata e che, in varie occasioni, questa Corte ha  ritenuto
 costituzionalmente illegittime le norme fondate sull'automatismo;
      che  il  legislatore  si  e'  ispirato  ai principi affermati da
 questa Corte  nell'emanare  la  legge  n.  123  del  1983  disponendo
 all'art.  3  che la cittadinanza, sia per la donna che per l'uomo, si
 acquista con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  su  istanza
 dell'interessato;
      che  la  parita'  tra i sessi, in aderenza alla Costituzione, e'
 affermata in senso contrario all'automatismo;
      che,  pertanto, la questione principale si palesa manifestamente
 infondata;
      che  egualmente  infondata  e' la questione relativa all'art. 7,
 della citata legge n. 123 del 1983, essendo riservata al  legislatore
 la  disciplina  delle situazioni transitorie e che, per essa, sarebbe
 stato   irrazionale   stabilire   il   principio    dell'automatismo,
 disconosciuto proprio dalla legge;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondate  le  questioni  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 10, secondo comma,  della  legge  13  giugno
 1912,  n.  555,  e  dell'art.  7  della  legge 21 aprile 1983 n. 123,
 sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. della  Liguria
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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