Modifiche ed integrazioni alle direttive relative al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.(GU n.106 del 7-5-1988)
Vigente al: 22-5-1988
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica", da amministrarsi con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, i cui interventi hanno per oggetto programmi di imprese riguardanti le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione; Vista la propria delibera del 30 marzo 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1982, n. 119, con la quale sono state stabilite le condizioni di ammissibilita' agli interventi del Fondo, indicate le priorita' degli stessi in rapporto alle esigenze generali dell'economia nazionale e definiti i criteri per le modalita' dell'istruttoria; Vista la propria delibera del 4 febbraio 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1983, n. 65, con la quale e' stato precisato che la tematica elettronica "automazione industriale e sistemi di controllo anche per applicazioni speciali" e' inclusa tra le priorita' anche quando sia sviluppata da imprese meccaniche; Viste le proprie delibere del 20 dicembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1985, n. 72, e del 10 luglio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1985, n. 200, con le quali sono stati ritenuti ammissibili con priorita' ai benefici del Fondo anche i programmi rientranti rispettivamente nei settori "Ciclomotori, motocicli e loro componenti" ed "Agro-industriale"; Vista la propria delibera del 2 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1985, n. 141, con la quale le parole di cui al punto 1.1 della delibera 30 marzo 1982 "imprese industriali" sono state sostituite con "imprese industriali produttrici di beni e servizi", ed e' stato stabilito che le piccole e medie imprese, individuate ai sensi della propria delibera dell'11 giugno 1979, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1979, n. 179, cui e' riservata una quota del 20% degli stanziamenti annui di bilancio, possono accedere al Fondo prescindendo dalle priorita' settoriali e dalle relative tematiche; Vista la propria delibera del 30 marzo 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1983, n. 126, con la quale sono state impartite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttive in ordine all'istruttoria e alla valutazione dei programmi di imprese, mediante la classificazione degli stessi, sulla base di una serie di elementi analitici, in tre livelli, denominati "basso, medio ed elevato", cui corrisponde una percentuale di intervento del Fondo pari rispettivamente al 35%, 45% e 55% dei costi ammissibili, aumentabile dal CIPI di quindici punti percentuali, nel caso di programmi di eccezionale importanza per il Paese; Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986 relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839; Vista la nota n. 113151 del 25 febbraio 1988 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto di apportare alcune modifiche alle direttive del Comitato, in particolare alla delibera del 30 marzo 1983, riguardanti l'istruttoria e la valutazione dei programmi di innovazione tecnologica; Ravvisata, ai fini dell'indicazione di nuove priorita', l'esigenza generale dell'economia nazionale di consolidare ed ulteriormente migliorare la posizione di quella parte della struttura produttiva del Paese che gia' oggi ha un elevato interscambio estero, attraverso innovazioni che consentano all'impresa di superare il difficile esame costituito dall'intrinseca competitivita' dei prodotti sui mercati internazionali; Ravvisata altresi' l'opportunita' che siano incentivate le innovazioni industriali capaci di contribuire in misura significativa al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; Ritenuto inoltre opportuno disporre di un quadro complessivo degli interventi posti in essere dalla competente amministrazione al fine di una valutazione circa gli obiettivi, l'efficacia delle misure d'intervento, nonche' la validita' dei criteri e delle procedure anche con riferimento all'adempimento di cui all'art. 17 della legge n. 46/1982; Delibera: 1. La delibera del 30 marzo 1983 viene modificata ed integrata nei seguenti punti: a) Al punto 1 sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' al loro positivo impatto ambientale". b) Al punto 2 le parole: "livello alto, medio o basso" sono sostituite con le parole: "livello innovativo o altamente innovativo". c) Il successivo capoverso del punto 2 e' sostituito dal seguente: "A ciascuno dei due livelli che sara' indicato nella delibera adottata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge predetta, corrispondera' una percentuale di intervento del Fondo, prendendo a base la forma di finanziamento pari rispettivamente al 35% od al 55% dei costi ammissibili". d) Di seguito alla lettera i) del medesimo punto 2 vengono aggiunte le seguenti lettere: "l) i riflessi del programma di innovazione sulla bilancia commerciale, valutati secondo i criteri: l.a eventuale riduzione delle importazioni conseguente alla disponibilita' di prodotti a livello tecnologico piu' elevato e/o a costo inferiore; l.b elevata percentuale di esportazione del fatturato dell'impresa; l.c aumento percentuale dell'esportazione nazionale per i prodotti oggetto del programma; l.d realizzazione di brevetti che riducano la dipendenza tecnologica dall'estero; m) la rilevanza del programma di innovazione tecnologica in ordine al miglioramento delle condizioni ambientali, valutata secondo i seguenti criteri: m.a processi con scarichi contenenti meno sostanze inquinanti e/o sostanze meno pericolose; m.b tecnologie tendenti al riciclo ed al riutilizzo di rifiuti; m.c procedimenti per la depurazione di acque reflue, gas, ecc.; m.d processi di trattamento di rifiuti tossici e nocivi; m.e tecnologie tendenti a realizzare processi con migliore salubrita' dell'ambiente di lavoro; m.f recuperi energetici volti alla riduzione degli scarichi termici nell'ambiente; m.g miglioramento della sicurezza e diminuzione dell'inquinamento derivante dalla utilizzazione dei prodotti; m.h miglioramento della situazione ambientale indotta da programmi di rilocalizzazione di impianti industriali ad alto rischio". e) Il punto 3 viene sostituito dal seguente: "Per quei programmi di eccezionale importanza per la politica industriale del Paese che comportino altresi' una elevata ricaduta dell'innovazione tecnologica sull'economia nazionale, sulla competitivita' dell'intero settore considerato o un rilevante miglioramento delle condizioni ambientali, la percentuale di intervento del Fondo, prevista per i programmi altamente innovativi, puo' essere aumentata, su proposta del Ministro dell'industria, di quindici punti percentuali". 2. Il punto 3.4 della delibera del 30 marzo 1982 viene cosi' integrato: "Il legale rappresentante dell'impresa richiedente dovra' altresi' sottoscrivere una dichiarazione che elenchi tutte le domande di intervento presentate dall'impresa nel quinquennio precedente la richiesta di ammissione alle agevolazioni del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, su leggi agevolative comunitarie, statali e regionali, specificando la natura e l'importo delle agevolazioni ottenute". 3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'industria trasmette al CIPI, ai fini anche dell'adempimento di cui al primo comma dell'art. 17 della legge n. 46/1982, una relazione sulla destinazione delle risorse finanziarie del Fondo, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. In particolare, detta relazione dovra' contenere: a) l'indicazione delle principali caratteristiche delle imprese richiedenti e degli elementi salienti dei programmi presentati; b) i dati relativi all'intervento finanziario (disponibilita', impegni, erogazioni), distinti per le diverse forme di agevolazione previste dalla legge, per le quote riservate alle piccole e medie imprese ed al Mezzogiorno, per i settori indicati come prioritari; c) le valutazioni sulla distribuzione geografica e settoriale delle agevolazioni concesse; d) le considerazioni sulle problematiche emergenti e la formulazione di eventuali proposte. 4. La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Roma, addi' 24 marzo 1988 Il Presidente delegato: COLOMBO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------