N. 494 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Poste e
 telecomunicazioni - Aziende dipendenti - Personale Trattamento
 economico iniziale.  (Legge 3 aprile 1979, n. 101, artt. 17 e 41).
 (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97)
(GU n.18 del 4-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 41 della
 legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del  personale  delle
 aziende    dipendenti    dal    Ministero   delle   poste   e   delle
 telecomunicazioni e relativo trattamento  economico"),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  26  gennaio  1987 dal Tribunale amministrativo
 regionale del Lazio, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 44, prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
 ordinanza 26 gennaio 1987, ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., degli
 artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101  ("Nuovo  ordinamento
 del  personale  delle  aziende dipendenti dal Ministero delle poste e
 delle telecomunicazioni e  relativo  trattamento  economico"),  nella
 parte   in   cui  dispongono  per  talune  categorie  di  dipendenti,
 l'attribuzione   di   uno   stipendio   iniziale   della    categoria
 immediatamente inferiore a quella d'inquadramento;
      che   tale   questione  e'  analoga  ad  altre  gia'  dichiarate
 manifestamente infondate con ordinanza 23 dicembre 1987, n. 601;
      che  non  sono  stati  dedotti  motivi nuovi che possano indurre
 questa Corte a discostarsi da tale decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3  aprile  1979,  n.  101
 ("Nuovo  ordinamento  del  personale  delle  aziende  dipendenti  dal
 Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e      relativo
 trattamento  economico"),  sollevata  con l'ordinanza 26 gennaio 1987
 (r.o. n. 545 del 1987) del  Tribunale  amministrativo  regionale  del
 Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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