N. 491 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Istruzione penale - Richiesta di istruzione formale Valutazione del
 p.m. sulla evidenza della prova - Controllo giurisdizionale.  (Cod.
 proc. pen., art. 389, terzo comma).  (Cost., art. 25, primo comma)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 389, terzo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  26  febbraio  1986  dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma,
 iscritta al n. 219 del registro ordinanze  1986  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  28, prima serie speciale,
 dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Giudice  istruttore  del Tribunale di Roma, con
 ordinanza del 26 febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.
 25,  primo  comma,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 dell'art. 389, terzo comma, del  codice  di  procedura  penale,  "nei
 limiti  in  cui,  nell'interpretazione della Corte di cassazione, non
 consente alcun controllo giurisdizionale  circa  la  valutazione  del
 P.M.  sulla evidenza della prova quando lo stesso richiede procedersi
 con istruzione formale",  e  cio'  perche'  la  Corte  di  cassazione
 avrebbe "sempre affermato... l'assoluta insindacabilita' da parte del
 G.I. dell'apprezzamento del P.M. sull'evidenza della prova";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile e
 comunque non fondata;
    Considerato  che  - contrariamente a quanto asserito dal giudice a
 quo - la scelta del rito formale da parte del pubblico  ministero  e'
 sempre sottoponibile dal giudice istruttore, attraverso il meccanismo
 del conflitto di competenza (artt. 51 e 54 del  codice  di  procedura
 penale),   al   controllo   della   Corte  di  cassazione,  controllo
 preordinato, appunto, a verificare, quando occorra, se  sussistano  o
 no le condizioni che impongono al pubblico ministero di procedere con
 istruzione sommaria "in ogni caso in cui la prova  appare  evidente",
 cioe'  -  come precisa la costante interpretazione della stessa Corte
 di cassazione - "in ogni caso in cui gli elementi probatori  emergono
 dagli  atti  con carattere di immediatezza e di veridicita', rendendo
 cosi' superflui ulteriori, particolari approfondimenti";
      e  che,  non avendo provveduto il Giudice istruttore a sollevare
 conflitto   di   competenza,   un   sindacato   sulla    legittimita'
 costituzionale della norma censurata, richiesto prima che il relativo
 conflitto sia stato risolto dalla Corte di  cassazione,  comporta  la
 prospettazione di una questione meramente eventuale;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di
 procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma,
 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma  con
 ordinanza del 26 febbraio 1986.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0674