REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 149 

  Modifica al decreto del presidente della giunta regionale 31
ottobre 1986, n. 139, recante "Norme per la pubblicazione del
Bollettino ufficiale della Regione".
(GU n.20 del 14-5-1988)

TITOLO I
FINALITA' - ORGANI E MODALITA' DI GESTIONE

   (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6
                         del 9 febbraio 1988)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  lo  statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
   Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1949, n. 250;
   Visto  l'art.  2,  terzo comma, lettera a) della legge regionale 7
gennaio   1977,   n.   1,   recante:    "Norme    sull'organizzazione
amministrativa  della  Regione sarda e sulle competenze della giunta,
della presidenza e degli assessorati regionali";
   Visto il proprio decreto del Presidente della Giunta n. 139 del 31
ottobre 1986, registrato alla  Corte  dei  conti  -  Sezione  per  la
Regione Sarda il 21 novembre 1986 - reg. n. 1 presidente della giunta
regionale foglio n. 128 con il quale e' stato emanato il  regolamento
avente  ad  oggetto:  "Norme  per  la  pubblicazione  del  Bollettino
ufficiale della Regione";
   Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  371  del 19
dicembre 1985;
   Considerato che il consiglio regionale, nella seduta antimeridiana
del 13 novembre 1987, ha  approvato,  ai  sensi  dell'art.  27  dello
statuto  speciale  per la Sardegna, il regolamento recante: "Modifica
al decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986,  n.
139,  recante:  'Norme  per la pubblicazione del Bollettino ufficiale
della Regione".
 
                              E m a n a
 
il  seguente regolamento, avente ad oggetto: "Modifica al decreto del
presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n.  139,  recante:
'Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione'".
 
                            Articolo unico
 
   L'art.  14  del  decreto  del presidente della giunta regionale 31
ottobre 1986, n. 139, e' sostituito dal seguente:
   "Gli  annunzi  vengono  pubblicati, di regola, secondo l'ordine di
prenotazione, tenuto conto delle esigenze del servizio.
   Gli  annunzi  pervenuti alla direzione del Bollettino ufficiale in
regola con le disposizioni del presente  decreto  e  con  la  vigente
normativa  statale  vengono  pubblicati  entro il quindicesimo giorno
dalla data di prenotazone, salvo che non sia  nel  frattempo,  ovvero
contestualmente alla prenotazione, dagli inserzionisti esplicitamente
richiesta  la  sospensione,  la  revoca  o  il   differimento   della
pubblicazione.
   Il  termine di cui al comma precedente e' elevato a quarantacinque
giorni per avvisi di particolare consistenza e complessita'.
   Gli  annunzi  contenenti scadenze di termini devono pervenire alla
direzione del Bollettino ufficiale almeno quindici giorni antecedenti
il  primo  giorno  di  validita'  della  pubblicazione, salvo che gli
inserzionisti non chiedano con dichiarazione esplicita in  tal  senso
che  la  pubblicazione  abbia ugualmente luogo senza l'osservanza dei
termini.
   Gli  annunzi  di  cui  al comma precedente devono contenere, fuori
testo, la precisa indicazione della data entro la quale si chiede che
vengano pubblicati".
   Il  presente  decreto  sara' trasmesso alla Corte dei Conti per il
visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale  della
Regione.
    Cagliari, addi' 29 dicembre 1987.
 
                                MELIS
 
Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione sarda,
   addi' 14 gennaio 1988.
Registro n. 1, Presidenza Giunta Regionale, foglio n. 2.