Modifica al decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, recante "Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione".(GU n.20 del 14-5-1988)
TITOLO I
FINALITA' - ORGANI E MODALITA' DI GESTIONE
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6 del 9 febbraio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250; Visto l'art. 2, terzo comma, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali"; Visto il proprio decreto del Presidente della Giunta n. 139 del 31 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione Sarda il 21 novembre 1986 - reg. n. 1 presidente della giunta regionale foglio n. 128 con il quale e' stato emanato il regolamento avente ad oggetto: "Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione"; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985; Considerato che il consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 13 novembre 1987, ha approvato, ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna, il regolamento recante: "Modifica al decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, recante: 'Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione". E m a n a il seguente regolamento, avente ad oggetto: "Modifica al decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, recante: 'Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione'". Articolo unico L'art. 14 del decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, e' sostituito dal seguente: "Gli annunzi vengono pubblicati, di regola, secondo l'ordine di prenotazione, tenuto conto delle esigenze del servizio. Gli annunzi pervenuti alla direzione del Bollettino ufficiale in regola con le disposizioni del presente decreto e con la vigente normativa statale vengono pubblicati entro il quindicesimo giorno dalla data di prenotazone, salvo che non sia nel frattempo, ovvero contestualmente alla prenotazione, dagli inserzionisti esplicitamente richiesta la sospensione, la revoca o il differimento della pubblicazione. Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quarantacinque giorni per avvisi di particolare consistenza e complessita'. Gli annunzi contenenti scadenze di termini devono pervenire alla direzione del Bollettino ufficiale almeno quindici giorni antecedenti il primo giorno di validita' della pubblicazione, salvo che gli inserzionisti non chiedano con dichiarazione esplicita in tal senso che la pubblicazione abbia ugualmente luogo senza l'osservanza dei termini. Gli annunzi di cui al comma precedente devono contenere, fuori testo, la precisa indicazione della data entro la quale si chiede che vengano pubblicati". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Cagliari, addi' 29 dicembre 1987. MELIS Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione sarda, addi' 14 gennaio 1988. Registro n. 1, Presidenza Giunta Regionale, foglio n. 2.