N. 518 ORDINANZA 21 aprile - 5 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Regioni
 a statuto ordinario - Lombardia - Occupazioni di urgenza per la
 realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica - Competenza
 a disporle - Attribuzione a consorzio intercomunale - Manifesta
 infondatezza.  (Legge reg. Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, artt. 1 e
 2).  (Cost., artt. 117 e 118, primo comma)
(GU n.20 del 18-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
 legge della Regione Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9,  recante  "Norme
 sulle   occupazioni  temporanee  e  d'urgenza  e  sui  relativi  atti
 preparatori dei procedimenti di  espropriazione  per  accelerare  gli
 interventi  degli enti locali", promossi con n. 2 ordinanze emesse il
 29 aprile 1982 dal Pretore di Monza nei procedimenti civili  vertenti
 tra  Negrinelli  Maria  Adelaide e le s.r.l. "Cooperativa Meridionale
 Terza" e "Cooperativa La Sorgente", iscritte ai nn.  647  e  648  del
 registro  ordinanze  1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica nn. 53 e 60 dell'anno 1983;
    Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Monza, nei procedimenti possessori
 promossi da Maria Adelaide Negrinelli nei confronti, rispettivamente,
 della s.r.l. Cooperativa Meridionale Terza e della s.r.l. Cooperativa
 La Sorgente, con ordinanze emesse il 29 aprile 1982 (R.O.  n.  647  e
 648  del  1982),  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118,
 primo comma, Cost., questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  1  e  2 della legge regionale Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9,
 recante  "Norme  sulle  occupazioni  temporanee  e  d'urgenza  e  sui
 relativi  atti  preparatori  dei  procedimenti  di espropriazione per
 accelerare gli interventi degli enti locali";
      che   le   norme   denunciate   stabiliscono   che  le  funzioni
 amministrative inerenti alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed ai
 relativi  atti preparatori attinenti ad opere pubbliche e di pubblica
 utilita' - rientranti, a norma dell'art. 106 d.P.R. 24  luglio  1977,
 n.  616,  tra  le  competenze  attribuite  dalla  legge  ai Comuni ed
 esercitate dal  Comune  competente  per  territorio  -,  qualora  sia
 costituito  un  consorzio  tra  Comuni  per la realizzazione di dette
 opere, siano esercitate dal consorzio stesso;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la estensione ai consorzi
 intercomunali di funzioni amministrative che  la  legge  statale,  in
 attuazione  della previsione di cui all'art. 118, primo comma, Cost.,
 aveva attribuito eccezionalmente ed in via esclusiva ai Comuni, viola
 la   riserva   di   legge  della  Repubblica  formulata  dalla  norma
 costituzionale,  in  quanto  la  attribuzione  diretta  di   funzioni
 amministrative  dallo  Stato  agli  enti  locali minori preclude alla
 Regione  di  mutare  il  riparto  delle  competenze   amministrative,
 riservandosi di gestirne alcune direttamente o attraverso delega;
    Considerato  che  l'art. 118 Cost. prevede, al primo comma, che le
 funzioni amministrative per le materie elencate nell'art. 117  Cost.,
 se  d'interesse  esclusivamente  locale,  possano  essere  attribuite
 "dalle leggi della Repubblica" alle Province, ai Comuni  o  ad  altri
 enti locali;
      che,  nel  caso in esame, la Regione Lombardia ha attribuito con
 legge  la  competenza  a  disporre  occupazioni  d'urgenza,  per   la
 realizzazione  di opere di edilizia residenziale pubblica, ad un ente
 - consorzio intercomunale - diverso dal Comune,  ma  a  base,  almeno
 prevalentemente, comunale;
      che  in  tal  modo  la Regione non ha violato il divieto - posto
 dall'art. 118, comma primo, Cost., per l'ipotesi che la legge statale
 abbia   attribuito  ai  Comuni  funzioni  amministrative  in  materie
 (regionali) di interesse locale -  di  legiferare  in  modo  tale  da
 riappropriarsi delle funzioni stesse (sent. di questa Corte n. 77 del
 1987) ed anzi non si e' neppure discostata dai livelli di interesse e
 di  governo  individuati dalla legge statale con l'attribuzione delle
 funzioni menzionate nell'ambito della complessiva articolazione degli
 enti locali minori;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione  Lombardia
 23  gennaio  1981,  n.  9, in riferimento agli artt. 117 e 118, primo
 comma, della Costituzione, sollevata dal  Pretore  di  Monza  con  le
 ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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