COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 marzo 1988, n. 144 

  Modifiche ed integrazioni alle direttive relative al Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
(GU n.106 del 7-5-1988)
 
 Vigente al: 22-5-1988  
 

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che istituisce presso il Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  il  "Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica", da amministrarsi con gestione fuori bilancio  ai  sensi
dell'art.  9  della legge 25 novembre 1971, n. 1041, i cui interventi
hanno per oggetto programmi di imprese riguardanti  le  attivita'  di
progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione;
  Vista  la  propria  delibera  del  30  marzo 1982, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1982, n. 119, con la quale sono state
stabilite  le condizioni di ammissibilita' agli interventi del Fondo,
indicate le priorita' degli stessi in rapporto alle esigenze generali
dell'economia  nazionale  e  definiti  i  criteri  per  le  modalita'
dell'istruttoria;
  Vista  la  propria  delibera  del 4 febbraio 1983, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1983, n. 65, con la  quale  e'  stato
precisato  che  la  tematica  elettronica  "automazione industriale e
sistemi di controllo anche per applicazioni speciali" e' inclusa  tra
le priorita' anche quando sia sviluppata da imprese meccaniche;
  Viste  le  proprie  delibere del 20 dicembre 1984, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1985, n. 72, e del  10  luglio  1985,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1985, n. 200, con
le quali sono stati ritenuti ammissibili con  priorita'  ai  benefici
del  Fondo  anche  i programmi rientranti rispettivamente nei settori
"Ciclomotori, motocicli e loro componenti" ed "Agro-industriale";
  Vista  la  propria  delibera  del  2  maggio 1985, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1985, n. 141, con la quale le parole
di   cui   al  punto  1.1  della  delibera  30  marzo  1982  "imprese
industriali"  sono  state   sostituite   con   "imprese   industriali
produttrici  di beni e servizi", ed e' stato stabilito che le piccole
e medie imprese, individuate ai sensi della propria delibera  dell'11
giugno  1979,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1979,
n. 179, cui e' riservata una quota del 20% degli  stanziamenti  annui
di  bilancio,  possono accedere al Fondo prescindendo dalle priorita'
settoriali e dalle relative tematiche;
 Vista  la  propria  delibera  del  30  marzo  1983, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1983, n.  126,  con  la  quale  sono
state   impartite   al   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  direttive  in   ordine   all'istruttoria   e   alla
valutazione  dei  programmi  di  imprese, mediante la classificazione
degli stessi, sulla base di una serie di elementi analitici,  in  tre
livelli,  denominati  "basso,  medio ed elevato", cui corrisponde una
percentuale di intervento del Fondo pari rispettivamente al 35%,  45%
e  55%  dei costi ammissibili, aumentabile dal CIPI di quindici punti
percentuali, nel caso di programmi di eccezionale importanza  per  il
Paese;
  Visto  l'art.  1,  lettera  d),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n.  611/1986  relativo  all'approvazione  dell'elenco  dei
decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo
e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
  Vista  la  nota  n.  113151  del  25  febbraio 1988 con la quale il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto
di  apportare  alcune  modifiche  alle  direttive  del  Comitato,  in
particolare  alla   delibera   del   30   marzo   1983,   riguardanti
l'istruttoria   e   la   valutazione  dei  programmi  di  innovazione
tecnologica;
  Ravvisata,  ai fini dell'indicazione di nuove priorita', l'esigenza
generale dell'economia  nazionale  di  consolidare  ed  ulteriormente
migliorare  la  posizione  di quella parte della struttura produttiva
del Paese che gia' oggi ha un elevato interscambio estero, attraverso
innovazioni che consentano all'impresa di superare il difficile esame
costituito dall'intrinseca competitivita' dei  prodotti  sui  mercati
internazionali;
  Ravvisata   altresi'   l'opportunita'   che  siano  incentivate  le
innovazioni industriali capaci di contribuire in misura significativa
al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
  Ritenuto  inoltre opportuno disporre di un quadro complessivo degli
interventi posti in essere dalla competente amministrazione  al  fine
di  una  valutazione  circa  gli  obiettivi, l'efficacia delle misure
d'intervento, nonche' la validita'  dei  criteri  e  delle  procedure
anche  con riferimento all'adempimento di cui all'art. 17 della legge
n. 46/1982;
                              Delibera:
  1.  La delibera del 30 marzo 1983 viene modificata ed integrata nei
seguenti punti:
     a) Al punto 1 sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' al loro
positivo impatto ambientale".
     b)  Al  punto  2  le  parole: "livello alto, medio o basso" sono
sostituite  con  le   parole:   "livello   innovativo   o   altamente
innovativo".
     c)  Il  successivo  capoverso  del  punto  2  e'  sostituito dal
seguente:
  "A  ciascuno  dei  due  livelli  che  sara' indicato nella delibera
adottata   dal   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato  ai  sensi  dell'art. 16, secondo comma, della legge
predetta, corrispondera' una percentuale  di  intervento  del  Fondo,
prendendo  a  base  la forma di finanziamento pari rispettivamente al
35% od al 55% dei costi ammissibili".
     d)  Di  seguito  alla  lettera  i)  del medesimo punto 2 vengono
aggiunte le seguenti lettere:
     "l) i riflessi del programma di innovazione sulla bilancia
             commerciale, valutati secondo i criteri:
         l.a eventuale riduzione delle importazioni conseguente alla
             disponibilita'  di  prodotti  a livello tecnologico piu'
             elevato e/o a costo inferiore;
         l.b elevata percentuale di esportazione del fatturato
             dell'impresa;
         l.c aumento percentuale dell'esportazione nazionale per i
             prodotti oggetto del programma;
         l.d realizzazione di brevetti che riducano la dipendenza
             tecnologica dall'estero;
    m) la rilevanza del programma di innovazione tecnologica in
            ordine  al  miglioramento  delle  condizioni  ambientali,
            valutata secondo i seguenti criteri:
         m.a processi con scarichi contenenti meno sostanze
             inquinanti e/o sostanze meno pericolose;
         m.b tecnologie tendenti al riciclo ed al riutilizzo di
             rifiuti;
         m.c procedimenti per la depurazione di acque reflue, gas,
             ecc.;
         m.d processi di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
         m.e tecnologie tendenti a realizzare processi con migliore
             salubrita' dell'ambiente di lavoro;
         m.f recuperi energetici volti alla riduzione degli scarichi
             termici nell'ambiente;
         m.g miglioramento della sicurezza e diminuzione
             dell'inquinamento   derivante  dalla  utilizzazione  dei
             prodotti;
         m.h miglioramento della situazione ambientale indotta da
             programmi di rilocalizzazione di impianti industriali ad
             alto rischio".
    e) Il punto 3 viene sostituito dal seguente:
  "Per  quei  programmi  di  eccezionale  importanza  per la politica
industriale del Paese che comportino altresi'  una  elevata  ricaduta
dell'innovazione    tecnologica    sull'economia   nazionale,   sulla
competitivita'  dell'intero  settore  considerato  o   un   rilevante
miglioramento   delle   condizioni   ambientali,  la  percentuale  di
intervento del Fondo, prevista per i programmi altamente  innovativi,
puo'  essere  aumentata,  su proposta del Ministro dell'industria, di
quindici punti percentuali".
  2.  Il  punto  3.4  della  delibera  del  30 marzo 1982 viene cosi'
integrato:
  "Il  legale rappresentante dell'impresa richiedente dovra' altresi'
sottoscrivere una dichiarazione  che  elenchi  tutte  le  domande  di
intervento  presentate  dall'impresa  nel  quinquennio  precedente la
richiesta di ammissione alle  agevolazioni  del  Fondo  rotativo  per
l'innovazione  tecnologica, su leggi agevolative comunitarie, statali
e regionali, specificando la natura e  l'importo  delle  agevolazioni
ottenute".
  3.   Entro  il  mese  di  gennaio  di  ciascun  anno,  il  Ministro
dell'industria trasmette al CIPI, ai fini anche  dell'adempimento  di
cui al primo comma dell'art. 17 della legge n. 46/1982, una relazione
sulla destinazione delle risorse finanziarie del Fondo,  sullo  stato
di  avanzamento  dei  programmi  e  sui  risultati ottenuti nel corso
dell'anno  precedente.  In  particolare,   detta   relazione   dovra'
contenere:
    a)  l'indicazione  delle principali caratteristiche delle imprese
richiedenti e degli elementi salienti dei programmi presentati;
    b)  i  dati  relativi all'intervento finanziario (disponibilita',
impegni, erogazioni), distinti per le diverse forme  di  agevolazione
previste  dalla  legge,  per  le quote riservate alle piccole e medie
imprese ed al Mezzogiorno, per i settori indicati come prioritari;
    c)  le  valutazioni  sulla  distribuzione geografica e settoriale
delle agevolazioni concesse;
    d)   le   considerazioni   sulle  problematiche  emergenti  e  la
formulazione di eventuali proposte.
  4.  La  presente  delibera,  munita  del sigillo dello Stato, sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 24 marzo 1988
                                      Il Presidente delegato: COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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