N. 494 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Poste e telecomunicazioni - Aziende dipendenti - Personale Trattamento economico iniziale. (Legge 3 aprile 1979, n. 101, artt. 17 e 41). (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97)(GU n.18 del 4-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza 26 gennaio 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella parte in cui dispongono per talune categorie di dipendenti, l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella d'inquadramento; che tale questione e' analoga ad altre gia' dichiarate manifestamente infondate con ordinanza 23 dicembre 1987, n. 601; che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre questa Corte a discostarsi da tale decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), sollevata con l'ordinanza 26 gennaio 1987 (r.o. n. 545 del 1987) del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0677