MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 1988 

  Autorizzazione  alla  rappresentanza generale per l'Italia
della Alpina compagnia d'assicurazione S.A., in  Milano,  ad
estendere   nel   territorio  della  Repubblica  l'esercizio
dell'attivita' riassicurativa.
(GU n.109 del 11-5-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa
rilasciate  alla  Alpina  compagnia  d'assicurazione  S.A.,  con sede
legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza  generale
per l'Italia in Milano;
  Vista la domanda in data 4 settembre 1981 e successive integrazioni
della Alpina compagnia  d'assicurazione  S.A.,  con  sede  legale  in
Zurigo   (Confederazione  elvetica)  e  rappresentanza  generale  per
l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad  estendere
l'esercizio della propria attivita' di riassicurazione attiva;
  Vista  la lettera in data 19 novembre 1987, n. 720525, con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  comunicato  il  proprio parere favorevole
sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;
                               Decreta:
  La Alpina compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo
(Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia,  in
Milano,  e'  autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica
l'esercizio  della  riassicurazione  attiva  nei   rami:   infortuni,
limitatamente  alle persone trasportate per via marittima, lacustre e
fluviale; corpi di veicoli ferroviari; corpi  di  veicoli  marittimi,
lacustri   e   fluviali;  merci  trasportate;  incendio  ed  elementi
naturali, limitatamente  alle  installazioni  marittime,  lacustri  e
fluviali;  altri  danni  ai  beni,  limitatamente  alle installazioni
marittime,  lacustri  e   fluviali;   r.c.   autoveicoli   terrestri,
limitatamente  alla  responsabilita' civile del vettore; r.c. veicoli
marittimi, lacustri e  fluviali,  con  esclusione  dell'assicurazione
obbligatoria   dei   natanti;   r.c.   generale,  limitatamente  alla
responsabilita'  civile  derivante  dalle  installazioni   marittime,
lacustri   e  fluviali,  alla  responsabilita'  civile  derivante  da
inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilita' civile
dei   produttori,   dei  costruttori  e  dei  cantieri  navali,  alla
responsabilita' civile per danni  causati  dalle  merci  trasportate;
credito,   limitatamente   al   credito  ipotecario  navale;  perdite
pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdite di  noli  navali,
perdita  di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili
e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attivita'  svolta  mediante
installazioni marittime, lacustri e fluviali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 aprile 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA